Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7402 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7402 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/03/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 12372/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente – contro
COMUNE DI GIARRE
-intimato – avverso la sentenza della Corte d’ appello di Catania n. 1774/2020, pubblicata in data 22 ottobre 2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOMEAVV_NOTAIO COGNOME
Rilevato che
il Tribunale di Catania, con sentenza n. 4570/2017, ha rigettato la domanda avanzata, in via principale, da RAGIONE_SOCIALE, sezione di RAGIONE_SOCIALE, nei confronti del Comune RAGIONE_SOCIALE Giarre, volta ad ottenere il pagamento della retta prevista dalla legge della Regione Sicilia n. 16 del 1986 per l’espletamento del servizio di trasporto di soggetti portatori di handicap , nonché quella subordinata di cui all’art. 2041 cod. civ.;
la sentenza, impugnata da RAGIONE_SOCIALE, è stata confermata dalla Corte d’appello di Catania ;
avverso la suddetta sentenza RAGIONE_SOCIALE, sezione di RAGIONE_SOCIALE, ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi, mentre il Comune di Giarre non ha svolto attività difensiva in questa sede;
la trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc civ. e, i n prossimità dell’adunanza camerale, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa;
Considerato che
il ricorso attiene a materia di competenza tabellare della RAGIONE_SOCIALE Prima Civile di questa Corte, in quanto afferente a rapporto di natura pubblicistica, configurato come una forma di concessione di un servizio pubblico che, in alternativa al suo svolgimento diretto da parte dell’ente locale, può essere (e di regola è) svolto da uno o più privati, sulla base di una concessione – contratto, caratterizzata dall’attribuzione della potestà pubblica di svolgimento del servizio secondo le previsioni di legge (Cass., sez. 1, 09/11/2016, n. 22839;
Cass., sez. 1, 11/10/1999, n. 11364; Cass., sez. 1, 09/11/2016, n. 22839; Cass., sez. 1, 13/01/2021, n. 390);
il ricorso deve, pertanto, essere trasmesso alla RAGIONE_SOCIALE tabellarmente competente alla trattazione;
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo la trasmissione alla Prima RAGIONE_SOCIALE Civile.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza RAGIONE_SOCIALE