SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 4029 2025 – N. R.G. 00007815 2024 DEPOSITO MINUTA 12 08 2025 PUBBLICAZIONE 13 08 2025
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rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall’AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in RAGIONE_SOCIALE-Mestre, INDIRIZZO;
-appellati – avente ad oggetto: prestazione opera intellettuale; appello avverso la sentenza n. 582/2024 del AVV_NOTAIO di Pace di RAGIONE_SOCIALE;
conclusioni: come riportato nel verbale di udienza del 6.03.2025;
per le seguenti ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione in
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione d’appello ritualmente notificato, l’ ha proposto appello avverso la sentenza n. 582/2024 del AVV_NOTAIO di Pace di RAGIONE_SOCIALE che, disattendendo l’eccezione pregiudiziale di incompetenza per materia dalla medesima formulata, aveva confermato il monitorio opposto che le aveva ingiunto il pagamento di € 1.924,79 oltre interessi a favore di ciascuno dei convenuti opposti a titolo di indennità prevista dall’art. 3, comma 13, del D. Lgs. 502/92 per gli anni 20152016 ed in parte per l’anno 2017 per aver gli stessi ricoperto in tale triennio il ruolo di membri del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa ex RAGIONE_SOCIALE (oggi . Parte_2 Parte_1
Affidandosi a tre motivi d’appello, l’attrice appellante ha chiesto la revoca, l’annullamento, la declaratoria d’inefficacia del monitorio opposto n. 30/2020 dd. 7.01.2020 tanto in ragione RAGIONE_SOCIALE‘incompetenza per materia del AVV_NOTAIO di Pace che l’aveva emesso tanto in ragione RAGIONE_SOCIALE‘infondatezza nel merito RAGIONE_SOCIALEa pretesa creditoria avversaria; in via riconvenzionale, l’attrice appellante ha altresì richiesto la condanna dei convenuti alla ripetizione RAGIONE_SOCIALEe somme da essi ricevute indebitamente quali indennità aggiuntive per l’attività di sindaco RAGIONE_SOCIALEa ex RAGIONE_SOCIALE per esercizi 2013 -2014 maggiorate di interessi.
Con comparsa di risposta si sono costituiti in giudizio i convenuti appellati dott. e dott. chiedendo, oltre al rigetto RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di incompetenza del giudice di prime cure, il rigetto nel merito RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello avversario per infondatezza con conseguente conferma del CP_4 Controparte_3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di RAGIONE_SOCIALE, seconda sezione civile, quale giudice monocratico, nella persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. promossa con atto di citazione e vertente tra
, in persona del l.r.p.t, Parte_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall’AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO;
-appellante – contro
monitorio opposto e RAGIONE_SOCIALEa sentenza del giudice di primo grado, previa correzione RAGIONE_SOCIALE‘errore materiale ex art. 287 c.p.c. in essa contenuto, accertando e dichiarando il residuo credito degli odierni appellati per la loro attività di componenti il RAGIONE_SOCIALE) per l’esercizio 2015 nei seguenti termini: € 2.309,79 oltre interessi legali maturati e maturandi dal dì del dovuto al saldo a favore del dott. (in qualità di presidente del RAGIONE_SOCIALE); € 1.924,79 oltre interessi legali maturati e maturandi dal dì del dovuto al saldo al dottor (in qualità di componente del RAGIONE_SOCIALE). CP_4 Controparte_3
Il procedimento è stato istruito con la produzione documentale offerta dalle parti.
Fatte precisare le conclusioni e concessi alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi, la causa passa ora in decisione.
L’eccezione pregiudiziale di incompetenza per materia del AVV_NOTAIO di Pace a favore RAGIONE_SOCIALEa Sezione RAGIONE_SOCIALE in materia di impresa del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE formulata dall’attrice appellante tanto in relazione al procedimento monitorio tanto a quello del giudizio di opposizione, riproposta con il primo motivo di appello dopo essere stata disattesa dal giudice di primo grado, è fondata e merita di trovare accoglimento.
L’oggetto del contenzioso attiene, anche con riguardo alla domanda riconvenzionale RAGIONE_SOCIALE‘appellante, all’eventuale spettanza agli appellati RAGIONE_SOCIALEe premialità aggiuntive in quanto componenti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ex RAGIONE_SOCIALE del Regione Veneto ex art. 3, comma 13, del D. Lgs. 502/92 per gli anni 2015-2017.
In ragione di ciò il AVV_NOTAIO di Pace, pur escludendo nella fattispecie la giurisdizione del AVV_NOTAIO amministrativo e la competenza del AVV_NOTAIO del Lavoro (rispettivamente argomentando sulla natura privata del rapporto tra revisori dei conti e l’ e sull’assenza, tuttavia, di un rapporto di lavoro subordinato), ha affermato la propria competenza per materia, oltre che per valore, non potendosi, a suo dire, inquadrare l’ in una società. Parte_2 Parte_2
L’affermazione non può essere condivisa alla luce dei seguenti elementi:
-il processo di aziendalizzazione RAGIONE_SOCIALEe aziende RAGIONE_SOCIALE, oggi soggetti dotati di autonomia imprenditoriale, con conseguente adozione RAGIONE_SOCIALEa contabilità economico-patrimoniale tipica RAGIONE_SOCIALEe aziende privata e conseguente disciplina dei relativi organi di controllo (art. 3 ter del D.L. n. 502/92), con introduzione RAGIONE_SOCIALEa necessaria presenza di un RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, al quale, in perfetta equiparazione con i collegi sindacali RAGIONE_SOCIALEe società di capitali, sono state affidate funzioni di verifica e monitoraggio (sotto i profili RAGIONE_SOCIALE‘efficacia, RAGIONE_SOCIALE‘efficienza e RAGIONE_SOCIALE‘economicità) dei risultati RAGIONE_SOCIALEa gestione aziendale RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE; in tale contesto, proprio in analogia con quanto previsto per i sindaci RAGIONE_SOCIALEe società di capitali (art. 2397, comma 2, c.c.), l’art. art. 3 ter del D.L. n. 502/92 ha previsto che l’incarico di componente del RAGIONE_SOCIALE debba essere affidato a soggetti esterni provvisti di particolari requisiti di professionalità (tra cui l’iscrizione nel registro dei revisori contabili) ed indipendenza rispetto agli interessi/attività RAGIONE_SOCIALE‘azienda sanitaria.
– la previsione legislativa, tra le materie riservate alla competenza esclusiva RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Specializzate in materia d’impresa del Tribunale, RAGIONE_SOCIALEe controversie riferibili ai rapporti societari, comprese le rivendicazioni economiche degli amministratori e dei sindaci attinenti allo svolgimento dei relativi incarichi sociali.
Ne consegue che la cognizione RAGIONE_SOCIALEa controversia -anche in relazione alla riconvenzionale RAGIONE_SOCIALE‘appellante in quanto avente ad oggetto la medesima causa petendi – sia di competenza funzionale e inderogabile del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE -Sezione RAGIONE_SOCIALE Imprese, come peraltro da quest’ultimo già
implicitamente affermato nella recente pronuncia 26 maggio 2021 in una controversia di contenuto pressoché identico a quella oggetto del presente giudizio .
Il decreto ingiuntivo emesso dal va pertanto revocato.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano direttamente in dispositivo, tenuto conto, per il presente giudizio, dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022, alla luce RAGIONE_SOCIALE‘attività complessivamente svolta in questa sede e quindi applicando i parametri minimi RAGIONE_SOCIALEe tre fasi (di studio, introduttiva e decisionale), considerata la non particolare complessità RAGIONE_SOCIALEe questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-Dichiara la propria incompetenza in favore del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, Sez. RAGIONE_SOCIALE Imprese;
-Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
-Condanna gli appellati a rimborsare alla parte appellante le spese di lite, che liquida, per il presente giudizio, in complessivi € 852 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute e, per il giudizio di primo grado, in € 1.265 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%,
IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute;
-Fissa il termine perentorio di tre mesi per la riassunzione RAGIONE_SOCIALEa causa davanti al giudice competente.
RAGIONE_SOCIALE, 12.08.2025
Il AVV_NOTAIO