Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7653 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7653 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11144/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè contro
COGNOME COGNOME NOME
-intimato- avverso l’ ORDINANZA di TRIBUNALE SALERNO n. 8180/2022 depositata il 27/04/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/12/2023 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
COGNOME NOME ha esposto in ricorso di aver rivestito la qualifica di socia accomandataria della RAGIONE_SOCIALE, di aver esercitato recesso dalla detta società in occasione della decisione di trasformazione in società a responsabilità limitata e di essere stata convenuta innanzi ad un collegio arbitrale, in applicazione del nuovo statuto, per l’accertamento di responsabilità sociale, quale precedente amministratore. Il Collegio arbitrale ha rigettato l’eccezione di difetto di competenza/giurisdizione da lei proposta, statuendo che, a seguito della messa in liquidazione della società, il recesso esercitato avrebbe perso efficacia e di conseguenza il nuovo statuto sarebbe a lei opponibile.
COGNOME ha presentato ricorso al Tribunale di Salerno, che accogliendo l’eccezione proposta dal convenuto, ha dichiarato la propria incompetenza per materia a favore del Tribunale di Napoli Sezione Specializzata in materia di impresa.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME affidandosi a due motivi..
La società RAGIONE_SOCIALE si è costituita con controricorso.
Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto
La causa è stata trattata all’udienza camerale non partecipata del 13 dicembre 2023.
RILEVATO CHE
1. -Con il primo motivo del ricorso la ricorrente ha dedotto la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 9 c.p.c. e dell’art. 3, d.lgs. n. 168/2003 (art. 360, comma 1, nn. 2), 3) e 4) c.p.c.), per avere il giudice del merito errato nel ritenere che la controversia dovesse rientrare nel novero delle materie devolute alla sezione specializzata delle imprese, posto che
l’attrice aveva sostanzialmente invocato l’accertamento della incompetenza del Collegio arbitrale, nell’ambito di un arbitrato irrituale, non avendo ella mai approvato la clausola compromissoria introdotta nel nuovo statuto sociale adottato con la trasformazione della società (dalla quale la attrice era tempestivamente receduta); ed infatti l’attrice era stata socia di una società in accomandita (RAGIONE_SOCIALE), il cui statuto conteneva una clausola compromissoria, ma essa era nulla alla luce della riforma del 2003, poiché rimetteva la nomina degli arbitri alle stesse parti e non ad un «soggetto estraneo». La ricorrente deduce che con la decisione di trasformazione, la società aveva adottato un nuovo statuto sociale, prevedendo una regolare clausola compromissoria, ma l’attrice non l’aveva approvata, unitamente alla stessa decisione di trasformazione, poi tempestivamente comunicando il recesso dalla società. Il riferimento alla ‘vicenda societaria’ ed alla inopponibilità della clausola compromissoria, a valere quale causa petendi , era utilizzato al solo scopo di lasciar dirimere la questione sulla competenza e sulla consequenziale declaratoria di improcedibilità del giudizio arbitrale e di nullità di ogni pronunzia intanto resa.
2. -Con il secondo motivo del ricorso, la ricorrente ha lamentato la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, e la motivazione ‘apparente’ (art. 360, comma 1, nn. 3) e 5) c.p.c.). La ricorrente deduce che, alla luce dei pronunciamenti già resi fra le stesse parti in ordine alla disciplina sostanziale applicabile (delle società personali), nonostante la intervenuta trasformazione in società di capitali, anche in rito, doveva ritenersi che il procedimento dovesse celebrarsi dinanzi alla sezione ordinaria e non quella specializzata, quale giudice competente per le liti di
società personale. Non era infatti in discussione un rapporto societario, quanto piuttosto una lite arbitrale, e lo stesso tipo della società di capitali è stato assunto solo recentemente, col dissenso (e quindi con la inopponibilità del tipo e della disciplina) dell’ex socia, che ha avviato il giudizio (ordinario) al solo scopo di far emergere la improcedibilità della lite arbitrale. La ricorrente osserva che ha errato il primo giudice a ritenere che la competenza dovesse essere assegnata alla sezione specializzata solamente in ragione del fatto che la società, per il c.d. ‘effetto stabilizzante’ della pubblicità ex art. 2500 -ter c.c., avesse definitivamente assunto il tipo della ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
-I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono entrambi infondati.
Il Tribunale di Salerno così motiva:
‘ L’azione proposta, quand’anche qualificabile quale impugnativa di un lodo irrituale, non può che rientrare nel perimetro di applicazione di cui al d.lgs 168/2003. La vicenda, portata all’attenzione del giudicante (opponibilità al socio che ha esercitato recesso, in ragione della mancata approvazione di una decisione di trasformazione progressiva, di una clausola compromissoria adottata nel nuovo statuto della società trasformata) riguarda una società che, a seguito degli adempimenti pubblicitari, prescritti dall’art. 2500 c.c., ha assunto irrimediabilmente la veste di società di capitali. La delibazione, quindi, circa l’opponibilità della clausola compromissoria adottata nel nuovo statuto societario, anche in relazione alle conseguenze della successiva delibera di scioglimento della società sul diritto di recesso esercitato da parte attrice, non potrà che essere rimessa alla Sezione Specializzata in materia di Impresa’.
La decisione del Tribunale di Salerno è condivisibile, come anche rilevato dal Procuratore generale.
La ricorrente deduce di aver esercitato il recesso dalla qualità di socio di una società in accomandita e di non aver approvato la clausola compromissoria adottata dalla società con il nuovo statuto, in esito alla decisione di trasformarsi in una sRAGIONE_SOCIALE; pertanto la controversia si è instaurata tra l’odierna ricorrente e una società a responsabilità limitata e la causa petendi è relativa appunto al rapporto societario e alla opponibilità (o meno) di una clausola contenuta nello statuto di una s.RAGIONE_SOCIALE.
Si tratta pertanto effettivamente di una vicenda societaria che rientra nell’ambito di applicazione della legge istitutiva del Tribunale dell’imprese e della relativa competenza che comprende le questioni sui rapporti societari (v. (art 3) ‘ compresi quelli concernenti l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario, e azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l’incarico e nei confronti dei terzi danneggiati’.
Come correttamente rileva la controparte nel suo controricorso la questione della opponibilità della clausola statutaria è strettamente legata alla (pretesa) inopponibilità alla ricorrente delle vicende endo -societarie in ragione del suo recesso dalla compagine sociale.
In questi termini la giurisprudenza di questa Corte la quale ha affermato che ‘ La competenza delle sezioni specializzate si determina in relazione all’oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio’ ( Cass. n. 8738 del 04/04/2017; Cass. n. 22149 del 14/10/2020) e ancora, che le « situazioni rilevanti sulla vita sociale, sia pure in senso ampio con riguardo quindi non solo alle vicende di governo interno, ma anche alla persona del singolo socio nei suoi rapporti (sia pure “non più” o “non ancora” in corso) con la società, con gli organi societari e con gli altri soc i». (Cass. n. 1826 del 24/01/2018, n. 1826).
Anche il recesso dalla società al momento della sua trasformazione in società di capitali, nei cui confronti è instaurata la controversia, è una vicenda societaria, e come tale è devoluta alla competenza della sezione specializzata.
Ne consegue il rigetto del ricorso e l’affermazione della competenza della sezione specializzata del Tribunale di Napoli Sezione Specializzata in materia di impresa.
Le spese, anche del giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del merito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di NapoliSezione Specializzata in materia di impresa , dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge.
A i sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 13/12/2023.