Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 18849 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 18849 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/07/2024
Oggetto: Regolamento di competenza d’ufficio .
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto negativo di competenza iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO RNUMERO_DOCUMENTO, sollevato dal Tribunale di Milano -Sezione Specializzata in materia di Impresa, con ordinanza del 9 marzo 2023, comunicata alle parti il 13 marzo 2023, nella causa vertente tra
NOME NOME COGNOME , NOME COGNOME ; rappresentati e difesi dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-attori –
e
NOME COGNOME , NOME Tvinnerheim Horn ; rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIOCOGNOME;
-convenuti – udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 7 maggio 2024, dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto che sia
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Pres. COGNOME
COGNOME dichiarata la competenza del Tribunale di Pavia.
Rilevato che:
1. NOME COGNOME e NOME convennero in giudizio NOME COGNOME e NOME COGNOME dinanzi al Tribunale di Pavia (luogo della loro residenza) domandando: I) in via principale: a) l’accertamento dell ‘ esistenza tra loro quattro di un accordo avente ad oggetto un progetto per la creazione e la messa in vendita di carte da gioco a tema yoga denominato ‘ PlayPauseBe ‘ , nonché la distribuzione dei relativi proventi; b) l’accertamento del l’inadempimento dei convenuti a detto accordo , con conseguente condanna al versamento pro quota dei proventi conseguiti; c) la loro illegittima esclusione dagli accounts comuni al gruppo di lavoro relativo al predetto progetto e la condanna dei convenuti a consentire nuovamente l’accesso ad essi accounts mediante consegna delle relative credenziali; II) in via subordinata: a) l’accertamento della costituzione di una società di fatto tra attori e convenuti con diritto degli attori a percepire gli utili nella misura di cui agli artt. 2247 e 2263 cod. civ.; b) la condanna al pagamento di quanto già maturato a tale titolo; III) in via ulteriormente subordinata, la condanna dei convenuti a pagare un indennizzo ex art 2041 cod. civ., in relazione al progetto ‘ PlayPauseBe ‘;
costituitisi in giudizio, NOME COGNOME e NOME COGNOME eccepirono preliminarmente l’incompetenza del Tribunale di Pavia, sull’assunto che fosse competente, per materia e per territorio, il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa;
2. il Tribunale di Pavia, con sentenza del 26 maggio 2022, in primo luogo rilevò che la causa era riconducibile ai ‘rapporti societari’, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. a) , del d.lgs. n. 168/2003, dal momento che la domanda era diretta all’accertam ento di una società di fatto tra gli attori e i convenuti e -avuto riguardo alle modalità di deduzione di tale rapporto societario, nel quale avrebbe assunto rilievo anche la posizione di una società di capitali, la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ -supponeva persino la configurazione della fattispecie della
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‘super società di fatto’ ; in secondo luogo, osservò che sussistevano profili attinenti al diritto d’autore, ai sensi dell’art.3, comma 1, lett. b) , stesso decreto legislativo; pertanto, in accoglimento dell’eccezione pregiudiziale di rito, dichiarò la competenza del Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di Impresa;
3. riassunta la causa, da parte degli attori, dinanzi al giudice indicato come competente -dopo che, a seguito di riserva assunta dal giudice istruttore alla prima udienza del 21 febbraio 2023, la causa era stata rimessa al collegio, previo rilievo della questione di competenza sulla quale quest’ultimo avrebbe potuto elevare il conflitto ai sensi dell’art.45 cod. proc. civ., -con ordinanza collegiale del 9 marzo 2023, comunicata alle parti il 13 marzo 2023, il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, ritenendo di essere a sua volta incompetente per ragione di materia, ha formulato istanza di regolamento di competenza d’ufficio , indicando nel Tribunale di P avia l’autorità giurisdizionale competente a conoscere della causa;
nel sollevare il conflitto, il giudice richiedente ha osservato, da un lato, che nell’atto di citazione, « considerando le allegazioni che definiscono la causa petendi e il petitum», non vi sarebbe alcuna domanda che riguardi il diritto d’autore; dall’altro lato, che la competenza funzionale inderogabile delle sezioni specializzate ex art. 3 d.lgs. n. 168/2003 è riferita ai rapporti societari relativi alle società di capitali, sicché la domanda -nella specie proposta in via subordinata -avente ad oggetto l’ accertamento di una società di fatto tra gli attori e i convenuti non rientrerebbe tra quelle devolute alle sezioni specializzate medesime;
sotto tale ultimo profilo, il giudice richiedente ha anche precisato che, nella fattispecie, il domandato accertamento della società di fatto sarebbe circoscritto alle parti in causa e che, tuttavia, quand’anche fosse esteso alla società di capitali RAGIONE_SOCIALE (non citata, né costituita in giudizio), la natura dei soci non inciderebbe sulla riconducibilità della società di fatto alla figura della società di persone;
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il AVV_NOTAIO Generale, condividendo tali rilievi, ha domandato che sia dichiarata la competenza del Tribunale di Pavia;
la trattazione del regolamento è stata fissata in adunanza camerale.
Considerato che:
il conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di Impresa, è ammissibile;
1.a. in primo luogo, avuto riguardo alla relazione tra gli uffici giudiziari in conflitto, poiché nella fattispecie la Sezione specializzata in materia di impresa è istituita presso un ufficio giudiziario diverso da quello che per primo ha declinato la propria competenza, viene in considerazione un rapporto rientrante nell’ambito della competenza in senso proprio , con conseguente esperibilità dello strumento di cui al l’art.45 cod. proc. civ., non ammissibile , invece, in funzione del regolamento della ripartizione degli affari interni al singolo ufficio giudiziario, in cui si iscriverebbe il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa nell ‘ipotesi in cui entrambe le sezioni facessero parte del medesimo ufficio (Cass., Sez. Un., 23/07/2019, n. 19882);
1.b. in secondo luogo, sul piano processuale, il regolamento di competenza d’ufficio è stato tempestivamente sollevato prima della maturazione della barriera preclusiva di cui all’art. 38, terzo comma, cod. proc. civ.;
la preclusione in parola trova applicazione anche nelle ipotesi di regolamento di competenza d’ufficio proposto ai sensi dell’art.45 cod. proc. civ., con la conseguenza che detto regolamento, dovendo immediatamente seguire al rilievo dell’incompetenza, deve essere richiesto entro il termine di esaurimento delle attività compiute all’interno di quell’udienza;
il principio, sancito da questa Corte, nel suo massimo consesso, con riguardo al regolamento di competenza d’ufficio proposto dal giudice di secondo grado (Cass., Sez. Un., 18/06/2020, n. 11866) -e già affermato con riguardo al procedimento camerale di cui all’art. 5 della l. n. 117 del 1988,
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applicabile ratione temporis , in materia di responsabilità civile dei magistrati (Cass.15/10/2019, n. 26072) -assume una portata generale (cfr. Cass. 29/08/2023, n. 25391) , sicché deve reputarsi che, nell’ipotesi in cui la decisione sia riservata all’organo collegiale, il giudice istruttore, in sede di rimessione al Collegio, deve rilevare, a norma dell’art. 38 cod. proc. civ., la questione di competenza in ordine alla quale l’organo collegiale, cui è riservata la decisione in parola, può sollevare il regolamento d’ufficio a norma dell’art. 45 cod. proc. civ., a pena di inammissibilità per tardività;
la regola risulta essere stata debitamente osservata nel caso di specie, essendosi dato atto, nell’ordinanza collegiale, che « alla prima udienza il GI ha trattato la questione di competenza con le difese come da verbale d’udienza che qui si richiama e assumendo la riserva ha portato la causa dinanzi al Collegio in camera di consiglio prospettando sulla competenza una valutazione contraria a quella della decisione del Tribunale di Pavia legittimante la richiesta di regolamento di competenza d’ufficio ai sensi dell’art. 45 e art.47 cpc. ».
1.c. in terzo luogo, sul piano sostanziale, il Tribunale istante debitamente ha posto a fondamento del conflitto negativo di competenza l’inosservanza , da parte del giudice a quo , di un criterio di determinazione della competenza per ragioni di materia, in conformità alla regola per cui l’esperibilità del regolamento d’ufficio postula che il giudice indicato come competente (da quello dichiaratosi incompetente) e dinanzi al quale la causa sia stata riassunta deduca, a sua volta, la competenza del primo o di un terzo giudice per ragioni di materia o di territorio inderogabile, ma non anche per motivi di valore, atteso che, per effetto del provvedimento emesso dal primo giudice, la competenza per valore del giudice davanti al quale la causa è stata riassunta risulta ormai radicata e non più suscettibile di contestazione (Cass. 25/02/2005, n. 4077; Cass.23/07/2010, n.17454; Cass. 16/07/2012, n. 12152; Cass. 06/11/2012, n. 19167; Cass. 19/01/2015, n. 728; Cass.22/07/2016, n. 15138; Cass., Sez. Un., 18/01/2018, n. 1202; Cass. 29/03/2023, n. 8891); regola -è opportuno ribadire (v., al riguardo, Cass. 16/05/2023, n. 13413) -che trova la sua ratio nel fondamento stesso
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dell’istituto del regolamento d’ufficio, il quale è posto a presidio dei criteri inderogabili di attribuzione della competenza, per modo che, da un lato, non assume rilevanza la qualificazione operata dal giudice declinante (in quanto, al contrario, è necessario che oggettivamente la sua declaratoria di incompetenza avvenga per ragione di materia o per territorio inderogabile), mentre, dall’altro lato, l’individuazione del criterio di collegamento deve essere effettuata, non sulla base della tipologia della controversia, ma sulla base della derogabilità o meno del criterio di determinazione della competenza;
nel merito, l’istanza di regolamento d’ufficio deve essere accolta e deve dichiararsi competente il Tribunale di Pavia;
2.a. conformemente a quanto ritenuto dal giudice richiedente e a quanto condivisibilmente osservato dal AVV_NOTAIO Generale, deve ribadirsi che il d.lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 2, limita la competenza funzionale delle sezioni specializzate in materia di impresa ai soli rapporti societari relativi alle società per azioni, società in accomandata per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperative, con esclusione delle società di persone, fatta eccezione soltanto per quelle che esercitino o siano sottoposte a direzione e coordinamento rispetto a società di capitali o cooperative, circostanza non sussistente nel caso di specie ( ex multis , Cass. 28/02/2023, n.6054; Cass. 28/11/2023, n.33024);
pertanto, la competenza della Sezione specializzata presso il Tribunale di Milano va esclusa proprio in virtù della disposizione invocata dal Tribunale di Pavia, senza che rilevi la circostanza -di cui peraltro il richiedente ha evidenziato l’estraneità al petitum e alla causa petendi della domanda formulata nella fattispecie -che uno dei soci della società di fatto abbia la natura di società di capitali;
2.b. inoltre, la competenza del giudice specializzato neppure può essere affermata in applicazione della regola di cui al l’ art. 3, comma 1, lett. b) , del d.lgs. n. 168 del 2003, secondo cui sono devolute alle sezioni specializzate le controversie in materia di diritto d’autore e di diritti connessi al diritto d’autore, posto che -come pure è stato esattamente rilevato dal giudice che
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ha sollevato il conflitto di competenza -nella fattispecie non era stata proposta alcuna domanda che riguardasse il diritto d’autore;
va pertanto dichiarata la competenza del Tribunale di Pavia;
non deve provvedersi sulle spese del regolamento, che è stato proposto ex officio dal giudice incompetente;
Per Questi Motivi
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Pavia;
assegna alle parti per la riassunzione il termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile