Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30540 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30540 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/11/2025
Oggetto: regolamento di competenza
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25637/2024 R.G. proposto da COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
NOME COGNOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
resistente
–
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
resistente
–
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
resistente
–
Eredi di NOME COGNOME
intimati –
avverso l ‘ordinanza del Tribunale di Bologna n. 2118/2024, depositata
il 28 ottobre 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
–NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso per regolamento di competenza avverso l ‘ordinanza del Tribunale di Bologna, depositata il 28 ottobre 2024, che ha dichiarato il proprio difetto di competenza per territorio, a decidere sulle loro domande di: accertamento e liquidazione del valore della quota del socio defunto nella D.V. s.n.c. di COGNOME NOME e COGNOME NOME; condanna di NOME COGNOME e NOME COGNOME, rispettivamente quali liquidatore e liquidatore di fatto di tale società, al risarcimento dei danni per atti di mala gestio in danno dei creditori sociali; condannare la società di fatto rappresentata dai predetti NOME e NOME COGNOME al risarcimento dei danni subiti dalla D.V. s.n.c. di COGNOME NOME e COGNOME NOME per abuso dell’attività di direzione e coordinamento; condannare la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 2497, secondo comma, cod. civ. nei limiti del vantaggio conseguito dalla vendita del ristorante «da NOME»; accertare l’inefficacia, ex art. 2901 cod. civ., del conferimento disposto dalla RAGIONE_SOCIALE in favore della RAGIONE_SOCIALE;
l ‘ordinanza impugnata, dopo aver rilevato che gli attori avevano ritenuto competente la Sezione specializzata in ragione del l’allegata esistenza di una società di fatto occulta tra NOME e suo figlio NOME COGNOME, ha osservato che l’esistenza di una siffatta società non era configurabile alla luce delle stesse allegazioni degli attori, in cui si denunciava la circostanza, incompatibile con la riferita allegazione, della suddivisione degli utili tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE; – il Tribunale ha aggiunto che le ulteriori circostanze allegate dagli attori (in particolare, la creazione da parte di NOME COGNOME e di NOME COGNOME della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE per depauperare la
cancellata D.V. s.n.c.; il controllo di tali società da parte del predetto COGNOME; lo svolgimento di attività analoghe da parte delle società controllate; la coincidenza delle loro sedi; le operazioni tra società riconducibili a COGNOME e COGNOME in danno degli eredi del socio defunto) pur potendo, in astratto, essere ricondotti a un disegno unitario, non erano in grado di dimostrare l’esistenza di una struttura societaria di fatto;
il ricorso è affidato a tre motivi;
NOME COGNOME, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE depositano distinte scritture difensive;
gli eredi di NOME COGNOME non spiegano alcuna attività difensiva;
i ricorrenti, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE depositano memoria ai sensi dell’a rt. 380bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione, falsa o erronea applicazione degli artt. 10, 112 e 270, quarto comma, cod. proc. civ., per aver l’ordinanza impugnata escluso la competenza della adita Sezione specializzata senza considerare la prospettazione dei fatti e il petitum chiesto dagli attori, ma all’esito dell’accertamento incidentale dell’ inesistenza dei fatti allegati;
con il secondo motivo deducono la violazione degli artt. 40 cod. proc. civ. e 3, terzo comma, d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, evidenziando che le domande di accertamento del valore reale della società depauperata in danno dei creditori e degli atti di mala gestio e l ‘azione revocatoria dovrebbero ritenersi attratte dinanzi a tale Sezione per ragioni di connessione con l’azione ex art. 2497 cod. civ. proposta nei confronti della società di fatto occulta, ricadente nella competenza della Sezione specializzata in materia di imprese;
con il terzo motivo si dolgono della violazione degli artt. 171bis , primo comma, e 175 cod. proc. civ., per aver il Tribunale escluso l’esistenza della allegata società di fatto in ragione della prospettata
distribuzione degli utili alla RAGIONE_SOCIALE e alla RAGIONE_SOCIALE senza considerare che la natura occulta di tale società escludeva in radice una distribuzione degli utili alla luce del sole;
lamentano, inoltre, il mancato ricorso alla semplificazione processuale di cui all’art. 171 -bis cod. proc. civ. che prevede l’anticipazione dell’esame delle questioni di rito non sanabili, tra cui quella attinente alla competenza, a una fase precedente la prima udienza;
il ricorso è infondato;
-deve preliminarmente evidenziarsi che l’accertamento della competenza per valore o per valore va effettuata con criterio a priori , secondo la prospettazione fornita dall’attore nella domanda, attenendo al merito l’accertamento della fondatezza delle contestazioni formulate dal convenuto e dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza (cfr. Cass. 16 luglio 2020, n.15254; Cass. 6 dicembre 2017, n. 29266; Cass. 22 ottobre 2015, n. 21547; Cass. 18 aprile 2014, n. 9028; Cass. 23 maggio 2012, n. 8189);
ne consegue che (anche) la competenza della Sezioni specializzata in materia di impresa deve essere verificata in base all’originaria prospettazione contenuta nella causa petendi posta a fondamento della domanda attorea, indipendentemente dalla sua fondatezza e senza che rilevino le contestazioni del convenuto (così, Cass. 25 gennaio 2023, n. 2331; Cass. 26 giugno 2019, n. 17161; Cass. 5 febbraio 2018, n. 2680);
sotto questo profilo, la decisione impugnata non risulta condivisibile, avendo fatto discendere l’esclusione della competenza della Sezione specializzata adita da un accertamento fattuale -l’ inesistenza di una società di fatto occulta rappresentata da NOME e NOME COGNOME -che attiene al merito della causa;
tuttavia, si osserva che l’art. 3, secondo comma, d.lgs. n. 168 del 2003 attribuisce alle Sezioni specializzate in materia di impresa la
competenza sulle cause aventi a oggetto rapporti societari, di cui alla lett. a) del medesimo comma, e le altre materie indicate alle lettere successive «relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, alle società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all’estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento»;
tali Sezioni, dunque, non sono competenti alle cause aventi tali oggetti relative alle società di persone, fatta eccezione soltanto per quelle che esercitino o siano sottoposte a direzione e coordinamento rispetto a società di capitali o cooperative (cfr. Cass. 28 novembre 2023, n. 33024);
pertanto, nel caso in esame non sussiste la invocata competenza della Sezione specializzata adita, atteso che il dedotto abuso della direzione e coordinamento è, nella prospettazione degli attori, riferito alla società di fatto occulta -in quanto tale non rientrante tra quelle prese in esame dal richiamato art. 3, secondo comma, d.lgs. n. 168 del 2003 -ed esercitato nei confronti di una società di persone (la RAGIONE_SOCIALE);
-per le suesposte considerazioni ricorso per regolamento di competenza non può essere accolto;
le spese del regolamento sono rimesse al giudice del merito
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso per regolamento di competenza; rimette al giudizio di merito la regolazione delle spese del regolamento di competenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 23 ottobre 2025.
Il Presidente