Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11932 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 11932 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza d’ufficio N. NUMERO_DOCUMENTO proposto da:
Tribunale di Firenze, con ordinanza R.G.N. 2304/2022 del 27/05/2023, nel procedimento pendente tra:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato presso gli indirizzi PEC degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME che lo rappresentano e difendono;
– resistente con mandato –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal Consigliere AVV_NOTAIO. NOME COGNOME; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO. NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME convenne in giudizio la RAGIONE_SOCIALE per sentir accertare e dichiarare che il rapporto di agenzia intercorso tra le parti era a tempo indeterminato essendo stato tardivamente risolto successivamente alla scadenza del termine originariamente fissato ed ottenere la condanna della convenuta al pagamento dell’indennità di
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/01/2024
CC
mancato preavviso ex art. 1750 c.c. e al pagamento dell’indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. oltre che delle provvigioni ancora spettanti.
La RAGIONE_SOCIALE si costituì eccependo preliminarmente l’incompetenza territoriale del Tribunale di Catania per essere competente il Tribunale di Firenze.
Con ordinanza del 20.9.2022 il giudice del lavoro di Catania dichiarò la propria incompetenza territoriale evidenziando che nel contratto di agenzia era stata concordata la competenza del Tribunale di Firenze e che la clausola non implicava una deroga alla competenza territoriale, che ex art. 413 ult.co. sarebbe stata nulla, in quanto non solo la sede della società era ad Empoli ma inoltre era quello il luogo in cui si era concluso il contratto ed era perciò sorto il rapporto.
Riassunto il giudizio davanti al Tribunale di Firenze questo con ordinanza del 27 maggio 2023 ha sollevato regolamento ritenendo che la competenza territoriale sia invece del Tribunale di Catania.
Il Procuratore generale ha concluso per la dichiarazione di competenza del Tribunale di Catania.
RITENUTO CHE
Ai sensi dell’art. 413 comma 4 c.p.c. che si applica ai rapporti di agenzia ‘competente per territorio per le controversie previste dal numero 3) dell’articolo 409 è il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell’agente del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto numero 3) dell’articolo 409 ‘ .
Si tratta di foro a carattere esclusivo sicché il giudice dinanzi al quale il processo è stato riassunto, a seguito della declinatoria di competenza di altro giudice originariamente adito, è legittimato a sollevare d’ufficio il conflitto negativo di competenza ove, come nella specie,
ritenga che si verta in un caso di competenza per territorio inderogabile.
Ed è questo il caso. La competenza territoriale è regolata al fine di assicurare la tutela del lavoratore parasubordinato e viene individuato nel domicilio dell’agente .
Il richiamo al luogo di conclusione del contratto sul quale il Tribunale di Catania ha fondato la sua declinazione della competenza è palesemente errato.
Come più volte affermato da questa Corte ai fini della competenza per territorio, nelle controversie relative a rapporti di agenzia ex art. 409 n. 3 c.p.c., il foro esclusivo coincide con il domicilio dell’agente, da intendersi quale luogo ove il lavoratore parasubordinato ha stabilito il centro dei suoi affari, atteso che, per la prossimità al luogo in cui il rapporto ha avuto svolgimento, esso è tale da consentire un più agevole accertamento dei fatti; il medesimo criterio trova applicazione anche nell’ipotesi di controversia promossa successivamente alla cessazione del rapporto di agenzia, con la precisazione che, in tal caso, deve aversi riguardo all’ultimo domicilio dell’agente in costanza di rapporto (Cfr. Cass. 08/11/2018 n. 28566 e già Cass. n. 11339 del 2010). 11. In conclusione deve essere dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Catania davanti al quale le parti dovranno riassumere la causa nei termini di legge. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Catania davanti al quale le parti riassumeranno il giudizio nei termini di legge
Così deciso in Roma il 24 gennaio 2024