ORDINANZA TRIBUNALE DI TRIESTE – N. R.G. 00004234 2024 DEPOSITO MINUTA 18 02 2026 PUBBLICAZIONE 18 02 2026
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Sezione Specializzata in materia d’Impresa nella seguente composizione collegiale
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Giudice relatore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa promossa da
–
on lAVV_NOTAIO ;
contro
–
C.F. ) con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO ; P.
–
(C.F.
con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO
NOME e dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
;
– (C.F. con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME e dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME ; P.
P.
consorziata di insieme ad e ha agito in giudizio deducendo il mancato corretto riparto dei corrispettivi derivanti dal Contratto di Servizio stipulato tra la Regione e per l’esercizio del trasporto pubblico locale a decorrere dal 2020. Secondo l’attrice i criteri di riparto dei corrispettivi previst o dall’art. 11 del regolamento consortile – ispirati a una combinazione di fattori, tra cui percorrenze, valori economici storici e meccanismi
di riequilibrio solidaristico -sono stati applicati in modo non corretto, non tenendo conto delle maggiori percorrenze effettivamente svolte da ll’attrice negli anni 2021, 2022 e 2023 né del principio di equo ritorno previsto dal medesimo regolamento. ha più volte sollecitato le altre consorziate e lo stesso a rivedere i criteri applicati, proponendo soluzioni tecnico-contabili elaborate con il supporto di esperti esterni, senza tuttavia ottenere riscontri soddisfacenti. Parte
La società attrice lamenta altresì che le consorziate e abbiano
percepito in quegli anni una quota eccessiva del corrispettivo regionale, anche a causa dell’inerzia di nel sollecitare la restituzione delle somme versate in eccedenza. In un contesto segnato da numerosi tentativi di conciliazione andati a vuoto e in seguito alla scoperta di accordi separati fra altre consorziate escludenti ha promosso il presente giudizio per ottenere il pagamento di quanto ritiene ancora a lei dovuto, cioè € 1.182.655,63, oltre accessori, nonché, in via surrogatoria ex art. 2900 c.c., la ripetizione dell’indebito nei confronti di Parte
Ha poi proposto altre domande subordinate.
II. Le società convenute si sono costituite in giudizio, contestando le domande di parte attrice con eccezioni e argomentazioni essenzialmente identiche, svolgendo alcune eccezioni di rito concernenti anche la competenza del giudice adito.
In primis , contestano la correttezza della vocatio in ius , rilevando che l’atto di citazione è viziato, in quanto nell’intestazione è stato indicato il Tribunale di Trieste e nelle conclusioni quello di Gorizia.
In secondo luogo, le convenute contestano la qualificazione, svolta dall’attrice, dei rapporti oggetto di causa come di tipo ‘societario’, affermando che la controversia, in realtà, riguardando sostanzialmente l’accertamento di un credito verso il e la corretta interpretazione di clausole contrattuali, non attiene a rapporti societari e, quindi, non rientra nella competenza delle Sezioni Specializzate in materia di impresa.
Le convenute contestano anche la competenza territoriale del Tribunale di Trieste, rilevando che l’art. 31 dello Statuto del Consorzio contempla una clausola di elezione di foro esclusivo, indicando il Tribunale di Gorizia.
Va anzitutto osservato che l’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 168/2003, prevede che « Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, alle società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22
luglio 2003, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all’estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento ». Le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, sono: le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici. Il dato testuale esclude dunque i consorzi, la cui disciplina è contenuta nel titolo X del libro V del codice civile, e anche le società consortili, previste dall’art. 2615 ter c.c.
La Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 23371/2024, non limitand osi all’esame della lettera della norma, ha chiarito che l’esclusione dei consorzi e delle società consortili dal novero delle società per le quali è prevista la competenza funzionale della sezione specializzata per le imprese, dipende dalla natura di detti enti, che la differenza tra il contratto di , diretto a creare un’organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese, e quello di società (art. 2247 c.c.), in cui le parti conferiscono beni e servizi, per « l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di divederne gli utili » risiede nello scopo differente che i due enti perseguono. Ne ha desunto che « il legislatore abbia inteso riservare la competenza funzionale delle sezioni per le imprese solo a quegli enti che abbiano l’effettiva natura di «impresa», che consiste nello svolgimento professionale di un’attività imprenditoriale, al fine di esercitare un’attività economica (art. 2082 c.c.), ossia le società di capitali » . La massima della citata ordinanza recita: «La competenza della Sezione specializzata in materia di impresa non si estende alle controversie che interessano i consorzi, anche se con rilevanza esterna, e le società consortili, atteso che tali enti non possono essere equiparati in alcun modo alle società, avendo rispetto a esse uno scopo diverso, identificabile nella sola organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese, che restano tuttavia autonome ed estranee alla causa del contratto consortile; del resto, i consorzi e le società consortili previste dall’art. 2615 ter c.c., la cui disciplina è contenuta nel titolo X del libro V del codice civile, non sono ricompresi neppure testualmente tra le società, in ordine ai cui rapporti sociali è prevista la competenza funzionale delle sezioni specializzate per le imprese, che sono solo quelle ricomprese nel titolo V – capi V, VI e VII – e titolo VI» (Cass. Sez. 1, 29/08/2024, n. 23371, Rv. 672354 – 01).
In definitiva, va dichiarata l’incompetenza del Tribunale di Trieste, Sezione specializzata in materia di impresa a favore del Tribunale di Gorizia.
Va aggiunto che le convenute hanno eccepito non solo che non ci sia la competenza speciale della Sezione specializzata, ma anche che, esclusa questa, non sussiste la competenza del Tribunale
di Trieste in forza dell’art. 31 dello Statuto della società consortile (allegato sub doc. 2 attrice), che elegge come foro esclusivo quello di Gorizia.
In effetti, il tenore della clausola statutaria è chiaro. Stabilendo che « L’autorità giudiziaria competente per la soluzione di eventuali controversie è in via esclusiva quella di Gorizia », legittima le altre parti ad invocarla.
V. Le spese di lite sono poste a carico dell’attrice in base alla regola della soccombenza. Sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri determinati dal D.M. 55/2014 in base allo scaglione della causa (valore superiore a 520.000,00).
P.Q.M.
-dichiara l’incompetenza del Tribunale di Trieste Sezione Specializzata in materia di imprese a favore del Tribunale del Tribunale di Gorizia;
-condanna al pagamento delle spese processuali a favore di ciascuna delle parti convenute , liquidate in € 8.000,00 per compensi di avvocato, oltre al 15% del compenso a titolo di rimborso delle spese forfettarie (art. 2 D.M. 55/2014), IVA e CNAP come per legge.
Trieste, 13/02/2025.
Il Giudice AVV_NOTAIO NOME COGNOME