SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 4029 2025 – N. R.G. 00007815 2024 DEPOSITO MINUTA 12 08 2025 PUBBLICAZIONE 13 08 2025
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rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Venezia-Mestre, INDIRIZZO
-appellati – avente ad oggetto: prestazione opera intellettuale; appello avverso la sentenza n. 582/2024 del Giudice di Pace di Venezia;
conclusioni: come riportato nel verbale di udienza del 6.03.2025;
per le seguenti ragioni della decisione in
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione d’appello ritualmente notificato, l’ ha proposto appello avverso la sentenza n. 582/2024 del Giudice di Pace di Venezia che, disattendendo l’eccezione pregiudiziale di incompetenza per materia dalla medesima formulata, aveva confermato il monitorio opposto che le aveva ingiunto il pagamento di € 1.924,79 oltre interessi a favore di ciascuno dei convenuti opposti a titolo di indennità prevista dall’art. 3, comma 13, del D. Lgs. 502/92 per gli anni 20152016 ed in parte per l’anno 2017 per aver gli stessi ricoperto in tale triennio il ruolo di membri del Collegio Sindacale della ex Azienda Ulss 13 di Mirano (oggi .
Affidandosi a tre motivi d’appello, l’attrice appellante ha chiesto la revoca, l’annullamento, la declaratoria d’inefficacia del monitorio opposto n. 30/2020 dd. 7.01.2020 tanto in ragione dell’incompetenza per materia del Giudice di Pace che l’aveva emesso tanto in ragione dell’infondatezza nel merito della pretesa creditoria avversaria; in via riconvenzionale, l’attrice appellante ha altresì richiesto la condanna dei convenuti alla ripetizione delle somme da essi ricevute indebitamente quali indennità aggiuntive per l’attività di sindaco della ex ULSS 13 per esercizi 2013 -2014 maggiorate di interessi.
Con comparsa di risposta si sono costituiti in giudizio i convenuti appellati dott. e dott. chiedendo, oltre al rigetto dell’eccezione di incompetenza del giudice di prime cure, il rigetto nel merito dell’atto di appello avversario per infondatezza con conseguente conferma del
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Venezia, seconda sezione civile, quale giudice monocratico, nella persona del dr. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 7815/2024 R.G. promossa con atto di citazione e vertente tra
, in persona del l.r.p.t,
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Venezia, San Polo INDIRIZZO;
-appellante – contro
monitorio opposto e della sentenza del giudice di primo grado, previa correzione dell’errore materiale ex art. 287 c.p.c. in essa contenuto, accertando e dichiarando il residuo credito degli odierni appellati per la loro attività di componenti il Collegio Sindacale dell’ex Azienda Ulss 13 Mirano (VE) per l’esercizio 2015 nei seguenti termini: € 2.309,79 oltre interessi legali maturati e maturandi dal dì del dovuto al saldo a favore del dott. (in qualità di presidente del Collegio); € 1.924,79 oltre interessi legali maturati e maturandi dal dì del dovuto al saldo al dottor (in qualità di componente del Collegio).
Il procedimento è stato istruito con la produzione documentale offerta dalle parti.
Fatte precisare le conclusioni e concessi alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi, la causa passa ora in decisione.
L’eccezione pregiudiziale di incompetenza per materia del Giudice di Pace a favore della Sezione Specializzata in materia di impresa del Tribunale di Venezia formulata dall’attrice appellante tanto in relazione al procedimento monitorio tanto a quello del giudizio di opposizione, riproposta con il primo motivo di appello dopo essere stata disattesa dal giudice di primo grado, è fondata e merita di trovare accoglimento.
L’oggetto del contenzioso attiene, anche con riguardo alla domanda riconvenzionale dell’appellante, all’eventuale spettanza agli appellati delle premialità aggiuntive in quanto componenti del Collegio Sindacale dell’ex AULSS 13 del Regione Veneto ex art. 3, comma 13, del D. Lgs. 502/92 per gli anni 2015-2017.
In ragione di ciò il Giudice di Pace, pur escludendo nella fattispecie la giurisdizione del Giudice amministrativo e la competenza del Giudice del Lavoro (rispettivamente argomentando sulla natura privata del rapporto tra revisori dei conti e l’ e sull’assenza, tuttavia, di un rapporto di lavoro subordinato), ha affermato la propria competenza per materia, oltre che per valore, non potendosi, a suo dire, inquadrare l’ in una società.
L’affermazione non può essere condivisa alla luce dei seguenti elementi:
-il processo di aziendalizzazione delle aziende sanitarie, oggi soggetti dotati di autonomia imprenditoriale, con conseguente adozione della contabilità economico-patrimoniale tipica delle aziende privata e conseguente disciplina dei relativi organi di controllo (art. 3 ter del D.L. n. 502/92), con introduzione della necessaria presenza di un Collegio Sindacale, al quale, in perfetta equiparazione con i collegi sindacali delle società di capitali, sono state affidate funzioni di verifica e monitoraggio (sotto i profili dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità) dei risultati della gestione aziendale delle ULSS; in tale contesto, proprio in analogia con quanto previsto per i sindaci delle società di capitali (art. 2397, comma 2, c.c.), l’art. art. 3 ter del D.L. n. 502/92 ha previsto che l’incarico di componente del Collegio Sindacale delle Aziende sanitarie e ospedaliere debba essere affidato a soggetti esterni provvisti di particolari requisiti di professionalità (tra cui l’iscrizione nel registro dei revisori contabili) ed indipendenza rispetto agli interessi/attività dell’azienda sanitaria.
– la previsione legislativa, tra le materie riservate alla competenza esclusiva delle Sezioni Specializzate in materia d’impresa del Tribunale, delle controversie riferibili ai rapporti societari, comprese le rivendicazioni economiche degli amministratori e dei sindaci attinenti allo svolgimento dei relativi incarichi sociali.
Ne consegue che la cognizione della controversia -anche in relazione alla riconvenzionale dell’appellante in quanto avente ad oggetto la medesima causa petendi – sia di competenza funzionale e inderogabile del Tribunale di Venezia -Sezione Specializzata Imprese, come peraltro da quest’ultimo già
implicitamente affermato nella recente pronuncia 26 maggio 2021 in una controversia di contenuto pressoché identico a quella oggetto del presente giudizio .
Il decreto ingiuntivo emesso dal va pertanto revocato.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano direttamente in dispositivo, tenuto conto, per il presente giudizio, dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022, alla luce dell’attività complessivamente svolta in questa sede e quindi applicando i parametri minimi delle tre fasi (di studio, introduttiva e decisionale), considerata la non particolare complessità delle questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-Dichiara la propria incompetenza in favore del Tribunale di Venezia, Sez. Specializzata Imprese;
-Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
-Condanna gli appellati a rimborsare alla parte appellante le spese di lite, che liquida, per il presente giudizio, in complessivi € 852 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute e, per il giudizio di primo grado, in € 1.265 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%,
IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute;
-Fissa il termine perentorio di tre mesi per la riassunzione della causa davanti al giudice competente.
Venezia, 12.08.2025
Il Giudice Dott. NOME COGNOME