Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29906 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29906 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1502/2020 R.G. proposto da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO.
-RICORRENTE –
contro
REGIONE MARCHE -GIUNTA REGIONALE, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO.
-CONTRORICORRENTE –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 817/2019, pubblicata in data 28.5.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.9.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Ascoli Piceno ha annullato l’ordinanza ingiunzione n. 22/CRF/01 emessa dalla Regione Marche a carico di NOME per il pagamento di € 15.005,00 a titolo di sanzione amministrativa per un’indebita percezione di aiuti
Oggetto: sanzioni
amministrative
comunitari con riferimento alla campagna 2006 (benefici erogati dal RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE), ritenendo che la sanzione dovesse essere irrogata dal RAGIONE_SOCIALE.
La sentenza è stata riformata in appello.
La Corte anconetana ha ritenuto che la Regione Marche avesse competenza per l’applicazione della sanzione, evidenziando che: a) l’RAGIONE_SOCIALE, istituita con il d.lgs. n. 165 del 1999, svolge le funzioni di organismo pagatore dello Stato italiano fino a che le Regioni non istituiscano appositi organismi deputati alle RAGIONE_SOCIALE e che, ai sensi del d.lgs. 305/2002, fino all’individuazione dell’organo competente da parte RAGIONE_SOCIALE singole Regioni e province autonome, le sanzioni di cui all’art. 1 sono irrogate dal RAGIONE_SOCIALE per quanto riguarda gli interventi di mercato, secondo le modalità previste dagli artt. 3 e 4 della I. n. 898 del 1986; b) l’art. 1 del manuale RAGIONE_SOCIALE procedure e dei controlli RAGIONE_SOCIALE 2000-2006, approvato il 9/7/2001 dal RAGIONE_SOCIALE, aveva però previsto che l’organismo pagatore delegasse alla Regione le funzioni di autorizzazione, compresi i controlli amministrativi ed i controlli in loco relativi alle misure del piano regionale, nonché quelli relativi alla esposizione di dati o notizie false ex l. 898/1986 e 689/1981; d) per effetto della convenzione quadro del 29/9/2004, della successiva convenzione dell’11/9/2009 e dell’atto di intesa n. 14159 del 28/9/2009, alla Regione Marche era stato affidato “l’incarico per lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE delegate attività di autorizzazione al pagamento degli aiuti e dei premi comunitari, nonché di controllo amministrativo e materiale” e che la Regione Marche, con la L.R. 21/2005 aveva dato attuazione al d.lgs. n. 305/2002, predisponendo, con Delibere
di Giunta del 16/9/2003 e del 3/11/2005, la successiva organizzazione amministrativa, con specifiche competenze in materia di controllo ed adozione dei provvedimenti sanzionatori.
Nel merito, il giudice distrettuale ha posto in rilievo che COGNOME NOME aveva presentato una domanda di accesso ai benefici nel 2006, dichiarando di possedere i requisiti previsti dal bando, ma che dagli accertamenti effettuati dagli agenti del Corpo forestale dello Stato era risultato che il richiedente non aveva la libera disponibilità di fondi aziendali in relazione ai mappali situati nel territorio del Comune di Arquata sul Tronto, e non possedeva il requisito del carico del bestiame nel range previsto dalla disciplina di settore.
La cassazione della sentenza è chiesta da COGNOME con ricorso in due motivi.
La Regione Marche ha resistito con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 81,99,100 e 155,116 c.p.c., 21 septies, comma 1, L. 241/1990, 22 e 23 L. 689/1981, del D.Lgs. n. 305 del 2002, del D.L. n. 137 del 1999, del Regolamento CE n. 1257 del 1999, del PSR 2000 del 2006, della L. n. 165 del 1999, della delibera della Giunta della Regione Marche n. 1341 del 2005, degli artt. 2 e 3 della L. n. 898 del 1996, nonché degli artt. 2, 3 e 4 della L. 698/1986, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per aver la Corte di merito ritenuto che la Regione Marche fosse competente ad irrogare la sanzione, competenza invece riservata al Ministro per le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a nulla rilevando l’art. 2 del d.lgs. 305/2002 che fa riferimento agli illeciti previsti dall’art. 1, riguardante le
violazioni consistenti nel rifiuto o nella sottrazione alle verifiche della documentazione per l’accesso agli aiuti, e non anche alla diversa fattispecie dell’esposizione di dati e/o di notizie false.
Si sostiene che il potere sanzionatorio deve essere esercitato dal Presidente della Regione solo ove siano stati istituiti organismi regionali pagatori anche per la materia di cui si discute, come previsto anche dal parere del Consiglio di Stato 2991/2012, ma che tale condizione difetterebbe nel caso in esame, poiché la Regione Marche non avrebbe istituito l’organismo pagatore e l’RAGIONE_SOCIALE avrebbe delegato solo le attività di recupero dell’indebito e non le competenze sanzionatorie.
Il motivo è infondato.
La competenza della Regione Marche in materia sanzionatoria per l’indebita percezione di aiuti comunitari all’irrogazione ai sensi del Reg. CE 1257/1999 è già stata riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte, cui si intende in questa sede dare continuità (cfr., in tal senso, Cass. 11603/2022; Cass. 36401/2021; Cass. 36169/2021; Cass. 30771/2021; Cass. 30770/2021; Cass. 4104/2019; Cass. 4841/2019, Cass. 12264/2007 e Cass. 13280/2006).
In linea generale, l’emissione dell’ordinanza ingiunzione, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 898 del 1986, per indebita percezione di premi a carico del RAGIONE_SOCIALE mediante esposizione di dati e notizie false compete al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE risorse RAGIONE_SOCIALE (poi sostituito da quello RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), trattandosi di materia attribuita allo Stato e non alle Regioni, anche qualora spettino a queste ultime l’esame e l’accertamento dell’indebita percezione, salvo il caso in cui gli illeciti ricadano nell’ambito di materie oggetto di funzioni amministrative delegate alle stesse Regioni ex art. 4, comma 1, lett. c), della legge. 898/1986.
Con riferimento alle sanzioni di cui si discute, la sentenza ha accertato che l’RAGIONE_SOCIALE aveva delegato alla Regione Marche le funzioni di autorizzazione, compresi i controlli amministrativi ed i controlli in loco, relativi alle misure del piano regionale, tra cui quelli che riguardano l’esposizione di dati o notizie false ex l. 898/1986, unitamente al compito di esercitare le attività di autorizzazione al pagamento degli aiuti e dei premi comunitari, oltre al controllo amministrativo e materiale.
Gli illeciti contestati alla ricorrente – consistiti nella violazione degli artt. 2 e 3 ex l. 898/1986, per aver indebitamente percepito, mediante esposizione di dati e notizie false, contributi relativi all’annualità 2005 e 2006 a carico del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE -erano quindi oggetto di funzioni amministrative delegate alla Regione Marche, la quale, a prescindere dalla circostanza di aver costituito (oppure riconosciuto) un organismo pagatore ai fini previsti dagli artt. 3 e 5 del d.lgs. n. 165 del 1999, aveva senz’altro la competenza ad emettere, nelle forme all’uopo previste dalla L.R. 21/2005, il provvedimento di irrogazione della sanzione amministrativa ai sensi del già citato art. 4, comma 1, lett. c).
La norma dispone infatti che l’ordinanza-ingiunzione è emessa dal Ministro competente o che esercita la vigilanza sull’amministrazione competente ovvero da un funzionario da lui delegato; nelle materie di competenza RAGIONE_SOCIALE regioni e per le funzioni amministrative ad esse delegate l’ordinanza-ingiunzione è emessa dal Presidente della giunta regionale o da un funzionario da lui delegato”.
Il secondo motivo denuncia la violazione degli art. 43, 2697, 2699, 2700 c.c., 17,21,22, 22 bis, 23 L. 689/1981, 2,3 e 4 L. 898/1986, 115 e 116 c.p.c., del RNUMERO_DOCUMENTO, del PSR 20002006, per aver la Corte di merito dichiarato la responsabilità del
ricorrente solo sulla base del verbale della Guardia forestale, che aveva accertato la carenza della disponibilità di fondi aziendali relativamente alle particelle indicate in sentenza, senza menzionare il contenuto RAGIONE_SOCIALE sommarie informazioni e i nominativi dei soggetti sentiti in sede penale risultanti dal verbale di contestazione, elementi non aventi valore di prova assistita da fede privilegiata. Il motivo è infondato.
La Corte di merito ha chiarito che l’ opponente non aveva mai contestato di non esser nel possesso di fondi sufficienti per godere del beneficio, avendo invocato esclusivamente una riduzione della sanzione in rapporto alla superfici legittimamente detenute, e quanto alla mancata concessione in fitto dei terreni da parte dei soggetti a cui nome erano stati falsamente registrati i contratti di locazione, ha rilevato come i verbalizzanti avessero direttamente accertato la registrazione dei contratti a nome di concedenti che avevano negato di averli stipulati, pervenendo, tramite una valutazione complessiva degli elementi di prova, alla motivata conclusione dell’insussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni per la percezione legittima degli aiuti.
Non appare attribuita ai verbali il valore di prova vincolante nel giudizio di opposizione riguardo a circostanze non direttamente percepite o accertate dai verbalizzanti; sotto altro profilo la Corte ha poi dichiarato la responsabilità sulla base di una pluralità di elementi convergenti, incluso il tenore RAGIONE_SOCIALE difese proposte in giudizio dal ricorrente. Il relativo apprezzamento, logicamente motivato, è insindacabile in cassazione (Cass. 11176/2017; Cass. 30771/2021; Cass. 30770/2021).
Il ricorso è respinto, con addebito di spese.
Si dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da
parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, pari ad € 3000,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE spese generali in misura del 15%.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda