Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4293 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4293 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/02/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 11870/2019 R.G. proposto da: COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difes i, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrenti – contro
RAGIONE_SOCIALE, quale procuratrice di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
-intimati – avverso l ‘ordinanza del Tribunale di Napoli Nord pubblicata in data 8
marzo 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOMEAVV_NOTAIO COGNOME
Rilevato che
con reclamo proposto ai sensi dell’art. 12, comma 4, l. 3/2012, NOME COGNOME e NOME COGNOME rappresentavano di avere presentato richiesta di omologazione del piano del consumatore avente ad oggetto la ristrutturazione della propria posizione debitoria;
deducevano, in particolare, di avere stipulato contratto di mutuo fondiario con Banca Intesa s.p.a., rimborsabile in trenta anni mediante rate mensili con ammortamento ‹‹ alla francese ›› , di avere sottoscritto una linea di credito con la RAGIONE_SOCIALE, ottenendo una carta di credito revolving dalla RAGIONE_SOCIALE, al fine di poter regolarmente pagare le rate di mutuo e che successivamente il COGNOME era stato assunto in qualità di lavoratore dipendente; di avere presentato un piano, ai sensi dell’art. 7 della l. n. 3/2012 , attestato dall’OCC, che prevedeva il pagamento in 190 rate, e di avere rimborsato parte delle somme a RAGIONE_SOCIALE, ad RAGIONE_SOCIALE ed alla RAGIONE_SOCIALE;
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE si opponevano all’omologazione del piano, che veniva rigettata dal giudice ;
in sede di reclamo gli odierni ricorrenti, nel ribadire la qualità di consumatori, evidenziavano di avere integralmente pagato i debiti tributari inerenti la pregressa attività e reiteravano la richiesta di omologazione del piano, in conseguenza delle modifiche proposte e asseverate dall’OCC;
con ordinanza il Tribunale di Napoli Nord rigettava il reclamo; avverso la suddetta ordinanza i ricorrenti hanno proposto ricorso
per cassazione, affidato a due motivi;
il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc. civ.;
Considerato che
il ricorso attiene a materia di competenza tabellare della Sezione Prima Civile di questa Corte, concernendo l’impugnazione del decreto di rigetto del reclamo, adottato dal Tribunale in composizione collegiale, avverso il diniego del giudice monocratico di omologazione del piano del consumatore, proposto ai sensi dell’art. 12 -bis della legge n. 3 del 2012 (tra le altre, Cass., sez. 6 -1, 01/08/2017, n. 19117; Cass., sez. 1, 26/11/2018, n. 30534; Cass., sez. 1, 10/04/2019, n. 10095; Cass., sez. 1, 16/09/2022, n. 27301; Cass., sez. 1, 26/09/2022, n. 28013; Cass., sez. 1, 26/07/2023, n. 22616);
il ricorso deve, pertanto, essere trasmesso alla Sezione tabellarmente competente alla trattazione;
P.Q.M.
dispone la trasmissione del ricorso alla Prima Sezione Civile. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione