Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 348 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 348 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/01/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 18312/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOMECOGNOME
-ricorrente-
contro
Fallimento RAGIONE_SOCIALE in Liquidazione, RAGIONE_SOCIALE, Fallimento RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME e COGNOME NOME quali eredi di COGNOME NOME, COGNOME NOME in proprio, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE;
-intimati –
RAGIONE_SOCIALE in persona del Curatore, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME
-controricorrente –
nonchè da
RAGIONE_SOCIALE in persona del Legale Rappresentante LECIS FRANCO, domiciliati ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
Iniziative Immobiliari RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME in proprio e in qualità di erede di COGNOME NOME, COGNOME NOME, Fallimento RAGIONE_SOCIALE in Liquidazione, Fallimento RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE in Liquidazione;
– intimati –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Curatore, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI n. 208/2022 depositata il 29/04/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per Cassazione, sulla base di 3 motivi, avverso la sentenza n. 208/2022 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 29/04/2022. Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
Considerato che:
la causa appartiene alla competenza tabellare (081) della Prima Sezione civile ( cfr. Cass., 6/1/2023, n. 1147 ; Cass., 22/11/2021, n. 36033; Cass., 15/5/2019, n. 13002; Cass., 8/2/2019, n. 3778; Cass., 5/12/2003, n. 18607 ), cui va pertanto rimessa, previo rinvio a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la rimessione alla Prima Sezione civile per competenza tabellare.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza