Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9191 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9191 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 2568-2023 proposto da:
Oggetto
ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA
Regolamento di competenza –
Sezioni
Specializzate
Agrarie –
Controversie assoggettate –
Determinazione –
Criteri – Fattispecie
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 28/11/2023
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliati presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentati e difesi dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME; Adunanza camerale
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE;
– intimati –
Avverso l ‘ordinanza del Tribunale di Brescia, depositata il 15/12/2022;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale del 28/11/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto, sulla base di un unico motivo, regolamento di competenza avverso l’ ordinanza del 15 dicembre 2022 del Tribunale di Brescia (nonché, ‘se ed in quanto necessario’, avverso il provvedimento del 3 gennaio 2023 reso dal Presidente dello stesso Tribunale, ‘con cui è stato disposto il non luogo a provvedere sull’istanza di assegnazione della causa ad altra sezi one’), con la quale è stato dichiarato il difetto di competenza del Tribunale ordinario di Brescia, in favore della RAGIONE_SOCIALE, con riferimento al giudizio risarcitorio da essi promosso nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE (di seguito, ‘RAGIONE_SOCIALE‘), già RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi ‘RAGIONE_SOCIALE‘), nonché di NOME e NOME COGNOME.
Riferiscono, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti -quale antefatto della vicenda da essi portata all’esame del Tribunale bresciano (e in relazione alla quale è intervenuto il provvedimento oggetto del presente regolamento di competenza) -di essere stati convenuti in giudizio, dapprima da tale NOME COGNOME e poi, unitamente a costui, dall’RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE , in particolare, affermava di essere proprietaria delle medesime ‘quote latte’ (la cui proprietà era già stata reclamata dal COGNOME), in forza di atto di compravendita del 5 febbraio 1993, sottoscritto da COGNOME NOME e COGNOME NOME, nonché dalla società RAGIONE_SOCIALE.
Conclusosi tale giudizio -dopo un’inziale accoglimento, in primo grado, della domanda, decisione però integralmente riformata dal giudice d’appello, la cui statuizione veniva resa
definitiva da questa Corte mediante ordinanza n. 9697/20, del 26 maggio 2020 -con il rigetto della pretesa dell’RAGIONE_SOCIALE, i COGNOME e la COGNOME agivano, a propria volta, in giudizio. Essi chiedevano, infatti, il risarcimento dei danni patiti per il mancato godimento sia delle quote latte, di cui era stata accertata -con sentenza passata in giudicato -la loro proprietà esclusiva, essendo le stesse sempre rimaste, dal 1993, nella disponibilità prima dell’RAGIONE_SOCIALE e, di segui to, della società RAGIONE_SOCIALE, sia dei terreni, sempre di loro proprietà esclusiva, anch’essi occupati dalla società convenuta.
Costituitisi in tale giudizio la società RAGIONE_SOCIALE, nonché i suoi soci NOME e NOME COGNOME, i convenuti chiedevano accertarsi l’incompetenza funzionale del Tribunale ordinario di Brescia, in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del medesimo Tribunale.
L’eccezione veniva accolta dall’adito giudicante, sul presupposto che ‘tra le domande proposte dagli attori’ vi fosse ‘anche quella di risarcimento dei danni conseguenti all’omesso pagamento dei canoni e alla mancata restituzione dei fondi, siti a Monticelli Brusati e oggetto del contratto di affitto agrario stipulato tra le parti in data 30 luglio 1993’, e ciò in considerazione del fatto ‘che appartiene alla competenza della sezione specializzata aRAGIONE_SOCIALE la cognizione anche delle controversie che presuppongono l ‘ accertamento delle caratteristiche, della validità e della stessa esistenza di un rapporto agrario’.
Avverso il provvedimento del Tribunale bresciano hanno proposto regolamento di competenza i COGNOME e la COGNOME, sulla base -come detto -di un unico motivo.
3.1. Esso denuncia violazione, mancata e/o falsa ed erronea applicazione di norme di diritto, ossia gli articoli 112, 113, 115, 116 e 167 cod. proc. civ., dell’art. 11 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 (già art. 26 della legge 11 febbraio 1971, n. 11), nonché della legge 2 marzo 1963, n. 320 e della legge 3 maggio 1982, n. 203.
Assumono i ricorrenti che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Brescia, la domanda di risarcimento danni da essi proposta ‘deriva dal mancato godimento di beni di loro proprietà esclusiva e non dall’omesso pagamento dei canoni’,
Del resto, che l’impugnato provvedimento denoti ‘una scarsa conoscenza della disciplina specialistica ‘ sarebbe confermato ‘anche dal fatto che, dichiarata l’incompetenza con una ordinanza, il fascicolo è stato rimesso al Presidente del Tribunale per l’assegnazione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE quando è noto che il riparto di competenza tra il Tribunale ordinario e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del medesimo Tribunale costituisce questione di competenza’.
Si ribadisce che la domanda di risarcimento danni si fondava sul fatto che le quote latte e i terreni ‘erano di proprietà degli attori ma gli stessi non hanno avuto la disponibilità di tali beni e non hanno potuto utilizzarli a causa delle domande azionate dalla società resistente (per rivendicare la proprietà delle quote latte) poi rigettate con sentenza passata in giudicato’, oltre che per la ‘mancata restituzione dei beni sempre rimasti in godimento della società resistente’.
Orbene, a fronte di tale pretesa, i convenuti ‘non solo ammettono di aver avuto il possesso e l’utilizzo dei beni (quote latte e terreni) ma anche che il preteso contratto di affitto dei terreni si è risolto anticipatamente in data 1° settembre 1994’; circostanza, questa, che l’adito giudicante ‘doveva tenere in
debito conto’, e ciò in virtù ‘del c.d. principio della non contestazione’.
Posto, dunque, che i ‘contratti agrari citati dai convenuti non sono fatti costitutivi della pretesa attorea’, il Tribunale avrebbe dovuto, per ciò solo, rigettare l’eccezione di incompetenza per materia.
In ogni caso, si rileva che non tutti i contratti agrari, intesi in senso lato, sono idonei a fondare la competenza delle sezioni specializzate agrarie, giacché essa ‘sussiste solo quando la controversia implichi la necessità dell’accertamento di uno dei rapporti soggetti alle speciali norme cogenti che disciplinano i contratti agrari in senso stretto ovvero esclusivamente i contratti di affitto di fondo rustico disciplinati dalle norme vincolistiche di cui alla legge n. 203 del 1982’.
Nel caso in esame, i contratti che astrattamente rilevano non sono suscettibili di giustificare la competenza della RAGIONE_SOCIALE. Non quello relativo alla vendita delle quotelatte, trattandosi di un comune contratto di compravendita, ‘l’esistenza, la portata, l’efficacia e la validità’ del quale, oltretutto, sono state oggetto specifico della vicenda giudiziaria conclusasi con la sentenza passata in giudicato di cui si è più volte detto e che, conseguentemente, ‘non potrebbe essere oggetto di nuova valutazione’. Altrettanto è a dirsi anche per il contratto di affitto delle quote latte e per quello di affitto dei terreni del 1993, visto che ‘i resistenti danno persino atto che esso è stato consensualmente risolto nel 1994 come sopra detto’.
D’altra parte, i ricorrenti assumono che secondo quanto insegnerebbe la giurisprudenza di questa Corte -‘non è sufficiente a configurare un contratto agrario né la destinazione agricola del fondo, né la qualità di imprenditore agricolo del conduttore’.
Nel caso di specie, inoltre, la competenza della RAGIONE_SOCIALE sarebbe ‘da escludersi anche per altro motivo’, ovvero ‘poiché la società resistente svolge esclusivamente attività di allevamento di animali, mentre la conduzione dei terreni è secondaria e funzionale alla principale attività di allevamento’.
È, infatti, noto che ‘appartiene alla competenza del Tribunale ordinario, e non a quella della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ogni controversia relativa alla concessione in godimento di un terreno agricolo destinato all’attività prevalente di allevamento di animali, in quanto non collegata funzionalmente alla produzione aRAGIONE_SOCIALE del terreno, né riconducibile all’esercizio normale dell’agricoltura quale componente o fattore produttivo ad essa connessa secondo la pratica agricola e zootecnica per l’impiego del la forza lavoro animale, o delle altre utilità normalmente fornite dal bestiame, nel ciclo produttivo agrario’.
Sono rimasti solo intimati la società RAGIONE_SOCIALE e i COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo sostituto, ha depositato requisitoria scritta, nel senso dell’accoglimento del regolamento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il regolamento va rigettato, dovendo dichiararsi la competenza della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del Tribunale di Brescia.
7.1. Invero, l’atto di citazione con cui è stato radicato il giudizio innanzi al Tribunale di Brescia -atto del quale questa Corte può prendere visione, in ragione dei poteri di indagine e di valutazione, anche in fatto, ad essa spettanti nel giudizio ex art. 47 cod. proc. civ., potendo essi ‘ esplicarsi in relazione ad ogni elemento utile acquisito sino a quel momento al processo, senza essere limitati dal contenuto della sentenza impugnata né dalle difese delle parti ‘ (cfr. Cass. Sez. Un., ord. 11 ottobre 2002, n. 14569, Rv. 557869-01; in senso conforme Cass. Sez. 1, ord. 7 febbraio 2006, n. 2591, Rv. 588793-01; Cass. Sez. 6-1, ord. 24 ottobre 2016, n. 21422, Rv. 642061-03; Cass. Sez. 6-2, ord. 3 luglio 2018, n. 17312, Rv. 649798-01) -assume, fra i fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio (cfr. pagg. 7-9), anche il mancato rilascio del fondo concesso in godimento nel 1993, e ciò sul presupposto della nullità del relativo contratto di affitto agricolo. In questo modo, dunque, si chiede l’accertamento dell’inesistenza di detto contratto e si deduce la mancata restituzione del fondo come uno dei fatti costitutivi del credito risarcitorio azionato.
Ne consegue, pertanto, che la domanda risarcitoria postula l’accertamento dell’inesistenza di un contratto del quale, ‘ prima facie ‘, non può escludersi la natura aRAGIONE_SOCIALE, riferendosi, anzi, nel suddetto atto di citazione, di contratto agrario simulato come tale.
Deve, pertanto, darsi seguito al principio -ancora di recente ribadito da questa Corte -secondo cui, per ‘radicare la competenza funzionale della sezione specializzata aRAGIONE_SOCIALE ‘, risulta ‘ necessario e sufficiente che la controversia implichi la necessità dell ‘ accertamento, positivo o negativo, di uno dei rapporti soggetti alle speciali norme cogenti che disciplinano i contratti agrari, senza che, nella introduzione del giudizio, le parti siano tenute ad indicare, specificamente ed analiticamente, la natura del rapporto oggetto della lite, essendo quel giudice specializzato chiamato a
conoscere anche delle vicende che richiedano la astratta individuazione delle caratteristiche e del « nomen iuris » dei rapporti in contestazione, pur nella eventualità che il giudizio si risolva in una negazione della natura aRAGIONE_SOCIALE della instaurata controversia ‘ ( da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 1° dicembre 2022, n. 35345, Rv. 666351-01).
A carico dei ricorrenti, stante il rigetto del regolamento, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 65719801), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
PQM
La Corte rigetta il regolamento e dichiara la competenza della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del Tribunale di Brescia.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della