Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2158 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2158 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/02/2026
PREFETTURA – UTG DI BARI;
– intimata – lette le conclusioni scritte depositate dal Sostituto Procuratore Generale, nella persona del dott. NOME COGNOME, con cui ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
letta la memoria dei ricorrenti;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7703/2025 R.G. proposto da:
NOME e NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato AVV_NOTAIO;
– ricorrenti –
contro
N ell’ambito delle attività di salvataggio e assistenza ai migranti naufraghi nel Mar Mediterraneo, la Motonave «RAGIONE_SOCIALE» (‘MN OV’), battente bandiera norvegese, veniva dapprima sottoposta a fermo amministrativo di 20 giorni nel porto di Bari (sanzione accessoria notificata da RAGIONE_SOCIALE unitamente al verbale di contestazione dell’infrazione, in data 30.12.2023); successivamente, in data 24.09.2024, veniva notificata dalla Prefettura di Bari , all’armatore (NOME COGNOME) e al capitano (NOME COGNOME Baade) della RAGIONE_SOCIALE. l’ordinanza -ingiunzione per il pagamento della sanzione principale pecuniaria, per l’importo di €. 3.349,81.
Con il suddetto verbale veniva contestata la violazione di cui all’art. 1, comma 2 -sexies d.l. n. 130/2020 vigente ratione temporis (convertito in legge n. 173/2020, come modificato dal d.l. 1/2023, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 15), per non avere la MN OV rispettato le indicazioni fornite dal RAGIONE_SOCIALE ( ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ ) in quanto, nonostante le fosse stato intimato più volte di dirigersi senza ritardo verso il Porto di Bari, essa continuava ad effettu are attività di salvataggio di un’imbarcazione in difficoltà con circa 70 persone a bordo.
Le due sanzioni (principale ed accessoria) dell’unico compendio sanzionatorio, come risultante dal verbale di contestazione, in conseguenza delle diverse tempistiche delle notifiche effettuate sono state oggetto di due diverse opposizioni innanzi al Tribunale di Bari. Lamentavano i ricorrenti l’illegittimità de i provvedimenti sanzionatori per la loro natura afflittiva e ne chiedevano la sospensione in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale in argomento.
Alla prima udienza riguardante il secondo procedimento, il Tribunale di Bari sollevava d’ufficio la questione di competenza a seguito della richiesta di riunione dei procedimenti sanzionatori (il
fermo amministrativo e il pagamento della sanzione amministrativa), ravvisando -con l’ordinanza qui impugnata – la sussistenza della competenza del Giudice di Pace.
Riteneva il Tribunale che, dal testuale e chiaro tenore dell’art. 6, lett. c) d.lgs. n. 150 del 2011, applicabile al caso di specie, emergeva che la competenza del Tribunale sussiste: 1) quando è applicata la sola sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, oppure 2) quando la sanzione di natura diversa è applicata «insieme» a quella pecuniaria. Poiché nel secondo procedimento era in contestazione la sola applicazione della sanzione pecuniaria (anche ove ne sia prevista l’applicazione congiunta a sanzi one diversa) la competenza a trattare l’opposizione ai sensi del citato art. 6 d.lgs. n. 150/2011 sarebbe spettata a quella generale del Giudice di Pace.
CONSIDERATO CHE:
Con il ricorso sul regolamento di competenza i ricorrenti ritengono che la conclusione cui è giunto il Tribunale sia errata.
In tesi, sia il fatto contestato sia il compendio sanzionatorio devono considerarsi unici; né l’art. 1, comma 2 -sexies , d.l. n. 130/2020 (come convertito nella l. n. 173/2020) stabilisce in alcun modo quando la sanzione (principale e/o accessoria) debba essere irrogata, salvi ovviamente i principi generali che discendono dall ‘applicazione della legge n. 689 del 1981.
Ne consegue che, benché nel caso di specie la parte «accessoria» della sanzione sia stata emessa e notificata al momento stesso dello sbarco della MN O.V. nel porto di Bari e, dunque, prima della notifica della sanzione «principale» pecuniaria contenuta nella ordinanzaingiunzione prefettizia, tale scansione temporale non è certamente predeterminata dalla legge.
Si deve concludere che l’argomentazione seguita dal Tribunale, in cui si presuppone la contestualità delle notifiche delle sanzioni, principale e accessoria, innanzi al Tribunale, al fine di confermare la sua competenza sulla trasgressione contestata, si risolverebbe nel far dipendere la determinazione della competenza di un ufficio giudiziario dalla discrezionalità dell’Amministrazione irrogante, che, infatti, nel caso di specie, ha scisso le notifiche del verbali di accertamento relativi alla sanzione principale e a quella accessoria, così determinando la perdita di competenza del Tribunale a favore del Giudice di Pace. Tanto in evidente contrasto con il principio garantito dall’ art. 25 della Costituzione del giudice naturale precostituito per legge. Oltre al fatto che si correrebbe il rischio per cui, nel caso di annullamento della sanzione pecuniaria, principale, da parte del Giudice di Pace, gli effetti si ripercuoterebbero anche su quella accessoria di competenza del Tribunale, con inverosimile prevalenza del giudicato del giudice onorario rispetto a quello del giudice ordinario.
1.1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
L’art. 6, comma 5, lett. c), del d. lgs. n. 150 del 2011 prevede che per le controversie previste dall’art. 22 della l egge n. 689 del 1981 l’opposizione si propone davanti al Tribunale «quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest’ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» (eccezioni che non ricorrono nel caso che ci occupa).
Il Collegio non condivide l’interpretazione della norma fornita dal Tribunale al caso in questione, caratterizzato, come messo in rilievo in parte narrativa, dal fatto che la sanzione «accessoria», ossia il fermo amministrativo, sia stato notificato prima, in ordine temporale, davanti
al Tribunale di Bari, mentre successivamente veniva impugnata anche la sanzione pecuniaria dinnanzi al medesimo Tribunale; interpretazione che fa dipendere la sussistenza della competenza del Tribunale dall ‘ applicazione contestuale delle due sanzioni (principale ed accessoria).
Ciò in considerazione sia del l’unità del precetto , proprio dell’illecito amministrativo, come rilevato dal PM, che fa derivare dalla violazione di legge l’applicazione di una sanzione pecuniaria «congiunta» (nel senso di abbinata) ad una sanzione (accessoria) di natura diversa (il fermo della motonave): v. art. 1, comma 2sexies , d.l. n. 130 del 2020 vigente ratione temporis ; sia per salvaguardare la coerenza del sistema sanzionatorio e del sistema processualcivilistico.
Come detto, il caso di specie è disciplinato dal citato art. 1, comma 2sexies , d.l. n. 130 del 2020 (convertito nella l. n. 173/2020), vigente ratione temporis (ovvero come modificato ed integrato dal d.l. n. 1/2023, convertito, con modif., nella l. n. 15/2023, e prima delle modifiche apportate dal d.l. n. 145/2024, convertito, con modif., nella l. n. 87/2024) , e per l’irrogazione delle sanzioni si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (v. comma 2septies , secondo inciso, del medesimo art. 1) che all’art. 22 rinvia al richiamato art. 6 d.lgs. n. 150/2011 per quanto concerne l’opposizione avverso l’ordinanza -ingiunzione di pagamento, disposizione che, al comma 5, lett. c), individua -come già visto -le ipotesi di competenza assegnate al Tribunale. Tanto, del resto, in coerenza con quanto disposto dall’art. 9, comma 1, c.p.c. che recita: «Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice»).
Tale ricostruzione consente anche di evitare il contrasto tra giudicati rispetto ad un compendio sanzionatorio unico, rappresentato
da una sanzione principale congiuntamente ad una accessoria, sebbene affidato a due Autorità pubbliche diverse.
1.2. Né può essere considerata determinante l’indicazione, nell’ordinanza -ingiunzione, della competenza del Giudice di Pace, in mancanza di norma alcuna del d.l. n. 130 del 2020 riferita allo strumento dell’opposizione al fermo ( Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 710 del 10.01.2025, ove viene confermata la competenza del Tribunale con riferimento al fermo amministrativo; v. anche Cass. n. 10014/2025), come invece evidenziato nel provvedimento impugnato (p. 2, 4° capoverso).
In definitiva, il ricorso va accolto e, di conseguenza, deve essere dichiarata la sussistenza della competenza del Tribunale di Bari, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza, ai sensi dell’art. 50, comma 1, cod. proc. civ., e che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e , per l’effetto, dichiara la competenza del Tribunale di Bari, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge e che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di regolamento di competenza.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 9 dicembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME