SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LECCE N. 13 2026 – N. R.G. 00000377 2025 DEPOSITO MINUTA 08 01 2026 PUBBLICAZIONE 08 01 2026
rappresentante pro tempore e NOME COGNOME
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D’Appello di Lecce
Prima Sezione civile
In persona dei seguenti magistrati:
AVV_NOTAIO.ssa
NOME COGNOME
Presidente relatore
AVV_NOTAIO.
NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G., decisa con comunicazione telematica del dispositivo all’udienza dell’08.01.2026;
promossa da
(c.f.
), in persona del Presidente pro
P.
tempore , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO e NOME
NOME COGNOME
APPELLANTE
contro
(c.f. ), in persona del legale , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO P.
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell’udienza in presenza dell’08.01.2026, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27.09.2023 ha proposto opposizione avverso le ordinanze nn. 166, 167, 168, 170 e 171 del 19.07.2023 e nn. 174, 178 e 179 del 31.07.2023, con le quali la Provincia di le aveva ingiunto il pagamento della sanzione di complessivi € 24.000,00 per il superamento dei valori
limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all’Allegato 5 del D.LGS. n. 152/06 in relazione agli impianti di depurazione di Taurisano, Zollino, Salice Salentino, Carpignano e Maglie.
Si costituiva la , con comparsa di risposta depositata il 19.12.2023, chiedendo il rigetto dell’opposizione e la conferma delle ordinanze, contestando tutti gli avversi assunti difensivi.
All’esito dell’istruttoria documentale, il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 3204/2024 pubblicata il 15.10.2024, così disponeva:
‘1) Accoglie l’opposizione e per l’effetto annulla le ordinanze n. 166, 167, 168, 170 e 171 del 19.07.2023 e le n.174, 178 e 179 del 31.07.2023 emesse dalla Provincia di
Condanna la al pagamento in favore di delle spese di lite, che liquida ex D.M. 55/2014 in € 2.540,00, oltre spese
generali, IVA e CPA come per legge’.
Avverso la citata sentenza è ricorsa in appello la con atto depositato il 9.4.2025, proponendo i motivi di seguito enunciati e concludendo per il rigetto del ricorso in opposizione e per la conseguente conferma di tutte le ordinanzeingiunzione opposte, con vittoria di spese e competenze di ambo i gradi, ivi compreso il 23,80% a titolo di oneri contributivi, in luogo di IVA e CAP, essendo rappresentata da difensori appartenenti all’ufficio legale dell’ente (SS.UU. n. 3592/2023).
Instaurato il contraddittorio, con atto di comparsa di costituzione e contestuale appello incidentale depositato il 21.09.2025 si è costituita in giudizio contestando quanto ex adverso deAVV_NOTAIOo e chiedendo il rigetto dell’appello, con conferma della sentenza impugnata, eventualmente previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità, che verrà illustrata nel prosieguo. In estremo subordine, ha chiesto la conferma dell’accoglimento dell’opposizione almeno in relazione alle ordinanze nn. 166, 167, 17, 171, 178 e 179 relative ai superamenti dei limiti di legge tabellari concernenti i cloruri, il tutto con vittoria di compensi, spese e onorari di giudizio.
La causa sulle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell’odierna udienza dell’08.01.2026 , è stata decisa con deposito della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello principale , rubricato ‘Erronea interpretazione dell’art. 28 co.1 lett.h) i) L.r. n.17/2000’ , la impugna la sentenza
nella parte in cui afferma che le Province, a seguito dell’abrogazione delle lett h) e i) dell’art. 28 L.R. 17/2000, ‘hanno tuttavia conservato la delega in relazione agli atti di accertamento e contestazione dell’illecito amministrativo’ e perduto la delega per il potere sanzionatorio , deducendo che l’assunto non trova riscontro nel dato normativo.
L’appellane asserisce che, invero, non ha senso parlare di conservazione della delega , giacché gli atti di accertamento e contestazione, ai sensi dell’art. 135, comma 2 del D. Lgs 152/06, non rientrano nella competenza né della Regione né della Provincia, avendoli il legislatore posti in capo ad organismi tecnici specializzati (quali RAGIONE_SOCIALE), le cui comunicazioni ai Comuni interessati equivalgono ad accertamento e contestazione dell’infrazione. Pertanto, l’argomento del giudice non vale a sostenere che l’abrogazione dell’art. 28 abbia conservato la delega all’accertamento dell’illecito e sottratto quella all’esercizio del potere sanzionatorio.
Con il secondo motivo di appello principale , rubricato ‘Erronea interpretazione dell’art. 135 co 1 d.lgs n. 152/06 ed erronea applicazione della L.r. Puglia n. 32/2022′ , la deduce che -dalla lettura congiunta dell’ art. 28 della L.R. n. 17/2000 e dell’art. 7 della L.R. n. 32/2022, applicabile dall’1.1.2023 a tutti gli illeciti commessi e accertati prima dell’01.01.2023 si applicano le disposizioni vigenti al momento della commissione dell’illecito e della relativa contestazione .
L’interpretazione sarebbe suffragata:
dalla portata generale dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di analogia previsti dalla L. 689/1981, che pertanto trovano applicazione anche in relazione alle norme procedurali che individuano l’autorità competente all’emanazione dell a sanzione;
-dall’art. 43 della L.R. n. 7/2025 ( ius superveniens rispetto alla sentenza appellata) , che ha dettato un regime transitorio per tutte le fattispecie illecite accertate in data antecedente all’entrata in vigore dell’art. 7 della L.R. n. 32/2022 (che aveva disposto l’abrogazione delle lett. h) ed i) dell’art. 28 L.R. n. 17/2000), restituendo la competenza all’irrogazione della sanzione alla Provincia territorialmente competente. Nel caso di specie, la avrebbe effettuato l’accertamento (delegando ad
il prelievo e l’analisi delle acque) tra il 9.7.2019 e il 30.5.2022, quind i in data antecedente alla vigenza della L.R. n. 32/2022.
Da ultimo, l’appellante principale ha riproposto le argomentazioni avverso i motivi di ricorso ritenuti assorbiti in prime cure, deducendo la legittimità nel merito
delle ordinanze impugnate, sull’assunto che l’ quale unico gestore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE autorizzato allo scarico delle acque reflue degli impianti di depurazione, ha l’obbligo di monitorare gli allacci alla rete fognaria, per evitare immissioni anomale ed interdire lo scarico, nel rispetto dei limiti previsti dalla tab. 4 all. 5 del D.Lgs. 152/06, pena l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal T.U. Ambiente, rispetto alle quali non assume alcun rilievo il titolo di imputazione soggettiva. Contr
IV. Con il primo motivo di appello incidentale , rubricato ‘ Error in iudicando. Sulla erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 135 del d.lgs. n. 152/2006, dell’art. 97 e dell’art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione, unitamente all’art. 118 Cost., nonché dell’art. 1 della legge n. 689 del 1981’ , si censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha erroneamente ritenuto che la Regione potesse delegare alla l’adozione di provvedimenti sanzionatori in materia di tutela delle acque, siccome resa in violazione dell’art. 135 del d.lgs. n. 152/2006, che ha escluso il potere delle Regioni di delegare ad altri enti la propria potestà sanzionatoria in materia di tutela delle acque.
La tesi sostenuta dall’appellante si fonda su una interpretazione dell’art. 135 costituzionalmente orientata, oltre che sistematica rispetto all’intero D.Lgs. 152/2006 e diacronica rispetto al previgente art. 56, che disciplinava la medesima materia. Richi amata la disposizione di cui all’art. 135, comma 1, d.lgs. n. 152/2006 (‘ in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede , con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall’articolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità ‘ ), l’appellante deduce che per ‘ legge’ dovrebbe intendersi la legge statale :
-stante l’appartenenza della materia ambiente al novero delle materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. s) Cost., da leggersi congiuntamente all’art. 118 Cost.;
avendo riguardo alla terminologia utilizzata nella formulazione delle disposizioni del D.lgs. 152/2006, atteso che quando il legislatore ha inteso riferirsi alla legge regionale, lo ha specificato espressamente (come nell’art. 288, comma 6), utilizzando per il resto il solo sostantivo legge per riferirsi alla legge statale;
ancora, avendo riguardo alla terminologia utilizzata nella formulazione delle disposizioni del D.lgs. 152/2006, atteso che quando il legislatore ha inteso attribuire il potere sanzionatorio a enti diversi dalle Regioni, lo ha fatto expressis verbis , come nel caso del comune citato dall’art. 152 e 133, comma 8;
-infine, considerando che l’entrata in vigore dell’art. 135 del d.lgs. n. 152/2006 ha comportato la contestuale soppressione dell’inciso ‘salvo diversa disposizione delle regioni o delle province autonome’ (presente nel previgente art. 56 del d.lgs. n. 152/1999, disposizione omologa all’art. 135); la mancata riproposizione della formulazione delegatoria nell’art. 135, quindi, precluderebbe alle Regioni il potere di derogare i criteri di attribuzione della potestà sanzionatoria, delegandola ad altri enti.
V. In subordine, l’appellante incidentale solleva ‘Questione di legittimità costituzionale per violazione e falsa applicazione dell’art. 117, comma 2, lett. s) e dell’art. 118 Cost. Violazione del principio di legalità e del principio tipicità. Istanza di rimessione della questione di legittimità costituzionale, data la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione’ rispetto alle avverse interpretazione e applicazione dell’art. 28, comma 1, lett. h), L. R. Puglia n. 17 del 2000, siccome contrarie agli artt. 117, comma 2, lett. s) e 118 Cost.
In proposito, AQP richiama la sentenza n. 189 del 7.10.2021 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 6, II comma, lett. b) e c), della L.R. Lazio n. 27/1998 nella parte in cui alloca le competenze autorizzative in capo ai Comuni, nonostante il contrario tenore dell’art. 196, I comma, lett. d) ed e), del codice dell’ambiente, che assegna esclusivamente alle Regioni le predette competenze autorizzative ( in termini s le successive sentenze Corte cost. n. 16/2023 e n. 2/2024). La pronuncia, resa in materia di rifiuti, sarebbe estensibile anche al caso di specie relativo alla materia di tutela delle acque, siccome entrambe disciplinate dal d.lgs. n. 152/2006, recante l ‘attuazione della normativa europea a tutela dell’ambiente.
VI. In ulteriore subordine, con motivo rubricato ‘ Error in procedendo . Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 689/1981, congiuntamente all’art. 112 c.p.c.’ , l’appellante incidentale contesta nel merito il presupposto delle sanzioni irrogate tramite le ordinanze nn. 166, 167, 170, 171, 178 e 179/2023, ribadendo che la presenza di un elevato tasso di cloruri nelle acque non è riconducibile a una mala gestio dell’ giacché tali sostanze non sono usate nel processo di depurazione, né sono filtrabili dall’attuale sistema depurativo, sicché la loro presenza nell’effluente dell’impianto è il risultato di un arrivo massivo attraverso la rete di fognatura dinami ca Contr dell’abitato, come desumibile dalle note della nn. 7287/20, 10983/20 e 10994/20, versate in atti in prime cure.
VII. L’atto d’appello principale proposto dalla è fondato nei termini che si diranno; di contro, l’appello incidentale è privo di fondamento. In accoglimento dell’appello principale e a confutazione di quello incidentale, le potestà trattate
questioni poste da ambo le parti relativamente alla sussistenza della sanzionatoria vantata dalla possono essere congiuntamente:
-l’interpretazione dell’art. 132 del D.Lgs. n. 152/2006 proposta da contraddice la granitica giurisprudenza costituzionale e di legittimità che ha sempre fatto salvo il potere delle Regioni di delegare la potestà sanzionatoria agli enti locali per il tramite della legge regionale: ‘come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 380 del 2007), il testo novellato dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione – che attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva sulla “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e dei beni culturali” – configura una competenza statale sovente connessa ed intrecciata inestricabilmente con altri interessi e competenze regionali concorrenti ; la tutela dell’ambiente – inteso come valore costituzionalmente protetto – delinea, infatti, una sorta di competenza trasversale in ordine alla quale si manifestano competenze diverse anche regionali che si muovono nel quadro degli standard di tutela uniformi stabiliti sull’intero territorio nazionale da parte dello Stato; non c’è violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), e neppure dell’art. 118, primo e secondo comma, Cost. allorquando la Regione delega alle Province il relativo potere autorizzatorio , in quanto la stessa delega non risulta lesiva di alcun principio costituzionale ed anzi è coerente con il principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, posto che ciascuna Regione è abilitata a determinare, in conformità al proprio ordinamento, le funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale, provvedendo contestualmente a conferire le altre agli enti locali . Contr
Inoltre, non può ritenersi di per sé risolutivo il differente tenore normativo dell’art. 56 del d.lgs. n. 152 del 1999 rispetto a quanto invece dettato dall’art. 135 del d.lgs. n. 152 del 2006, in relazione all’omessa riproduzione in quest’ultimo della salvezza delle attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità, avendo la stessa Corte costituzionale (Corte Cost. n. 33 del 2016) dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge della n. 11 del 2012, attributiva
alle Province del potere di irrogare sanzioni amministrative in materia ambientale . Va sottolineato lo stesso tenore testuale dell’art. 135 comma 1, nella parte in cui, pur non ripetendo l’inciso del previgente art. 56 del d.lgs. n. 152 del 1999, contiene la clausola di salvezza ” fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità” . Tale clausola di salvaguardia conserva la distribuzione delle attribuzioni amministrative sanzionatorie a diversi livelli ed impedisce di ritenere che il legislatore abbia inteso introdurre un principio inderogabile di competenza regionale nell’applicazione delle sanzioni amministrative in materia di inquinamento RAGIONE_SOCIALE ‘ (cfr., ex multiis, Cass. Civ. n. 4459/2020);
-tanto premesso sulla legittimità della delega del potere sanzionatorio dalle Regioni alle Province, si rileva che il caso di specie al momento dell’adozione delle ordinanze -ingiunzioni (il 19.7.2023 e il 31.07.2023 ) risultava regolato -giusta applicazione del principio tempus regit actum -dall’art. 7 L. R. n. 32/2022 che, abrogando le lettere h) e i) dell’art. 28 L.R. 17/2000, a far data dall’1.1.2023 ha restituito alla Regione il potere sanzionatorio precedentemente delegato in materia di tutela delle acque, senza dettare alcuna disposizione transitoria;
-tuttavia, al momento della presente decisione, è sopravvenuta una diversa disciplina normativa con funzione di interpretazione autentica e conseguente applicazione retroattiva, che ha colmato il precedente vuoto normativo sul regime transitorio da applicare al nuovo assetto delle competenze attribuite o trasferite dalla in tema di tutela delle acque. L’art. 43 della L.R. n. 7/2025 (in vigore dal 315.2025, ai sensi dell’art. 50 della stessa) ha stabilito che: <> ;
-il comma 2, lett. a) dell’art. 43 L.R. 7/2025, recante la descrizione di una fattispecie astratta identica a quella oggetto di causa, costituisce pertanto la disciplina del caso di specie, facendo salva la potestà sanzionatoria esercitata dalla Provincia di nel luglio del 2023 , sulla base di accertamenti istruttori svolti (per il tramite dell’RAGIONE_SOCIALE) tra il 2019 e il 2022 , cioè prima dell’entrata in vigore della L.R. 32/2022. Invero, le ordinanze nn. 166, 167, 168, 170, 171, 174, 178, 179 si riferiscono ad accertamenti effettuati rispettivamente il 4.11.2019, 1.10.2019, 30.5.2022, 9.7.2019, 9.8.2019, 18.2.2021, 8.10.2019, 24.2.2021;
-non v’è dubbio alcuno sulla applicabilità retroattiva della sopravvenuta L.R. n. 7/2025, giacché l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 11 delle Preleggi consente al legislatore nazionale e regionale di emanare norme aventi
efficacia retroattiva, purché la retroattività sia giustificata sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente protetti. Nella specie, il legislatore regionale è intervenuto con l’evidente fine di colmare il precedente vuoto normativo sul regime transitorio (a causa del quale si sono incardinate numerose controversie sull’incompetenza sanzionatoria delle Province e Città metropolitane pugliesi dal 2023) e fornire una disciplina uniforme, al fine di evitare che casi analoghi trovino soluzioni giurisprudenziali differenti; vieppiù, il legislatore si è astenuto da interventi sulla struttura dell’illecito o sulla sanzione, così scongiurando qualsiasi possibile incidenza su interessi costituzionalmente tutelati.
VIII. Accolto l’appello principale e disattesi i motivi di appello incidentale (ivi compresa la questione di legittimità costituzionale per non manifesta fondatezza), e risolta dunque la questione pregiudiziale della competenza sanzionatoria della , oc corre procedersi all’esame della contestazione nel merito dell’accertamento e alla sussistenza dei presupposti per l’irrogazione delle sanzioni nn. 166, 167, 170, 171, 178 e 179 , sollevata da Contr
A ben vedere, anche tale doglianza è infondata.
Le considerazioni sulla provenienza dei cloruri sono inconferenti, giacché in ogni caso l’ -quale unico gestore del RAGIONE_SOCIALE autorizzato dalla Provincia di Lecce -è vincolato a scaricare le acque reflue dell’impianto di depurazione e a monitorare gli allacci alla rete fognaria nel rispetto dei limiti previsti dalla tab. 4 all. 5 del Testo Unico Ambiente (la cui mancata osservanza comporta ex lege l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dallo stesso Testo Unico), adempiendo alle prescrizioni dettagliatamente descritte dalle determine (cui si rinvia per relationem ) D.D. n. 402-2020 (Taurisano) e n. 38-2019 (Zollino) e n. 105-2017 (Maglie), D.D. n. 2311-2011 (Salice Salentino) e n. 862-2011 (Carpignano Salentino). Contr
Pertanto -premesso che in ogni caso le sanzioni amministrative sono irrogabili a titolo di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente la suitas della conAVV_NOTAIOa illecita, con conseguente inconferenza delle argomentazioni svolte da sulla propria diligenza -è accertato e incontestato che l’ unico gestore dell’impianto di depurazione dei Comuni di Taurisano, Zollino, Salice Salentino, Maglie e Carpignano Salentino, dunque unico possibile responsabile, abbia violato l’obbligo di monitorare gli allacci Contr Contr per evitare immissioni anomale ed interdire lo scarico, evitando l’afflusso di acque che alterano il processo depurativo.
IX. In ragione dell’integrale riforma della sentenza di primo grado (che giustifica la pronuncia del giudice dell’appello sulle spese di entrambi i gradi di giudizio, in ragione del complessivo esito della lite) e in applicazione del principio della soccombenza, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio sono poste a carico dell’
(risultata interamente soccombente) in favore della . Le stesse sono liquidate come da dispositivo, applicando i parametri minimi previsti dal DM 55/2014 (aggiornato al DM 147/2022), tenuto altresì conto della modularità delle questioni proposte in altrettante cause analoghe e, quindi, dell’identità degli scritti difensivi. Sul compenso è dovuto il 23,80% a titolo di oneri contributivi, in luogo di IVA e CAP, essendo stata la Provincia rappresentata da difensori appartenenti all’ufficio legale dell’ente (SS.UU. n. 3592/2023).
X. Si dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione incidentale, ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , d.p.r. n. 115/02 per il pagamento a carico dell’appellante incidentale di un’ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello principale proposto dalla e rigetta l’appello incidentale proposto da e, per l’effetto, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Lecce n. 3204/2024 pubblicata il 15.10.2024, così provvede:
rigetta l’opposizione proposta dall’ con ricorso depositato il 27.09.2023;
2. conferma le ordinanze n. 166, 167, 168, 170 e 171 del 19.07.2023 e le n.174, 178 e 179 del 31.07.2023 emesse dal del RAGIONE_SOCIALE Tutela
e notificate all’
d) condanna al pagamento di spese e compensi di lite di ambo i gradi in favore della per un ammontare complessivo di € 5.446,00 (di cui € 2.540 per il primo grado ed euro 3.261 per l’appello, di cui € 2.906 per compensi ed € 355 per spese), maggiorato del 23,80% a titoli di oneri contributivi a termini di legge;
dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all’art.13, comma 1 -quater , d.p.r. n. 115/02 per il pagamento a carico
dell’appellante incidentale di un’ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l’impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio dell’08.01.2026
Il Presidente Dott.ssa NOME COGNOME