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Competenza territoriale agente: decide il domicilio

Un agente ha citato in giudizio la società preponente. È sorto un conflitto sulla competenza territoriale tra il tribunale del domicilio dell’agente e quello della sede della società. La Cassazione ha stabilito che la competenza territoriale per l’agente è inderogabile e spetta esclusivamente al giudice del luogo in cui l’agente ha il proprio domicilio, anche se il contratto prevedeva diversamente, poiché si tratta di un foro esclusivo a tutela della parte più debole.

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Pubblicato il 14 novembre 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Competenza territoriale agente: perché il domicilio prevale sempre

Nel mondo dei contratti di agenzia, una delle questioni più dibattute riguarda la competenza territoriale agente in caso di controversie legali. Quale tribunale ha il diritto di decidere? Quello dove ha sede l’azienda o quello dove risiede l’agente? Con l’ordinanza n. 11932/2024, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: il foro competente è, inderogabilmente, quello del domicilio dell’agente. Questa decisione rafforza la tutela del lavoratore parasubordinato, considerato la parte contrattualmente più debole.

I fatti del caso: un conflitto tra tribunali

Un agente di commercio citava in giudizio la società preponente per ottenere il pagamento di indennità di fine rapporto e provvigioni non corrisposte. La causa veniva inizialmente incardinata presso il Tribunale di Catania, luogo di domicilio dell’agente.

La società convenuta, tuttavia, si opponeva, sostenendo che il tribunale competente fosse quello di Firenze. A sostegno della propria tesi, indicava una clausola del contratto di agenzia che designava il foro fiorentino e il fatto che la propria sede legale si trovasse nel circondario di quel tribunale.

Il giudice del lavoro di Catania, in un primo momento, accoglieva l’eccezione, dichiarando la propria incompetenza e indicando come competente il Tribunale di Firenze. La causa veniva quindi riassunta in quella sede.

A questo punto, il Tribunale di Firenze sollevava d’ufficio un regolamento di competenza, ritenendo che la competenza territoriale spettasse invece al Tribunale di Catania. La questione è stata quindi rimessa alla Corte di Cassazione per la decisione definitiva.

La decisione della Corte di Cassazione sulla competenza territoriale dell’agente

La Suprema Corte ha risolto il conflitto dichiarando la competenza territoriale del Tribunale di Catania. Gli Ermellini hanno chiarito che, nelle controversie relative ai rapporti di agenzia, si applica l’articolo 413, comma 4, del codice di procedura civile.

Questa norma stabilisce che il foro competente è quello nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell’agente. La Corte ha sottolineato che si tratta di un foro esclusivo e inderogabile, posto a tutela dell’agente in quanto lavoratore parasubordinato. Di conseguenza, qualsiasi clausola contrattuale che tenti di derogare a questa competenza è da considerarsi nulla.

Le motivazioni della decisione

La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su principi consolidati volti a proteggere la parte ritenuta economicamente e contrattualmente più debole. Le motivazioni principali sono le seguenti:

1. Natura inderogabile del foro: L’articolo 413 c.p.c. stabilisce una regola di competenza territoriale che non può essere modificata dalla volontà delle parti. L’obiettivo è assicurare al lavoratore parasubordinato, come l’agente, un accesso più agevole alla giustizia, individuando il foro competente nel luogo che rappresenta il centro dei suoi affari.

2. Irrilevanza del luogo di conclusione del contratto: La Corte ha definito “palesemente errato” il ragionamento iniziale del Tribunale di Catania, che aveva dato peso al luogo di conclusione del contratto. Ai fini della competenza nelle cause di agenzia, questo elemento è irrilevante.

3. Il domicilio come centro degli affari: Il domicilio dell’agente è considerato il luogo più idoneo per l’accertamento dei fatti, data la sua prossimità al territorio in cui l’attività lavorativa è stata prevalentemente svolta. Questo facilita la raccolta di prove e la testimonianza, garantendo un processo più efficiente.

4. Validità del principio anche post-cessazione del rapporto: La Corte ha precisato che questa regola si applica anche alle controversie insorte dopo la cessazione del rapporto di agenzia. In tal caso, si deve fare riferimento all’ultimo domicilio che l’agente aveva durante il periodo in cui il contratto era in vigore.

Le conclusioni

L’ordinanza della Cassazione consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro e univoco a favore degli agenti di commercio. La scelta del legislatore di stabilire un foro esclusivo e inderogabile presso il domicilio dell’agente non è casuale, ma risponde a una precisa esigenza di riequilibrio delle posizioni contrattuali. Le aziende preponenti devono essere consapevoli che qualsiasi clausola che designi un foro diverso da quello del domicilio dell’agente è priva di efficacia. Questa pronuncia rappresenta un importante promemoria sulla prevalenza delle norme processuali imperative, poste a tutela dei diritti dei lavoratori, rispetto alla libera autonomia contrattuale delle parti.

In una controversia relativa a un contratto di agenzia, quale tribunale è competente?
Secondo la Corte di Cassazione, il tribunale competente è esclusivamente quello nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell’agente. Questa regola è stabilita dall’art. 413, comma 4, c.p.c. ed è inderogabile.

Una clausola nel contratto di agenzia può stabilire un foro diverso da quello del domicilio dell’agente?
No. Qualsiasi accordo tra le parti che tenti di derogare alla competenza territoriale del domicilio dell’agente è nullo. La legge prevede un foro esclusivo per proteggere l’agente, considerato la parte più debole del rapporto.

La regola del domicilio dell’agente vale anche per le cause iniziate dopo la fine del contratto?
Sì. Il criterio del domicilio dell’agente si applica anche se la controversia sorge dopo la cessazione del rapporto. In questo caso, si deve considerare l’ultimo domicilio che l’agente aveva in costanza di rapporto.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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