Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 16245 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 16245 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/06/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 10266/2022 R.G. proposto da:
COGNOME Avv. DIEGO, che si difende in proprio, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso il suo studio.
–
ricorrente – contro
COGNOME NOME.
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intimata – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 149/2022 depositata il 31/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/04/2024 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
Rilevato che
NOME COGNOME conveniva avanti al Tribunale di Palermo la sorella NOME COGNOME, adducendo di averle conferito una procura generale in data 2 maggio 1978 per la gestione del suo
patrimonio e che essi, insieme, avevano convenuto il Comune di Trappeto per il pagamento di un’indennità di esproprio; allegava a fondamento della domanda, che la sorella, incassata l’intera somma, non gli aveva corrisposto la metà a lui spettante.
Il Tribunale di Palermo rigettava la domanda, sul presupposto che NOME COGNOME aveva rinunciato all’eredità nel novembre 1978 e che tale rinuncia faceva venire meno la validità della procura generale.
Appellata la pronuncia, la Corte d’Appello di Palermo dichiarava inammissibile l’appello, con sentenza del 23 giugno 2017 che veniva impugnata in Cassazione da NOME COGNOME e da questa Corte cassata con rinvio con ordinanza n. 24306/2019.
2.1. Riassunto il giudizio, con sentenza del 31 gennaio 2022 la Corte d’Appello di Palermo, quale giudice di rinvio, rigettava l’appello.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME, difeso in proprio, propone ora ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Considerato che
Il ricorso attiene alla materia successoria, per cui deve essere trasmesso alla Seconda Sezione Civile di questa Corte, competente tabellarmente.
P.Q.M.
La Corte dispone la trasmissione del ricorso alla Seconda Sezione Civile.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2024.