Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5223 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5223 Anno 2024
Presidente: GENOVESE NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/02/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 14641/2019 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-ricorrente – contro
PAGANO NOME;
-intimato – avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 928/18, depositata il 23 aprile 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Ritenuto che con sentenza del 23 febbraio 2016 il Tribunale di Siracusa
rigettò la domanda di scioglimento della comunione su un immobile sito in Carlentini, alla INDIRIZZO, e riportato in Catasto al foglio 88, p.lla 1920, sub 2 e 3, nonché di rendimento del conto e di pagamento dei frutti dell’immobile, proposta da NOME, NOME e NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME, ed accolse la domanda riconvenzionale proposta da quest’ultima, dichiarando autentica la scrittura privata del 21 giugno 2003, con cui le attrici avevano trasferito alla convenuta le proprie quote di proprietà dell’immobile, ed accertando l’avvenuto trasferimento della proprietà;
che l’impugnazione proposta da NOME COGNOME è stata rigettata dalla Corte d’appello di Catania, che con sentenza del 23 aprile 2018 ha invece accolto parzialmente l’appello proposto da NOME COGNOME, in qualità di erede di NOME COGNOME, nel frattempo deceduta, a) dichiarando che il COGNOME era comproprietario del bene nella misura di un quinto e la COGNOME nella misura di quattro quinti, b) pronunciando lo scioglimento della comunione, con l’assegnazione dell’immobile alla RAGIONE_SOCIALE, c) ponendo a carico di quest’ultima l’obbligo di corrispondere un conguaglio di Euro 10.313,00 e condannandola alla restituzione dei frutti, nella misura di Euro 3.828,44, e d) condannando il COGNOME al rimborso pro quota della spesa di Euro 628,80, sostenuta dalla RAGIONE_SOCIALE per la riesumazione della salma di NOME COGNOME e per la dichiarazione di successione della stessa;
che avverso la predetta sentenza la COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria; che l’intimato non ha svolto attività difensiva.
Considerato che con il primo motivo d’impugnazione la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 165, 325, 326, 347, 348 e 350 cod. proc. civ. e degli artt. 78 e 87 disp. att. cod. proc. civ., denunciando la nullità della sentenza impugnata, per aver omesso di dichiarare l’inammissibilità o improcedibilità del gravame, per omesso deposito dell’originale dello atto di appello;
che con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 100 e 110 cod. proc. civ., sostenendo che l’appello
era inammissibile per difetto di legittimazione del COGNOME;
che con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui l’ha condannata al pagamento delle spese processuali;
che il ricorso attiene a una materia assegnata alla competenza tabellare della Seconda Sezione civile, avendo ad oggetto una controversia in tema di scioglimento della comunione e trasferimento della proprietà;
che va pertanto disposta la rimessione degli atti alla Sezione tabellarmente competente.
P.Q.M.
dispone la trasmissione del ricorso alla Seconda Sezione civile.
Così deciso in Roma il 29/11/2023