Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22137 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22137 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11569/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avv. NOME (CODICE_FISCALE, con domicilio digitale NOMEEMAILPEC.EMAIL, unitamente agli avv. COGNOME (CODICE_FISCALE, NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
Contro
COMUNE DI LUCCA, elettivamente domiciliato in FIRENZE INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE LUCCA n. 1246/2023 depositata il 26/04/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Ritenuto che:
La Società RAGIONE_SOCIALE adiva il Tribunale di Lucca, esponendo che in data 21 settembre 2010 il Comune di Lucca aveva bandito una procedura di affidamento di appalto integrato avente ad oggetto la progettazione ed esecuzione dei lavori finalizzati al restauro dell’ex INDIRIZZO/Complesso ex RAGIONE_SOCIALE in relazione alle operazioni: ‘centro di attività di contrasto al disagio’, ‘centro di competenza per lo sviluppo e l ‘insediamento d’ impresa ad alta innovazione tecnologica’ ‘strutture per l ‘alta formazione connesse al trasferimento tecnologico’ ‘centro di competenza e tecnologie per arti e spettacolo’ del progetto PIUSS ‘Lucca dentro’.
Il raggruppamento temporaneo di imprese formato da RAGIONE_SOCIALE (capogruppo mandataria), RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE Riscaldamento aria condizionata materiali affini s.RAGIONE_SOCIALEl., Impresa Costruzioni edili e stradali dr. Ing. NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE, che partecipava alla procedura di evidenza pubblica richiamata, ‘indicava all ‘interno della propria offerta tecnica, come progettisti, l’Associazione Temporanea di Prestatori di servizi con capogruppo mandataria l’RAGIONE_SOCIALE (di seguito anche RAGIONE_SOCIALE), società d’ingegneria specializzata nello studio e progettazione di opere pubbliche e private. ATP costituita anche dall’arch. NOME COGNOME, dall’associazione professionale RAGIONE_SOCIALE, dall’arch. NOME.C. COGNOME e dall’ing. NOME COGNOME.
Il raggruppamento di imprese, con RAGIONE_SOCIALE mandataria, si aggiudicava la gara e stipulava con il Comune di Lucca il contratto di appalto il 19 luglio 2013, registrato con rep n. 23782.
Nell’ambito di detto contratto, l’RAGIONE_SOCIALE con RAGIONE_SOCIALE mandataria era stata prima sog-
getto ‘incaricato’ per la progettazione dal RTI in sede di offerta, e poi, a seguito dell’aggiudicazione e della stipula del contratto, è divenuta affidataria della progettazione, quindi soggetto conosciuto, valutato ed ‘approvato’ anche dallo stesso Comune di Lucca.
In data 18 novembre 2013, l’RTI, con RAGIONE_SOCIALE mandataria, si ‘sdoppiava’ in una consortile, come consentito dall ‘art. 6 del disciplinare di gara, denominata RAGIONE_SOCIALE (sempre con Unieco mandataria) che sottoscriveva con l’RAGIONE_SOCIALE in qualità a sua volta di mandataria della suddetta Associazione di professionisti, un disciplinare di incarico professionale (redatto in data successiva alla consegna del progetto esecutivo in Comune) avente appunto ad oggetto ‘le prestazioni professionali relative alla presentazione finale della progettazione esecutiva relativa all’appalto di lavori’.
L’importo posto a base di gara per la progettazione esecutiva era stato quantificato in euro € 120.312,89 oltre accessori come indicato nel disciplinare. All’esito della gara l’importo fu quantificato in euro 93.603,43 oltre oneri (pag. 14 del contratto).
Gli onorari previsti dall’approvazione e validazione del progetto esecutivo posto a base di gara -che sono passati dall’importo, previsto inizialmente dal bando, pari a € 120.312,89 a € 242.287,59 per via della progettazione supplementare, incluso il ribasso d’asta (22,20%) -erano stati pagati direttamente dal Comune di Lucca, come stabilito dall’art. 4 seconda lettera b) del disciplinare di gara ‘ai sensi dell ‘art. 53, comma 3 bis del codice, il pagamento della quota del corrispettivo corrispondente agli oneri di progettazione, al netto del ribasso d’asta, sarà corrisposta direttamente al progettista o ai progettisti indicati o associati previa approvazione del progetto esecutivo e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista o dei progettisti’.
Il Comune di Lucca aveva pagato queste somme a seguito di fatture emesse dalla società RAGIONE_SOCIALE, così come previsto dalla disposizione
richiamata, superando peraltro la disposizione dell’art. 7 del contratto d’appalto sottoscritto con l’RTI con Unieco capogruppo mandataria e degli artt. 2.8.2 e 2.8.3 del Capitolato prestazionale che prevedevano il pagamento diretto all’appaltatore.
La società RAGIONE_SOCIALE chiedeva quindi la condanna del Comune di Lucca al pagamento della somma di euro € 380.456,25 oltre accessori, a titolo di onorari per le maggiori attività svolte nell’ambito della procedura di affidamento di appalto integrato avente ad oggetto la progettazione ed esecuzione dei lavori finalizzati al restauro dell’ex INDIRIZZO/Complesso ex Manifattura Tabacchi.
Con ordinanza n. 577/2024 il Tribunale di Lucca dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Firenze -Sezione specializzata in materia di Imprese.
Osservava al riguardo che l’art. 3 comma 2 lettera f) del d.lgs. 168/2003 stabilisce che le sezioni specializzate in materia di imprese sono competenti per le cause e i procedimenti ‘relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario’.
La soglia di rilevanza comunitaria per il contratto di appalto in questione, stipulato il 19 luglio 2013, ai sensi dell’art. 28 D.Lgs. 163/ 2006, era di €. 207.000,00.
Rilevava che la società attrice aveva richiesto il pagamento delle attività professionali, per un valore ben superiore a tale soglia, svolte nell’esecuzione del contratto pubblico di appalto integrato sottoscritto dal Comune con il raggruppamento temporaneo di imprese avente Unieco RAGIONE_SOCIALE come capogruppo mandataria, o l’accertamento della sussistenza di un rapporto contrattuale diretto con il Comune, che comunque sarebbe stato un contratto pubblico di appalto di servizi di rilevanza comunitaria.
In questo quadro, il Tribunale riteneva che fossero integrate le condizioni per il riconoscimento della responsabilità processuale aggravata, in quanto a fronte del chiaro disposto della norma l’attrice non aveva aderito all’eccezione di incompetenza tempestivamente proposta da parte convenuta, coltivando il giudizio con colpa grave.
Avverso tale decisione la società RAGIONE_SOCIALE ha proposto regolamento di competenza affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria, con cui si deduce la violazione dell’art 3, comma 2, lettera f) del d.lgs. 168/2003.
Il Comune di Lucca ha resistito con controricorso illustrato da memoria eccependo l’inammissibilità del ricorso sotto il profilo dell’art 366 c.p.c. e comunque la sua infondatezza.
La Procura generale ha concluso per il rigetto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ritenuto che:
La ricorrente critica la decisione sostenendo che il rapporto giuridico che lega la società RAGIONE_SOCIALE è quello dell’affidatario di lavori o del subappaltatore o soggetto terzo esterno all’appalto chiamato dall’aggiudicatario nell’ambito di un appalto integrato a svolgere un’attività di particolare qualificazione.
Rapporto questo che manterrebbe tale configurazione anche nel caso in cui ci si trovi di fronte ad un appalto integrato in cui la presenza del subappaltatore qualificato deve essere comunicata all’atto della presentazione della domanda da parte dell’operatore economico e la predetta qualificazione contribuisca all’ottenimento di un maggiore punteggio in sede di valutazione dell’offerta.
Secondo la ricorrente restano esclusi dalla competenza delle sezioni specializzate i negozi stipulati tra l’operatore economico affidatario della commessa e il subappaltatore.
Va previamente affermata l’ammissibilità del mezzo qui dispiegato, giacché l’impugnata declinatoria comporta che della vicenda sia
chiamato a conoscere un giudice appartenente ad un ufficio giudiziario diverso da quello a cui appartiene il giudice che l’ha pronunciata. Si è perciò al di fuori dall’ipotesi in cui si dibatte se, essendo le predetta declinatoria pronunciata in favore di altro giudice del medesimo ufficio, si sia in presenza di una pronuncia di incompetenza ovvero di una mera questione di ripartizione interna degli affari – ipotesi in relazione alla quale i perduranti contrasti interni alla giurisprudenza di questa Corte ne hanno motivato la remissione alle SS.UU. – ed è per contro noto, come ancora si è precisato di recente, che “qualora una controversia rientrante fra quelle attribuite alla sezione specializzata in materia di impresa venga promossa non presso una sezione ordinaria del medesimo ufficio giudiziario nel quale è istituita ma dinanzi ad un differente tribunale, sorge una questione di competenza, con conseguente ammissibilità dell’istanza ex art. 45 c.p.c., poiché la legge riconosce alla summenzionata sezione specializzata una competenza per materia e territorio distinta e più ampia rispetto a quella del proprio ufficio di appartenenza, che rende il tribunale in concreto adito anche “territorialmente” errato” (Cass., Sez VI-II, 3/12/2018, n. 31134).
Ai fini di individuare la competenza della sezione specializzata in materia di impresa, si rende necessario raccordare il petitum sostanziale alla causa petendi .
Ora, secondo quanto si evince dagli atti di causa la pretesa creditoria azionata dalla ricorrente trarrebbe origine dall’esistenza di un ‘ rapporto contrattuale diretto ‘ intercorso tra Aice e l ‘Amministrazione comunale di Lucca.
Si legge infatti nella parte narrativa del ricorso che la società RAGIONE_SOCIALE sarebbe ‘ divenuta affidataria della progettazione, quindi soggetto conosciuto, valutato ed ‘approvato’ anche dallo stesso Comune di Lucca ‘ (v. pag. 3 del ricorso) e che la pretesa azionata in giudizio sarebbe fondata sulle ‘ maggiori attività svolte nell’ambito della procedura di affidamento di appalto integrato avente ad
oggetto la progettazione ed esecuzione dei lavori finalizzati al restauro dell’ex convento INDIRIZZO/Complesso ex RAGIONE_SOCIALE ‘ (pag. 5 del ricorso).
Diversamente, nella parte in diritto la ricorrente sembra dare una diversa connotazione alla sua pretesa creditoria, legandola non più ad un vincolo contrattuale con l’amministrazione ma ad un rapporto giuridico che lega Aice con Unieco quale affidataria di lavori o subappaltatore o soggetto terzo esterno all’appalto ‘ (v. pag. 6 del ricorso).
Rapporto che a suo dire sarebbe ‘ assimilabile al subappaltatore ‘ sicché la competenza del Tribunale di Lucca a conoscere delle domande dalla medesima avanzate discenderebbe dal fatto che ‘ restano esclusi dalla competenza delle sezioni specializzate i negozi stipulati tra l’operatore economico affidatario della commessa e il subappaltatore ‘ (v. pag. 6 e 7 del ricorso di AICE).
La contraddittoria impostazione non consente di individuare in modo chiaro quali siano le ragioni di diritto poste a fondamento del ricorso per regolamento di competenza ed il motivo di doglianza incorre nella violazione dell’art. 366 n. 3 c.p.c.
Nella formulazione attualmente vigente di tale norma (modificata nel 2022 ed applicabile al presente ricorso), risulta previsto in maniera ancor più stringente il requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione costituito dalla “chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso”. In tal modo, il legislatore ha inteso evidenziare che l’esposizione dei fatti sostanziali e processuali di causa, che deve precedere l’illustrazione dei motivi dell’impugnazione avanzata in sede di legittimità, non solo deve essere chiara, ma deve anche essere limitata ai fatti essenziali per la comprensione dei suddetti motivi.
In ogni caso, anche a voler prescindere da tale assorbente considerazione, il giudizio introdotto da Aice dinanzi al Tribunale di Lucca, come si evince dalle conclusioni riportate nell’ordinanza qui impu-
gnata, è diretto ad ‘ accertare e riconoscere la natura contrattuale del rapporto intercorso fra il Comune di Lucca e Aice, nonché la natura solidale delle obbligazioni nascenti dal contratto di appalto e dalle attività successivamente richiesta dal Comune alla società Aice e a condannare il Comune al pagamento della somma di euro € 380.456,25 oltre Cnpaia e IVA, a titolo di onorari per le maggiori attività svolte nell’ambito della procedura di affidamento di appalto integrato avente ad oggetto la progettazione ed esecuzione dei lavori finalizzati al restauro dell’ex INDIRIZZO/Complesso ex RAGIONE_SOCIALE in relazione alle operazioni’.
La domanda attiene dunque attiene all’esecuzione di un contratto di appalto pubblico di rilevanza comunitaria che rientra pertanto nella sfera di competenza del Tribunale di Firenze -Sezione specializzata in materia di Impresa ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. f) del d.lgs. 168/2003.
Infatti, sia nell’ipotesi in cui si prospetti che AICE sia legata al Comune di Lucca in forza del contratto di appalto integrato del 19 luglio 2013, che fu sottoscritto fra il Comune di Lucca e l’A.T.I. RAGIONE_SOCIALE, sia nell’ipotesi in cui si prospetti l’esistenza di un diverso ‘ rapporto contrattuale diretto’ fra il Comune di Lucca ed AICE, la domanda giudiziale è comunque fondata su un contratto pubblico di appalto superiore alla relativa soglia di rilevanza comunitaria che, ratione temporis , era pari a euro 207.000,00 sensi dell’art. 28 d.lgs. 163/2006.
Correttamente il Tribunale ha ritenuto che la competenza funzionale a conoscere la controversia proposta da Aice nei confronti del Comune di Lucca spetti al Tribunale di Firenze -Sezione specializzata delle Imprese ex art. 3, comma 2, lett. f) del d.lgs. 168/2003 avanti al quale è pendente il ricorso per accertamento tecnico preventivo promosso dall’Ati RAGIONE_SOCIALE (subentrata ad RAGIONE_SOCIALE per la definizione delle riserve iscritte nella contabilità del suddetto appalto
integrato (fra cui la ‘ Riserva n. 1’ relativa alla medesima pretesa azionata da Aice dinanzi al Tribunale di Lucca).
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.
Le spese della presente fase vanno definite al merito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; spese al merito.
Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma 6.2.2025