Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17549 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 17549 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AVV_NOTAIO NOME
Data pubblicazione: 30/06/2025
ORDINANZA
Oggetto
Cd. maxi sanzione per RAGIONE_SOCIALE irregolare Competenza relativa all’adozione dei provvedimenti sanzionatori -Individuazione – Diritto intertemporale
R.G.N. 36000/2019
sul ricorso 36000-2019 proposto da:
Cron. Rep. Ud. 27/05/2025
CC
COGNOME NOME, in proprio e nella qualità di liquidatore e legale rappresentante pro tempore e Presidente della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 232/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 04/06/2019 R.G.N. 527/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 110/2018, in parziale accoglimento dell’opposizione svolta da NOME COGNOME e dalla RAGIONE_SOCIALE avverso le ordinanze-ingiunzione nn. 57 e 58 del 2015, emesse dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in data 14.4.2015, notificate il 29.4-13.5.2015 per violazione di norme in materia di RAGIONE_SOCIALE irregolare – con le quali era stato ingiunto il pagamento rispettivamente di € 133.350,00 a titolo di sanzioni amministrative per la violazione dell’art. 3 co. 3 l. 73/2002 e di € 122.086,85 a titolo di sanzioni amministrative per la violazione degli artt. 1 e 9 bis e art. 9 bis co. 2 l. 608/1996, art. 4 bis comma 2 d.lgs 181/2000, artt 1 e 3 l. 4/53, art. 21 comma 1 l. 264/49 – modificava le ordinanze suddette ‘ limitatamente all’entità RAGIONE_SOCIALE sanzioni irrogate da rideterminare da parte dell’ITL sulla scorta dei medesimi parametri utilizzati per la quantificazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni effettuata nelle ordinanze medesime, tenendo conto RAGIONE_SOCIALE sole violazioni contestate relativamente ai lavoratori COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (limitatamente alla giornata del 10.9.2009) e COGNOME NOME (limitatamente al periodo 1.10.2004 – settembre 2007)’.
Con sentenza n. 232/2019 depositata il 4.6.2019 la Corte d’appello di Brescia rigettava sia l’appello principale proposto da
COGNOME e RAGIONE_SOCIALE che quello incidentale proposto dal RAGIONE_SOCIALE e dall’RAGIONE_SOCIALE. La Corte RAGIONE_SOCIALE, in primo luogo, confermava la valutazione del primo giudice sia in ordine alla tempestività della contestazione, stante la complessità RAGIONE_SOCIALE attività finalizzate all’accertamento, sia in ordine all’infondatezza dell’eccezione di prescrizione. Nel merito riteneva la correttezza della statuizione di primo grado in ordine al raggiungimento della prova RAGIONE_SOCIALE violazioni limitatamente alle posizioni dei lavoratori indicati nel dispositivo della sentenza impugnata. Confermava, poi, l’inapplicabilità al caso di specie dell’art. 8 l. 689/1981 in tema di cumulo giuridico trattandosi di plurime violazioni commesse con altrettante condotte. Infine, in relazione al dedotto ‘ vizio dell’ordinanza ingiunzione in relazione ai fatti contestati ante 12.8.2006, data nella quale la potestà di irrogare sanzioni è passata dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla DTL, questione che riguarda solo le posizioni di COGNOME e COGNOME , la Corte d’appello rilevava che ai sensi dell’art. 36 bis, co. 7 bis, del d.l. n. 223/2006, ai fini dell’individuazione dell’organo RAGIONE_SOCIALE ad irrogare la sanzione amministrativa di cui trattasi, rileva il momento della constatazione dell’illecito, anziché quello della commissione del fatto. Pertanto per gli illeciti constatati prima del 12 agosto 2006 per i quali non sia stata ancora comminata la sanzione, il compito di irrogarla spetta all’RAGIONE_SOCIALE, per tutti gli illeciti constatati dal 12 agosto 2006 in poi la competenza spetta alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (…) ne consegue che tutta la competenza, al momento della constatazione, era già della DTL’.
Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME sia in proprio che n.q. di liquidatore della RAGIONE_SOCIALE affidato a due motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con unico controricorso.
Le parti non hanno depositato memorie illustrative.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo i ricorrenti lamentano, ex art. 360 co.1 n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 co.4 del d.l. n. 12/2002, conv. con l. n. 73/2002; dell’art. 36 bis co.7 bis del d.l. 223/2006, introdotto con la l. n.248/2006 di conversione, come modificato dalla l. n. 183/2010; anche in relazione alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 l. n. 689/1981 censurando la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte RAGIONE_SOCIALE ha affermato la potestas puniendi in capo alla RAGIONE_SOCIALE in relazione alla c.d. maxi sanzione per RAGIONE_SOCIALE nero, limitatamente all’ordinanza ingiunzione n. 57 del 14 aprile 2015 ed alle sole posizioni dei lavoratori NOME COGNOME e NOME COGNOME, che sarebbero stati irregolarmente occupati dalla società RAGIONE_SOCIALE in data antecedente al 12 agosto 2006. Evidenziano che, alla luce della modifica apportata al co.7 bis dell’art. 36 bis del d.l. 223/2006 dalla l. n. 183/2010 (cd. Collegato RAGIONE_SOCIALE), non essendo ancora stata esercitata la potestas puniendi alla data dell’entrata in vigore della modifica, il potere sanzionatorio era demandato all’RAGIONE_SOCIALE. Deducono, altresì, che dalla nullità dell’ordinanza ingiunzione derivava l’intervenuta prescrizione del credito da essa portato, non essendo questa atto idoneo ad interromperne il decorso essendo stata emanata da soggetto non RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo i ricorrenti deducono, ex art. 360 co.1 n. 3 c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 della l. n. 689/81, censurando la sentenza nella parte in cui la Corte
RAGIONE_SOCIALE ha escluso l’applicabilità del cumulo giuridico.
Il primo motivo è fondato.
3.1. Occorre preliminarmente ricostruire la complessa disciplina frutto di reiterati interventi modificativi succedutisi nel tempo riguardanti proprio la competenza relativa all’adozione dei provvedimenti sanzionatori.
3.2. Il testo originario dell’art. 3 del decreto legge n. 12 del 22 febbraio 2002 (Disposizioni urgenti per il completamento RAGIONE_SOCIALE operazioni di emersione di attività detenute all’estero e di RAGIONE_SOCIALE irregolare), coordinato con la legge di conversione n. 73 del 23 aprile 2002 , in vigore fino all’11 agosto 2006, nelle parti di interesse, così recitava ai commi da 3 a 5: 3). Ferma restando l’applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni previste, l’impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatorie, è altresì punito con la sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento dell’importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del RAGIONE_SOCIALE calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data di constatazione della violazione. 4) Alla constatazione della violazione procedono gli organi preposti ai controlli in materia fiscale, contributiva e del RAGIONE_SOCIALE. 5)Competente alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al co.3 è l’RAGIONE_SOCIALE. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione del co.2 dell’articolo 16.
L’art. 36-bis (Misure urgenti per il contrasto del RAGIONE_SOCIALE nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di RAGIONE_SOCIALE) del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di RAGIONE_SOCIALE e di contrasto all’evasione fiscale), introdotto con la legge di conversione L. n. 248 del 4 agosto 2006 ed entrato in vigore il 12 agosto 2006, al suo co.7 ha così disposto: ‘ All’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Ferma restando l’applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di RAGIONE_SOCIALE effettivo. L’importo RAGIONE_SOCIALE sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.”; b) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al co.3 provvede la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Nei confronti della sanzione non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124″.
S uccessivamente la l. n. 247 del 24 dicembre 2007, entrata in vigore il 1° gennaio 2008, all’art. 1 co. 54 ha aggiunto, all’art. 36-bis un comma 7-bis che recita ‘ L’adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui all’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, relativi alle violazioni constatate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, resta
di competenza dell’RAGIONE_SOCIALE ed è soggetta alle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione del co.2 dell’articolo 16′. In tale norma, quindi, il legislatore faceva riferimento al momento della ‘constatazione’ della violazione quale criterio di individuazione della competenza sanzionatoria.
La legge n. 183 del 4 novembre 2010, entrata in vigore in data 9 novembre 2010, all’art. 4, ha, poi, modificato sia l’art. 3 del d.l. n.12/2002 – prevedendo che, per quanto di interesse, il comma 5 fosse sostituito dal seguente ‘ 5. All’irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative di cui al co.3 provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di RAGIONE_SOCIALE, fisco e previdenza. Autorità RAGIONE_SOCIALE a ricevere il rapporto ai sensi dell’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n.689, è la RAGIONE_SOCIALE ‘ – che il co. 7-bis dell’art. 36-bis nel senso che ” l’adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui all’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 Convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, relativi alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto, resta di competenza dell’RAGIONE_SOCIALE ed è soggetta alle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione del co.2 dell’articolo 16′. In tale norma, quindi, il legislatore faceva riferimento al momento della ‘commissione’ della violazione quale diverso criterio di individuazione della competenza sanzionatoria.
3.3. Come emerge dalla suesposta successione normativa, a decorrere dal 12 agosto 2006 la competenza relativa all’adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi in materia di ‘RAGIONE_SOCIALE nero’ veniva attribuita ‘pro futuro’ alla RAGIONE_SOCIALE. La precedente competenza
dell’RAGIONE_SOCIALE restava ferma, sino al 9 novembre 2010, in relazione ‘alle violazioni constatate’ prima del 12 agosto 2006, e, a decorrere dalla predetta data del 09 novembre 2010, in relazione ‘alle violazioni commesse’ prima del 12 agosto 2006.
Ciò posto deve rilevarsi che l’ordinanza ingiunzione n. 57 risulta emessa dalla DPL il 14 aprile 2015 in relazione a violazioni commesse, quanto alla COGNOME, integralmente, e quanto al COGNOME parzialmente, in data antecedente al 12.8.2006 sulla base di verbale ispettivo dell’8.9.2010 e contestazione di illecito amministrativo notificati il 17.9.2010.
4.1. Alla data dell’emissione dell’ordinanza ingiunzione si applicava, dunque, il testo dell’art. 36-bis, co.7-bis, del decretolegge 4 luglio 2006, n. 223 come da ultimo modificato dalla legge n. 183/2010 del 4.11.2010 e secondo il quale l’adozione dei provvedimenti sanzionatori restava di competenza dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in relazione alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del d.l. 223/2006. Ne consegue che a tale data (anno 2015) la DPL non aveva competenza all’emissione del provvedimento sanzionatorio. Il motivo va, dunque, accolto limitatamente all’ordinanza ingiunzione n. 57 del 2015 ed alle sole posizioni dei lavoratori RAGIONE_SOCIALE e alle sole violazioni accertate come ‘commesse’ in data anteriore al 12/08/2006.
Il secondo motivo è, invece, infondato. Come già affermato da questa Corte, infatti, l’art. 8 della l. n. 689 del 1981, nel prevedere l’applicabilità dell’istituto del cd. “cumulo giuridico” tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale (omogeneo od eterogeneo) tra le violazioni contestate – ipotesi di violazioni plurime, ma commesse con un’unica azione od omissione – non è legittimamente invocabile con riferimento al concorso
materiale tra violazioni commesse con più azioni od omissioni; né è ammissibile l’applicazione analogica della disciplina della continuazione ex art. 81 c.p., sia perché il citato art. 8 contempla espressamente detta possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza, sia perché la differenza morfologica tra reato, ossia illecito penale, ed illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano estese alla materia degli illeciti amministrativi (Cass n. 12659/2019; Cass. n. 10775/2017).
5.1. Nel caso di specie il beneficio invocato dai ricorrenti non è applicabile, vertendosi in tema di pluralità di violazioni accertate dai giudici di merito come commesse con più azioni ed omissioni ed in materia esulante la previdenza e l’assistenza.
Conclusivamente va rigettato il secondo motivo di ricorso e, in accoglimento del primo motivo, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte indicata in dispositivo che si uniformerà a quanto statuito, provvedendo al ricalcolo RAGIONE_SOCIALE sanzioni, previa decisione in ordine alla questione – rimasta controversa relativa all’efficacia interruttiva della prescrizione da riconoscere eventualmente all’ordinanza ingiunzione emessa da organo inRAGIONE_SOCIALE, e altresì sulle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Brescia, in diversa composizione, in relazione al motivo accolto, nonché per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese anche del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezione Quarta Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 27 maggio 2025.
Il Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME