Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 25648 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 25648 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza d’ufficio n. NUMERO_DOCUMENTO proposto da:
TRIBUNALE di TRIESTE, con ordinanza R.G.N. 426/2022 del 10/03/2023;
nel procedimento pendente tra:
RAGIONE_SOCIALE
Oggetto
Regolamento di competenza
R.G.N.3871/2025
COGNOME
Rep.
Ud 11/06/2025
CC
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– resistente – nonché contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, COGNOME NOME COGNOME NOME ISPETTORATO TERRITORIALE RAGIONE_SOCIALE GENOVA;
– intimati –
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/06/2025 dalla Consigliera Dott. NOME COGNOME il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte.
RILEVATO CHE:
La RAGIONE_SOCIALEa seguito di un accertamento ispettivo presso il proprio stabilimento di Genova/Sestri Ponente, in cui aveva sede operativa la RAGIONE_SOCIALE che era intenta ad eseguire lavori nell’ambito di un sub appalto, stipulato con la sua appaltatrice RAGIONE_SOCIALE– agiva dinanzi al Tribunale di Genova, per l’accertamento negativo del credito INPS di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019000699/S01 del 9 novembre 2020, quale committente responsabile in solido ex art. 29 d.lgs. 276/2003; in subordine, in caso di condanna, chiedeva la condanna, in solido fra loro, delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa tenere indenne e comunque a rifondere alla RAGIONE_SOCIALE quanto da essa eventualmente corrisposto all’INPS ».
Il Tribunale di Genova, con ordinanza del 27 settembre 2021, dichiarava l’incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Torre Annunziata.
2.1. Osservava che la competenza andava individuata, ai sensi dell’art. 444 , comma 3, c.p.c., in ragione dell’ ufficio
dell’INPS ove «il pagamento dei contributi, sarebbe dovuto avvenire; ufficio che, nella specie, come pacifico tra le parti, era la sede INPS di Castellammare di Stabia, ove tutti i rapporti assicurativi (erano) stati instaurati », rientrante nel circondario del Tribunale di Torre Annunziata.
Riassunta la causa dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, quest’ultimo, con ordinanza del 20.7.2022, a propria volta, declinava la competenza in favore del Tribunale di Trieste, dinanzi al quale la causa veniva nuovamente riassunta.
Il Tribunale di Trieste, a sua volta, si dichiarava incompetente. In particolare, dopo aver rilevato che « nel provvedimento con il quale il Tribunale di Torre Annunziata (aveva) declinato la propria competenza non si rinveniva alcuna motivazione esplicativa» delle ragioni della decisione, riteneva competente il Tribunale di Torre Annunziata, come già affermato dal Tribunale di Genova.
4.1. A tale riguardo, osservava che i rapporti di lavoro, cui inerivano i contributi, facevano capo alla RAGIONE_SOCIALE, quale datrice di lavoro e obbligata principale. La società aveva sede legale in Gragnano (NA) e l’ ufficio competente a ricevere i contributi era la sede INPS di Castellammare di Stabia. RAGIONE_SOCIALE era responsabile solo ai sensi e per gli effetti dell’art . 29 D.Lgs. 276/2003.
4.2. Ha, pertanto, sollevato conflitto di competenza ex officio .
Il PG ha concluso per l ‘accoglimento del proposto regolamento e per l’affermazione della competenza di Torre Annunziata. L’Inps ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE:
È pacifico che, a base del presente giudizio, vi sia un verbale ispettivo, in virtù del quale l’INPS ha chiesto il pagamento dei contributi e delle sanzioni a RAGIONE_SOCIALE SRAGIONE_SOCIALEp.RAGIONE_SOCIALE in qualità di obbligata solidale ex art. 29, d.lgs 276/2003, per l’inadempimento della società datrice di lavoro RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, subappaltatrice dei lavori commissionati dalla prima.
È controversa invece la competenza territoriale del Tribunale che, in funzione di Giudice del lavoro, deve conoscere della controversia. Occorre stabilire se essa vada individuata in ragione del collegamento con la sede dell’ INPS tenuta a ricevere i contributi dal datore di lavoro ovvero se sussista un criterio alternativo, derogatorio di quest’ultimo, poiché il pagamento è richiesto al committente, obbligato solidale, la cui impresa ha sede in un luogo diverso.
La competenza va dichiarata in favore del Tribunale di Torre Annunziata, conformemente a Cass. nr. 17910 del 2016, che, in causa analoga avente ad oggetto la domanda di accertamento negativo dell’obbligo ex art. 29 cit., ha ritenuto sussistente la competenza territoriale del Giudice del luogo ove ha sede l’ u fficio dell’Ente deputato a gestire il rapporto contributivo con il datore di lavoro e non quella del Giudice del luogo corrispondente alla sede dell’impresa del soggetto responsabile solidale.
8.1. Trova, infatti, applicazione il criterio fissato dall’a rt. 444, comma 3, c.p.c. in base al quale la competenza «per le controversie relative agli obblighi del datore di lavoro e all’applicazione delle sanzioni civili per l’inadempimento di tali obblighi» è del Tribunale «del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’ente», intendendosi per «ufficio dell’ente», quello
legittimato a gestire il rapporto di debito/credito e dunque «a ricevere i contributi ed a pretenderne il pagamento o a restituirne l’eccedenza» (così, ex multis , Cass. nr. 6178 del 2019; Cass. n. 10702 del 2015).
8.2. A tale criterio deve farsi riferimento in tutti i casi in cui sia in discussione la valutazione «degli obblighi dei datori di lavoro» (in motivazione, Cass. nr. 17910 del 2016 cit.), in materia di previdenza obbligatoria. In tale ambito, si innesta anche la fattispecie concreta di accertamento dell’obblig o contributivo da parte del responsabile solidale, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs.nr. 276 del 2003. L ‘obbligat o solidale (nella specie, la Fincantieri S.p.A.), nel rapporto con l’ente previdenziale, sia pure in forza della specifica responsabilità di cui all ‘art. 29 cit., subentra nella medesima posizione della parte datoriale. È, perciò, coerente che la competenza territoriale segua i medesimi criteri che regolano il rapporto obbligatorio principale.
8.3. In definitiva, anche nella causa in cui si discute della sussistenza o meno di un obbligo contributivo in capo al committente, ex art. 29 cit., ai fini della individuazione della competenza territoriale, prevale il criterio, di favor per l’Ente previdenziale, della «contiguità» tra sede amministrativa di gestione dei rapporti contributivi-assicurativi e sede giudiziaria di trattazione della controversia rispetto ad altri criteri di collegamento con il committente.
Quanto alle domande di manleva, subordinate e connesse a quella principale, la competenza a decidere segue quella della causa principale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 c.p.c.
Per quanto innanzi, il proposto regolamento va accolto e va dichiarata la competenza territoriale del Tribunale
di Torre Annunziata, ai sensi dell’ art. 444, comma 3, c.p.c., in ordine alla causa promossa da RAGIONE_SOCIALE per l’ accertamento negativo del credito , ex art. 29 d.lgs. nr. 276 del 2003.
Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese trattandosi di regolamento di competenza sollevato di ufficio.
PQM
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Torre Annunziata, davanti al quale rimette le parti, con termine di legge per la riassunzione del procedimento.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale dell’11 giugno 2025
La Presidente NOME COGNOME