Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 13713 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 13713 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/05/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 1942/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, in persona del curatore fallimentare, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, , così domiciliato
-controricorrente –
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza del la Corte d’appello di Messina n. 493/2020, pubblicata in data 27 novembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29
febbraio 2024 dal Consigliere dott.ssa NOME COGNOME
Rilevato che
La Corte d’appello di Messina, con la sentenza n. 493/2020, pubblicata in data 27 novembre 2020, pronunciando sull’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Messina nel giudizio promosso dalla RAGIONE_SOCIALE, con la chiamata in causa di RAGIONE_SOCIALE, ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva accolto la domanda di revocatoria ordinaria promossa dalla RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALE evocava in giudizio RAGIONE_SOCIALE al fine di far dichiarare inefficace, nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 2901 cod . civ., la vendita di otto automezzi acquistati dalla convenuta in data 27 novembre 2007, offerti in vendita dalla RAGIONE_SOCIALE nell’ambito di una più ampia operazione che prevedeva che una parte del prezzo dovesse essere compensato con i debiti che la RAGIONE_SOCIALE aveva nei confronti dell’acquirente, mentre la restante parte dove sse essere pagata alla
venditrice.
Il Tribunale accoglieva sia la domanda avanzata dalla RAGIONE_SOCIALE, dichiarando l’inefficacia dell’atto di vendita e condannando l’acquirente al pagamento, in favore dell’attrice , del controvalore dei beni oggetto di cessione, pari ad euro 146.000,00, sia la domanda di manleva spiegata da RAGIONE_SOCIALE nei confronti della terza chiamata in causa RAGIONE_SOCIALE, condannando quest’ultima a tenere indenne l’acquirente, limitatamente all’importo di euro 80.200,00.
2.1 . La Corte d’appello, riten endo sussistenti tutti i presupposti dell’azione revocatoria , ha rigettato il gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE
COGNOME, RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della suddetta decisione, con otto motivi.
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in liquidazione resiste con controricorso.
RAGIONE_SOCIALE resiste con autonomo controricorso adesivo al ricorso proposto dalla ricorrente.
Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc civ.
In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha evidenziato, con istanza, la pendenza dinanzi a questa Corte di altro ricorso, tra le medesime parti, iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G., avente ad oggetto l’impugnazione, con autonomo ricorso per cassazione, della sentenza che ha deciso l’impugnazione per revocazione avverso la decisione d’appello in questa sede impugnata .
Considerato che
il ricorso attiene a materia di competenza tabellare (088 –RAGIONE_SOCIALE– S1 ) della Prima Sezione civile di questa Corte, perché avente ad oggetto domanda revocatoria ex artt. 2901 cod. civ. e 66 legge fallimentare [ tra le tante, Cass., sez. 1, 22/11/2021, n. 36033
( NUMERO_TELEFONO ) ].
il ricorso deve, pertanto, essere trasmesso alla Sezione tabellarmente competente alla trattazione;
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione del ricorso alla Prima Sezione civile, tabellarmente competente (088 –RAGIONE_SOCIALE– S1 ).
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione