Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7403 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7403 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/03/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 19152/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, INDIRIZZO
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE -intimato – avverso la sentenza della Corte d’ appello di Milano n. 1476/2021, pubblicata in data 10 maggio 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18
gennaio 2024 dal Consigliere dott.ssa NOME COGNOME
Rilevato che
il Tribunale di Milano, pronunciando sulla domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE -volta ad ottenere il pagamento degli introiti da tariffazione Sitam di propria spettanza in relazione ai servizi resi per le linee di trasporto locale, in esito all’intervento in giudizio del RAGIONE_SOCIALE liquidazione, l’ha accolta;
il gravame proposto, in via principale, da RAGIONE_SOCIALE è stato rigettato dalla Corte d’appello di Milano, che ha parzialmente accolto l’appello incidentale spiegato dal RAGIONE_SOCIALE in punto di spese di lite;
avverso la suddetta sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi, cui RAGIONE_SOCIALE ha resistito mediante controricorso, mentre il RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva;
la trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc civ. e, i n prossimità dell’adunanza
camerale, la ricorrente e la controricorrente hanno depositato memorie illustrative.
Considerato che
il ricorso attiene a materia di competenza tabellare della Sezione Prima Civile di questa Corte, perché avente ad oggetto la domanda di pagamento, avanzata da ll’impresa esercente il servizio di trasporto pubblico locale, dei proventi da tariffazione integrata S.I.T.A.M., in relazione ai servizi di trasporto espletati e, in via subordinata, l’accertamento del diritto di ottenere il pagamento de i medesimi introiti ai sensi dell’art. 2041 cod. civ. (Cass., sez. 1, 31/10/2023, n. 30218; Cass., sez. 1, 05/10/2023, n. 28060);
il ricorso deve, pertanto, essere trasmesso alla Sezione tabellarmente competente alla trattazione;
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione del ricorso alla Prima Sezione civile.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione