Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3535 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3   Num. 3535  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/02/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 8413/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, quale ex amministratore di sostegno del padre e quale successore universale  della  madre  COGNOME  NOME,  difensore  di  sé  medesimo,  pec EMAIL;
– ricorrente –
 contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME, pec EMAIL;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
nonchè contro
COGNOME NOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME ed elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
 avverso la sentenza n. 1434/2021 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 27/12/2021;
udita  la  relazione  della  causa  svolta  nella  camera  di  consiglio  del  6/12/2023  dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
la presente causa è sorta da un’azione di NOME COGNOME esercitata davanti al Tribunale di Asti nel 2017 nei confronti del fratello NOME COGNOME, già amministratore di sostegno del padre NOME COGNOME, deceduto nel 2014, con cui chiedeva la restituzione del 25% del patrimonio finanziario e dei frutti derivati da due palazzine del suddetto genitore, oltre a presentare domande sulla gestione svolta come amministratore di sostegno; veniva disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti della coerede vedova, madre dei due fratelli litiganti, NOME COGNOME, e quale curatore speciale e avvocato difensore si costituiva per lei il figlio di NOME COGNOME, NOME COGNOME; si costituiva per lei pure l’AVV_NOTAIO, nominatane tutrice;
il  Tribunale  emetteva  sentenza  non  definitiva  n.  238/2020,  con  la  quale dichiarava inammissibile la costituzione in giudizio della COGNOME in persona del curatore speciale NOME COGNOME per il subentro legittimo della tutrice;
proponeva appello avverso tale sentenza, anche quale erede della COGNOME nelle more  deceduta,  NOME  COGNOME;  si  costituivano,  ciascuno  resistendo,
NOME COGNOME quale ex curatore speciale della RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME quale erede di quest’ultima ;
l a  Corte  d’appello  di  Torino,  con  sentenza del  27  dicembre  2021,  rigettava l’appello ;
ha  presentato  ricorso  principale,  illustrato  anche  con  memoria,  NOME COGNOME; si è difeso con controricorso NOME COGNOME; si è difeso altresì con controricorso presentando pure ricorso incidentale NOME COGNOME;
la causa, così conformata, non riguarda contratto d’opera, bensì una tematica successoria per cui è de cuius NOME COGNOME, padre di NOME e NOME COGNOME  nonché  coniuge  di  NOME  COGNOME;  l’avere  NOME COGNOME, nipote del de cuius , svolto attività di curatore speciale di NOME COGNOME costituendosi per lei ulteriore erede non priva la causa della sua natura successoria;
la causa, alla luce delle ripartizioni tabellari, deve pertanto essere rimessa alla Seconda Sezione Civile;
P.Q.M.
Rimette la causa alla Seconda Sezione Civile.
Così deciso in Roma il 6 dicembre 2023