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Competenza sezioni impresa: esclusa per i consorzi

Il Tribunale di Venezia ha dichiarato inammissibile una denuncia per gravi irregolarità gestionali (ex art. 2409 c.c.) promossa da un socio contro un consorzio. La decisione si fonda sulla carenza di giurisdizione, poiché la competenza delle sezioni impresa è tassativamente limitata alle società di capitali e cooperative, escludendo i consorzi, anche se costituiti in forma societaria. Il Tribunale ha sottolineato la diversa finalità dei consorzi (supporto all’attività dei consorziati) rispetto alle società (scopo di lucro), confermando una rigida interpretazione delle norme sulla competenza specializzata.

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Competenza Sezioni Impresa: Perché i Consorzi Sono Esclusi?

La questione della competenza delle sezioni impresa è cruciale nel diritto societario. Un recente decreto del Tribunale di Venezia ha fornito un chiarimento fondamentale, stabilendo che tale competenza specializzata non si estende ai consorzi, neanche quando questi assumono una forma societaria. Analizziamo questa importante decisione e le sue implicazioni.

I Fatti del Caso: La Denuncia di Irregolarità nel Consorzio

Un socio di un consorzio ha presentato una denuncia al Tribunale lamentando gravi irregolarità nella gestione da parte dell’organo amministrativo. In particolare, il socio denunciava la mancata convocazione dell’assemblea per la nomina dei nuovi amministratori, a seguito delle dimissioni e del decesso dei precedenti, e per l’approvazione dei bilanci. A sostegno della propria azione, il socio ha invocato l’applicazione dell’art. 2409 del codice civile, norma che permette di richiedere un controllo giudiziario sulla gestione societaria.

Il ricorrente sosteneva che il consorzio, avendo adottato una struttura simile a quella di una società a responsabilità limitata, dovesse essere soggetto alla giurisdizione della sezione specializzata in materia di impresa. Di contro, il consorzio, costituitosi in giudizio tramite un curatore speciale, ha eccepito l’incompetenza del Tribunale adito, sostenendo che i consorzi non rientrano nell’elenco tassativo di enti previsti dalla legge.

La Decisione del Tribunale: Incompetenza e Inammissibilità

Il Tribunale di Venezia ha accolto l’eccezione del consorzio e ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si basa su un’interpretazione rigorosa della normativa che istituisce e regola la competenza delle sezioni impresa (D.Lgs. 168/2003). Secondo il collegio, l’ambito di applicazione di queste sezioni è limitato in modo esclusivo e tassativo a specifiche forme societarie, tra cui le società per azioni, le società a responsabilità limitata e le cooperative. I consorzi, anche se costituiti in forma di società consortile, non sono inclusi in questo elenco.

Analisi della competenza delle sezioni impresa

Il cuore della decisione risiede nella distinzione tra la natura e lo scopo di un consorzio rispetto a quelli di una società di capitali. Mentre le società hanno come obiettivo primario l’esercizio di un’attività economica per dividerne gli utili (scopo lucrativo), i consorzi sono creati da imprenditori per organizzare e disciplinare determinate fasi delle rispettive imprese (scopo mutualistico o di coordinamento). Questa differenza sostanziale, secondo il Tribunale, giustifica l’esclusione dei consorzi dalla giurisdizione specializzata, che il legislatore ha inteso riservare solo agli enti che costituiscono una vera e propria ‘impresa’ commerciale con finalità di profitto.

Le Motivazioni

Le motivazioni del decreto si fondano su due pilastri principali.

In primo luogo, il tenore letterale della legge. L’art. 3 del D.Lgs. 168/2003 elenca in modo specifico le tipologie societarie soggette alla giurisdizione delle sezioni specializzate. I consorzi e le società consortili, disciplinati nel Titolo X del Libro V del codice civile, non sono menzionati. Citando un recente orientamento della Corte di Cassazione (n. 23371/2024), il Tribunale ha ribadito che tali enti non possono essere equiparati in alcun modo alle società di capitali, avendo uno scopo diverso e autonomo.

In secondo luogo, la natura stessa dell’istituto previsto dall’art. 2409 c.c. Questo strumento di controllo giudiziario è stato concepito specificamente per le società per azioni e poi esteso alle società a responsabilità limitata. La sua applicazione è tassativa e non può essere estesa per analogia ad altre forme di aggregazione imprenditoriale come i consorzi, proprio in virtù della loro diversa funzione economica e strutturale.

Il fatto che lo statuto del consorzio in questione disciplinasse i diritti dei soci e gli organi sociali in modo simile a una S.r.l. è stato ritenuto irrilevante. La forma non può prevalere sulla sostanza e sulla qualificazione giuridica operata dalla legge ai fini della determinazione della competenza.

Le Conclusioni

La pronuncia del Tribunale di Venezia consolida un principio di stretta interpretazione delle norme sulla competenza delle sezioni impresa. Le implicazioni pratiche sono significative: i soci di un consorzio che intendano denunciare irregolarità gestionali non possono avvalersi dello strumento previsto dall’art. 2409 c.c. né rivolgersi alle sezioni specializzate. Essi dovranno, invece, fare ricorso agli strumenti di tutela previsti dalla disciplina specifica dei consorzi o alle regole generali del diritto civile, rivolgendosi al tribunale ordinario. Questa decisione traccia una linea netta, ribadendo che la specializzazione in materia di impresa è un’eccezione circoscritta e non una regola generale applicabile a tutte le forme di aggregazione economica.

Le sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti a decidere le controversie relative ai consorzi?
No, il Tribunale ha stabilito che la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa è tassativamente limitata alle società elencate nel D.Lgs. 168/2003 (S.p.A., S.r.l., cooperative, etc.) e non si estende ai consorzi, anche se costituiti in forma societaria.

È possibile presentare una denuncia per gravi irregolarità (ex art. 2409 c.c.) contro un consorzio?
No, secondo la decisione, l’azione ex art. 2409 c.c. è uno strumento previsto specificamente per le società per azioni e a responsabilità limitata. Non può essere esteso per analogia ai consorzi, data la loro diversa natura e funzione rispetto alle società con scopo di lucro.

La forma societaria di un consorzio è sufficiente per equipararlo a una società di capitali ai fini della competenza del tribunale?
No, il fatto che un consorzio adotti una struttura e uno statuto simili a quelli di una società a responsabilità limitata non è sufficiente a sottoporlo alla giurisdizione delle sezioni specializzate. La legge dà prevalenza alla natura giuridica e allo scopo dell’ente, che nel caso dei consorzi non è quello lucrativo tipico delle società di capitali.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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