Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 18277 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 18277 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 03/07/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 16788-2020 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rapprsentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 179/2020 della CORTE DI APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 20/01/2020;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione di sfratto per morosità notificato il 24.1.2011 RAGIONE_SOCIALE chiedeva la risoluzione del contratto di locazione avente ad oggetto un box autorimessa, il cui godimento era in capo a COGNOME NOME, citando quest’ultimo innanzi il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE. L’intimato si costituiva, resistendo alla domanda, eccependo la nullità parziale dell’atto con il quale RAGIONE_SOCIALE gli aveva trasferito la proprietà di un alloggio sito nel medesimo stabile in cui si trova il box oggetto di causa, nella parte in cui detto atto escludeva dal trasferimento la predetta pertinenza, ed invocando, in via riconvenzionale, l’emissione di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., previa determinazione del prezzo di cessione relativo al box oggetto di causa; in subordine, chiedeva accertarsi l’intervenuta usucapione del cespite in suo favore.
Con sentenza n. 1282/2014 il Tribunale rigettava la domanda principale, accogliendo invece quella riconvenzionale ex art. 2932 c.c., condizionando il trasferimento del box in capo al COGNOME al versamento del corrispettivo, fissato in € 1.897,88.
Interponevano appello avverso detta sentenza, rispettivamente, RAGIONE_SOCIALE, in via principale, ed il COGNOME, in via incidentale.
Con sentenza n. 3650/2015 la Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE dichiarava risolto il contratto di locazione intercorso tra RAGIONE_SOCIALE ed il COGNOME, per inadempimento di quest’ultimo all’obbligo di pagare il relativo canone, e condannava il predetto al rilascio del bene ed al saldo della morosità accumulata, pari ad € 10.558,49.
Con sentenza n. 5662/2018 la Corte di Cassazione cassava la decisione di secondo grado, accogliendo primo, secondo e terzo motivo e dichiarando inammissibile il quarto motivo ed assorbiti il quinto e sesto, e rinviava la causa alla Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, in differente composizione, per un nuovo esame della fattispecie. In particolare, questa Corte affermava l’erroneità della decisione cassata nella parte in cui essa aveva:
-ritenuto il COGNOME decaduto dal diritto di proporre domande riconvenzionali, non considerando che esse erano state formulate già in primo grado;
-ravvisato l’esistenza di un contratto di locazione tra le parti, in assenza della forma scritta prevista, a pena di nullità, per le negoziazioni con la RAGIONE_SOCIALE;
-ritenuto opponibile al COGNOME l’accertamento contenuto in una sentenza del Pretore di RAGIONE_SOCIALE del 1993, conclusiva di un giudizio del quale erano state parti RAGIONE_SOCIALE e la sorella del COGNOME, sul presupposto che l’odierno ricorrente fosse l’avente causa della sorella, senza tuttavia considerare che, in quel contesto, non si era discusso della proprietà del box oggetto dell’odierno giudizio, bensì dell’esistenza e validità di un contratto di locazione avente ad oggetto detto bene, appunto tra RAGIONE_SOCIALE e la sorella del COGNOME.
Con la sentenza oggi impugnata, n. 179/2020, resa all’esito del giudizio di rinvio, la Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava tanto la domanda di risoluzione del contratto di locazione all’origine proposta, in via principale, da RAGIONE_SOCIALE, che quelle riconvenzionali ex art. 2932 c.c., di nullità parziale del rogito di acquisto dell’appartamento e di usucapione, proposte invece dal COGNOME, compensando per intero le spese di tutti i gradi del giudizio.
Propone ricorso per la cassazione di tale pronuncia COGNOME NOME, affidandosi a cinque motivi.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
Con istanza in data 13.5.2024 la parte ricorrente ha chiesto il rinvio del ricorso a nuovo ruolo, perché lo stesso fosse riassegnato alla terza sezione civile, tabellarmente competente, ovvero alle Sezioni Unite, alla luce del dedotto rilievo nomofilattico delle questioni prospettate con i motivi di impugnazione.
Con provvedimento in data 16.5.2024 la Prima Presidente della Corte di Cassazione ha rimesso gli atti al collegio della seconda sezione civile, rilevando la tardività dell’istanza di remissione della questione alle Sezioni Unite, depositata dopo la scadenza del termine di cui all’art. 376 c.p.c., ed osservando che ogni altra istanza – tra cui quella di trasmissione alla sezione tabellarimente competente per materia – avrebbe dovuto essere valutata dal predetto collegio.
In prossimità dell’adunanza camerale, il ricorrente ha depositato memoria, insistendo nelle richieste di cui all’istanza suindicata.
Prima di esaminare i motivi del ricorso, il collegio, dovendo vagliare la richiesta preliminare giusta indicazione della Prima Presidente (v. provvedimento 16.5.2024), ritiene che l’oggetto del ricorso rientra nell’ambito delle materie assegnate, tabellarmente, alla terza sezione civile (discutendosi di questioni in materia di sfratto per morosità e di edilizia residenziale che esulano dalla competenza della seconda sezione).
Il collegio ritiene pertanto di disporre il rinvio del ricorso a nuovo ruolo, affinché lo stesso sia trasmesso alla terza sezione civile, tabellarmente competente per materia.
la Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo, affinché esso sia riassegnato alla terza sezione civile, tabellarmente competente a conoscerne l’oggetto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda