Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9806 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 9806 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/04/2025
Oggetto
Regolamento di competenza
R.G.N. 16139/2024
COGNOME
Rep.
Ud. 15/01/2025
CC
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza R.G.N. 16139-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona dei legali rappresentanti pro tempore, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso RAGIONE_SOCIALE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso RAGIONE_SOCIALE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– resistente –
avverso l’ordinanza n. cronologico 1854/2024 del TRIBUNALE di BERGAMO, del 05/06/2024 R.G.N. 409/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte.
RILEVATO CHE
la s.n.c. COGNOME e COGNOME ha proposto ricorso per regolamento di competenza avverso l’ordinanza (contenuta nel verbale di prima udienza) del 5.6.2024 del Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, nel giudizio R.G. n. 409/1994 pendente tra tale società e RAGIONE_SOCIALE in concordato preventivo, con la quale il Giudice del Lavoro, ritenuta la propria incompetenza funzionale, trattandosi di causa relativa a un rapporto di agenzia tra due società di competenza delle sezioni civili del medesimo Tribunale, ha rimesso gli atti al Presidente del Tribunale per quanto di competenza, nonché avverso il decreto del Presidente di rimessione degli atti alla terza Sezione Civile del Tribunale e del giudice civile con cui è stata disposta la prosecuzione del giudizio presso il Tribunale Civile di Bergamo; chiede che sia dichiarata la competenza funzionale del giudice del lavoro e disposta la prosecuzione del giudizio avanti il Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro o, in via subordinata, la competenza del Tribunale Civile di Milano;
la società convenuta ha concluso per l’inammissibilità per manifesta infondatezza della domanda principale e comunque nel merito, dando atto dell’adesione di controparte alla già eccepita competenza territoriale del Tribunale Civile di Milano;
il Pubblico Ministero presso questa Corte ha concluso per il parziale accoglimento del regolamento di competenza, con declaratoria della competenza per territorio del Tribunale di Milano, con le conseguenze di legge; parte ricorrente ha depositato memoria; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;
CONSIDERATO CHE
il ricorso per regolamento di competenza è inammissibile;
la distribuzione degli affari all’interno del medesimo ufficio giudiziario non pone un problema di competenza, non essendovi possibilità di scelta tra due giudici diversi appartenenti ad uffici giudiziari diversi astrattamente competenti a giudicare la controversia, con conseguente inammissibilità anche del regolamento di competenza sulla relativa questione; ciò perché l’individuazione del rito non deve essere considerata fine a sé stessa, ma soltanto nella sua idoneità a incidere apprezzabilmente sul diritto di difesa, sul contraddittorio e, in generale, sulle prerogative processuali della parte (Cass. n. 7199/2018, n. 4889/2001);
3. invero, questa Corte ha chiarito che la natura della controversia di lavoro è idonea a influire solo sul rito applicabile e non sulla competenza (Cass n. 189/2011); che la distinzione tra giudice ordinario e giudice del lavoro nell’ambito dello stesso ufficio giudiziario non involge una questione di competenza, ma di semplice diversità del rito, risolvibile a norma degli artt. 426 e 427 c.p.c. (Cass. n. 4508/1999); che la ripartizione delle funzioni fra le sezioni lavoro e le sezioni ordinarie di un organo
giudicante è estranea al concetto di competenza e attiene alla distribuzione degli affari all’interno dello stesso ufficio, con conseguente inammissibilità del regolamento di competenza proposto avverso l’ordinanza con la quale il giudice adito affermi la competenza di altra sezione del medesimo organo giudicante (Cass. n. 15391/2004); che, a seguito dell’istituzione del giudice unico di primo grado, la ripartizione delle funzioni tra le sezioni lavoro e le sezioni ordinarie del Tribunale non implica l’insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all’interno dello stesso ufficio (Cass. n. 20494/2009);
rimane assorbita la domanda subordinata, sulla quale, peraltro, non si registra contrasto tra le parti;
le spese della presente fase incidentale vanno rimesse alle successive fasi di merito ai fini di una loro complessiva valutazione;
si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Spese al merito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,
da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 15 gennaio 2025.