Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33024 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33024 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 28/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 6459-2023 r.g. proposto da:
Banca di RAGIONE_SOCIALE Credito Cooperativo, corrente in INDIRIZZO cf 00128830411), iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO dell’RAGIONE_SOCIALE ad attività prevalente, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, per procura in atti , dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO.
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (cf 02081590412), corrente in INDIRIZZO; RAGIONE_SOCIALE (cf CODICE_FISCALE), corrente in INDIRIZZO; RAGIONE_SOCIALE (cf CODICE_FISCALE), corrente in INDIRIZZO; COGNOME NOME (cf CODICE_FISCALE), residente in INDIRIZZO.
intimati-
avverso la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 122/2023 del 21.02.2023 RG 1433/22;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/10/2023 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, Banca di RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio avanti il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE gli odierni resistenti al fine di ottenere pronuncia che, accertata la sussistenza di una società di fatto da essi partecipata, con conseguente responsabilità patrimoniale illimitata, li condannasse al pagamento, in via solidale, dei debiti contratti formalmente da alcuni di essi, ma in realtà nell’interesse della cd . super società di fatto.
I convenuti si costituivano con unica comparsa depositata in data 04.10.2022, contestando la sussistenza della fattispecie allegata dalla difesa dell’istituto di credito, senza nulla eccepire in ordine alla incompetenza del Tribunale pesarese.
Sciolta la riserva assunta all’esito della udienza di trattazione tenutasi in data 05.10.2023, il Tribunale fissava udienza di precisazione delle conclusioni, ritenendo dirimente la questione pregiudiziale di rito attinente alla competenza funzionale, ex lege 2012/27, in favore della sezione specializzata in materia di impresa.
Con la sentenza qui impugnata, il Tribunale dichiarava la propria incompetenza funzionale e rimetteva la decisione sulla questione in oggetto alle Sezioni Specializzate, in materia d’impresa istituite presso la Corte di Appello di Ancona.
4.1 Ad avviso del Tribunale pesarese, infatti, ‘ Alla luce delle questioni dedotte dalle parti si ritiene che, essendo richiesto preliminarmente l’accertamento dell’esistenza o meno di una società di fatto tra le società di capitali convenute, e in secondo luogo l’adempimento dei contratti di mutuo stipulati dalle stesse con parte attrice, sussista una questione pregiudiziale di merito per cui ex art. 2 comma 1 lett. d) ex lege 2012/27 vi è la competenza funzionale delle sezioni specializzate in materia di impresa istituite presso la Corte di Appello di Ancona ‘.
La sentenza, pubblicata il 21.02.2023, è stata impugnata da Banca di RAGIONE_SOCIALE Credito Cooperativo con ricorso per cassazione, affidato a due motivi. RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME sono rimasti intimati.
Il P.g. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la v iolazione, ai sensi dell’art. 42 cpc, degli artt. 19 cpc e 1182, 2249 cc, 2251, cc e 2267 cc e 3 II Dlgs 168/2003 per avere il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE dichiarato la propria incompetenza, in favore della Corte di Appello di Ancona, a conoscere della domanda di accertamento dell’esistenza di una cd super società di fatto irregolare proposta da Banca di RAGIONE_SOCIALE al fine di ottenere la condanna dei convenuti al pagamento delle somme dovute.
Si evidenzia l’erroneità della statuizione con cui il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE aveva ritenuto potersi applicare anche alle società di persone, quale è la cd super società di fatto o irregolare, la norma istitutiva delle sezioni specializzate in materia impresa e della relativa competenza a conoscere delle questioni di cui alle lettere da a) a f) dell’art. 3 , comma 2, D.lgs. n. 168/03. Ciò sarebbe in palese contrasto – precisa la società ricorrente – con il dato normativo che, invece, riserva tale potestà esclusivamente in relazione ad una serie di questioni attinenti le ‘società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile…’ e così il Tribunale avrebbe dovuto dichiararsi competente a conoscere della lite. Sarebbe pertanto indubbio che la decisione de qua sia meritevole di essere riformata, e così stabilito che sia il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE il giudice competente a conoscere della lite.
2. Con il secondo mezzo si denuncia la ‘violazione, ai sensi dell’art. 42 cpc, degli artt. 9 cpc e 3 II Dlgs 168/2003 per avere il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE dichiarato la propria incompetenza, in favore della Corte di Appello di Ancona, a conoscere della domanda di accertamento dell’esistenza di una cd super società di fatto irregolare proposta da Banca di RAGIONE_SOCIALE al fine di ottenere la condanna dei convenuti al pagamento delle somme dovute ‘.
2.1 Sostiene la ricorrente che, nella ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo di impugnazione, la decisione del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE dovrebbe ritenersi errata, per aver individuato quale giudice competente a conoscere della lite la Corte di Appello di Ancona in luogo, come avrebbe al più potuto essere, del Tribunale di Ancona, sez. specializzata impresa, risultando evidente la palese violazione dell’art. 9 cpc .
La istanza di regolamento di competenza va accolta, conformemente alle condivisibili conclusioni del P.g.
3.1 Banca di RAGIONE_SOCIALE Credito Cooperativo propone, infatti, regolamento di competenza avverso la sentenza n. 122/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di RAGIONE_SOCIALE nel giudizio r.g. 1453/2022 promosso dalla banca per accertare la sussistenza di una società di fatto partecipata da RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME, con conseguente responsabilità illimitata degli stessi e, per l’effetto, condannare la società di fatto anzidetta, in solido con i soci illimitatamente responsabili, al pagamento in favore di Banca di RAGIONE_SOCIALE della somma complessiva di € 1.480.368,40, oltre interessi ulteriori a far data dal 06.05.2021.
3.2 In realtà, Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza oggetto del presente giudizio, ha dichiarato la propria incompetenza funzionale e rimesso la decisione sulla questione in oggetto alle Sezioni Specializzate in materia d’impresa istituite presso la Corte di Appello di Ancona (statuizione quest’ultima frutto di un evidente errore, dovendosi ritenere riferita alla sezione specializzata in materia d’impresa del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE).
Secondo il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, poiché la banca aveva richiesto preliminarmente l’accertamento dell’esistenza o meno di una società di fatto tra le società di capitali convenute, e in secondo luogo l’adempimento dei contratti di mutuo stipulati dalle stesse con parte attrice, sussisteva una questione pregiudiziale di merito per la quale cui ex art. 2 comma 1 lett. d) ex lege 2012/27 vi sarebbe la competenza funzionale delle sezioni specializzate in materia di impresa (la competenza sostanziale delle sezioni specializzate in materia di impresa si estende alle cause ed ai procedimenti aventi ad oggetto: ‘…i rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto
societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, …’).
3.3 Sul punto va osservato che il caso in esame rientra in una questione di competenza in senso tecnico, trattandosi della relazione tra le sezioni specializzate in materia di impresa ed un ufficio giudiziario in cui non sono presenti dette sezioni specializzate, atteso che, in tal caso, a quella per materia si sovrappone la questione della competenza territoriale (così le pronunce del 3 dicembre 2018, n. 31134, del 20 marzo 2018, n. 6882, del 23 ottobre 2017, n. 25059, del 27 ottobre 2016, n. 21774, tra le tante).
3.4 E’ principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, in sede di regolamento di competenza, poiché il relativo giudizio è giudizio sulla questione di competenza nei suoi aspetti statici e dinamici, la Corte di cassazione procede all’esame della questione, senza essere vincolata ai motivi sui quali si fonda l’istanza di regolamento e conduce tale esame anche procedendo all’apprezzamento dell’osservanza delle regole c.d. dinamiche disciplinatrici della proposizione della questione di competenza, al fine di acclarare se esse siano state osservate. Ciò è conforme alla natura stessa del regolamento che è sì mezzo di impugnazione, ma sui generis perché concerne la questione di competenza in via immediata e non solo l’esattezza della decisione del giudice di merito sulla competenza impugnata.
3.5 È stato così statuito, nella giurisprudenza di questa Corte, che ‘avendo l’istanza di regolamento di competenza la funzione di investire la Corte di cassazione del potere di individuare definitivamente il giudice competente, onde evitare che la sua designazione sia ulteriormente posta in discussione nell’ambito della stessa controversia, i poteri di indagine e di valutazione, anche in fatto, della Corte possono esplicarsi in relazione ad ogni elemento utile acquisito sino a quel momento al processo, senza essere limitati dal contenuto della sentenza impugnata né dalle difese delle parti, e possono conseguentemente riguardare anche questioni di fatto non contestate nel giudizio di merito e che non abbiano costituito oggetto del ricorso per regolamento di competenza’ ( così, Cass. sez. un. n. 14569 del 2002; ex
multis, Cass. (ord.) n. 25232 del 2014). E nella stessa logica si è pure statuito, con specifico riferimento all’estensione d’ufficio del controllo sulla ritualità della eccezione di incompetenza, che ‘In sede di regolamento di competenza avverso sentenza dichiarativa dell’incompetenza del giudice adito con riferimento ai criteri di competenza territoriale derogabile, la Corte di cassazione, cui appartiene il potere di riscontrare la competenza o meno del giudice adito ancorché per ragioni diverse da quelle sostenute dalla parte ricorrente, è tenuta ad accertare d’ufficio l’osservanza del disposto dell’art. 38, comma terzo, cod. proc. civ. con riguardo alla rituale e valida proposizione dell’eccezione di incompetenza, che, pur espressamente esaminata e decisa in senso affermativo dalla sentenza, non sia stata adeguatamente censurata dal ricorrente, il quale si sia limitato a contestare la declinatoria di incompetenza sotto il profilo dell’inesatta applicazione dei criteri di collegamento della competenza terr itoriale’ ( così, Cass. (ord.) n. 9873 del 2009).
3.6 Va dunque ribadito, conformemente a quanto osservato dal P.g., che la determinazione della competenza va operata, ai sensi dell’art. 10 c.p.c., che detta una regola di portata generale, in base alla domanda, senza che rilevino le contestazioni del convenuto. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente, occorre avere riguardo ai fatti per come prospettati dall’attore, attenendo al merito l’accertamento della fondatezza delle contestazioni formulate dal convenuto e dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza (ex multis, Cass., ord., 18 aprile 2014, n. 9028; Cass., ord., 22 ottobre 2015, n. 21547; Cass., ord., 29 agosto 2017, n. 20508; Cass., ord., 6 dicembre 2017, n. 29266).
3.7 Orbene, con il primo motivo si eccepisce -per quanto già sopra precisato -la violazione, ai sensi dell’art. 42 cpc, degli artt. 19 cpc e 1182, 2249 cc, 2251, cc e 2267 cc e 3 II Dlgs 168/2003 per avere il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE dichiarato la propria incompetenza, in favore della Corte di Appello di Ancona. 3.7.1 Il motivo è in realtà fondato, essendo evidente l’erroneità della statuizione con cui il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE aveva ritenuto potersi applicare
anche alle società di persone, quale è la cd super società di fatto o irregolare, la norma istitutiva delle sezioni specializzate in materia impresa e della relativa competenza.
3.7.2 Va infatti ricordato che il citato D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 2, limita la competenza funzionale delle Sezioni specializzate in materia di impresa ai soli rapporti societari relativi alle società per azioni, società in accomandata per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperative, con esclusione delle società di persone, fatta eccezione soltanto per quelle che esercitino o siano sottoposte a direzione e coordinamento rispetto a società di capitali o cooperative (circostanza non sussistente nel caso di specie) ( ex multis Cass. 6054/2023).
Ne consegue che occorre escludersi la competenza della RAGIONE_SOCIALE specializzata presso il Tribunale di Ancona proprio in virtù del d.lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 2,- invocato dal Tribunale che aveva declinato la propria competenza – che postula che le controversie ivi menzionate concernano le società indicate nel primo periodo di tale norma, fra le quali non rientrano certo le società di persone, non essendo in discussione che sul piano normativo, la società di fatto è assoggettata alla disciplina della società semplice o della società in nome collettivo (irregolare), a seconda dalla natura dell’attività esercitata.
Ne deriva la fondatezza del ricorso con l’affermazione della competenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE;
Spese al definitivo.
Così deciso in Roma, il 3.10.2023