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Competenza sezioni specializzate: il caso ULSS

Il Tribunale, in sede di appello, ha dichiarato l’incompetenza per materia del Giudice di Pace in una causa relativa ai compensi dei membri del Collegio Sindacale di un’azienda sanitaria. La decisione sottolinea che tali controversie, data la natura ‘aziendalizzata’ dell’ente, rientrano nella competenza sezioni specializzate in materia di impresa, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo precedentemente emesso.

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Competenza Sezioni Specializzate: La Controversia sui Compensi dei Sindaci delle Aziende Sanitarie

Una recente sentenza del Tribunale di Venezia ha riaffermato un principio cruciale in materia di contenzioso societario applicato al settore pubblico: la competenza sezioni specializzate in materia di impresa è funzionale e inderogabile per le controversie che coinvolgono gli organi di controllo delle aziende sanitarie. Questo caso chiarisce quale sia il giudice naturale per decidere sulle pretese economiche avanzate dai membri dei Collegi Sindacali delle ex ULSS, ora trasformate in aziende con logiche gestionali privatistiche.

I Fatti di Causa

La vicenda ha origine dalla richiesta di alcuni professionisti, ex membri del Collegio Sindacale di un’Azienda sanitaria locale, di ottenere il pagamento di indennità aggiuntive per l’attività svolta. A seguito del mancato pagamento, i professionisti ottenevano un decreto ingiuntivo dal Giudice di Pace.

L’Azienda sanitaria si opponeva al decreto, sollevando in via preliminare un’eccezione di incompetenza per materia del Giudice di Pace. Sosteneva, infatti, che la controversia dovesse essere trattata dalla Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale. Il Giudice di Pace, tuttavia, respingeva l’eccezione e confermava il decreto ingiuntivo, ritenendosi competente. Di conseguenza, l’Azienda sanitaria proponeva appello avverso tale decisione.

L’Appello e la Questione sulla Competenza Sezioni Specializzate

Il fulcro dell’appello verteva interamente sulla questione della giurisdizione. L’appellante ha sostenuto che il processo di “aziendalizzazione” delle unità sanitarie locali, previsto dal D.Lgs. 502/92, le ha trasformate in enti dotati di autonomia imprenditoriale, con organi e logiche di funzionamento assimilabili a quelle delle società di capitali.

In questo contesto, il Collegio Sindacale svolge funzioni di controllo del tutto analoghe a quelle dei sindaci nelle società per azioni. Pertanto, le controversie relative ai loro compensi non possono essere considerate come semplici pretese creditorie di valore limitato, ma rientrano a pieno titolo nei “rapporti societari”. La legge riserva tali materie alla competenza sezioni specializzate dei Tribunali, istituite proprio per garantire un’analisi esperta e uniforme di queste specifiche tematiche.

Le Motivazioni della Decisione

Il Tribunale di Venezia ha accolto integralmente le argomentazioni dell’Azienda appellante. La sentenza ha chiarito che l’affermazione di competenza del Giudice di Pace non era condivisibile per diversi motivi.

In primo luogo, il processo di aziendalizzazione ha dotato le aziende sanitarie di una contabilità economico-patrimoniale e di organi di controllo, come il Collegio Sindacale, del tutto equiparabili a quelli delle società private. Il legislatore ha voluto che la gestione di tali enti fosse monitorata secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, affidando tale compito a professionisti esterni qualificati, proprio come avviene nelle società di capitali.

In secondo luogo, la normativa prevede esplicitamente che le controversie relative ai rapporti societari, incluse le rivendicazioni economiche degli amministratori e dei sindaci, siano di competenza esclusiva e funzionale delle Sezioni Specializzate in materia di Impresa. Questa competenza è inderogabile, ovvero le parti non possono scegliere un giudice diverso.

Di conseguenza, la cognizione della controversia, inclusa la domanda riconvenzionale dell’Azienda per la ripetizione di somme eventualmente già versate, appartiene al Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata Imprese. Il Tribunale ha quindi dichiarato la propria incompetenza funzionale, ma in favore della sua sezione specializzata.

Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche

La sentenza ha importanti implicazioni pratiche. In primo luogo, stabilisce con chiarezza che qualsiasi disputa legata all’attività e alla remunerazione degli organi di controllo delle aziende sanitarie deve essere incardinata presso il Tribunale delle Imprese. Questo garantisce che tali casi siano trattati da giudici con una specifica expertise in diritto societario.

In secondo luogo, la decisione ha portato alla revoca del decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace, in quanto proveniente da un’autorità giudiziaria priva della competenza per decidere nel merito. Le parti dovranno quindi riassumere la causa davanti al giudice competente, la Sezione Specializzata, entro il termine perentorio fissato dal Tribunale. Questa pronuncia consolida l’orientamento secondo cui la natura sostanziale del rapporto (societario) prevale sul mero valore economico della pretesa ai fini della determinazione del giudice competente.

A quale giudice spetta decidere sulle controversie relative ai compensi dei membri del Collegio Sindacale di un’Azienda Sanitaria aziendalizzata?
La competenza è funzionale e inderogabile del Tribunale – Sezione Specializzata in materia di Imprese.

Perché il Giudice di Pace è stato dichiarato incompetente in questo caso?
Poiché la controversia, riguardando i compensi di un organo di controllo di un ente aziendalizzato, è stata qualificata come ‘rapporto societario’, materia riservata per legge alla competenza esclusiva delle Sezioni Specializzate in materia di Impresa, indipendentemente dal valore della causa.

Qual è stato l’effetto pratico della dichiarazione di incompetenza sul decreto ingiuntivo?
Il decreto ingiuntivo, essendo stato emesso da un giudice incompetente (il Giudice di Pace), è stato revocato. La causa dovrà essere riproposta davanti al giudice competente indicato nella sentenza.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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