Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 276 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 276 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15018/2025 R.G. proposto da :
TRALICCI NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE VENEZIA n. 448/2025 pubblicata il 03/06/2025.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
il Tribunale di Venezia ha rigettato l’eccezione di incompetenza per valore e per territorio sollevata dagli odierni ricorrenti nel procedimento a quo e ha deciso la causa nel merito rigettando le opposizioni ai decreti ingiuntivi nn.769/2024 e 716/2024;
nel procedimento a quo l’RAGIONE_SOCIALE ha fatto valere la pretesa alla restituzione di parte delle spese di lite pagate agli avvocati COGNOME e COGNOME -nella qualità di procuratori alle liti di NOME COGNOME dichiaratisi antistatari -in esecuzione della sentenza n.394/2011 del Tribunale di Venezia, riformata anche in punto liquidazione delle spese a beneficio dei procuratori antistatari dalla sentenza n.463/2015 della Corte d’appello di Venezia;
avverso la sentenza del Tribunale di Venezia gli avvocati COGNOME COGNOME propongono regolamento facoltativo di competenza, con ricorso affidato a due motivi;
il Pubblico ministero, nella memoria depositata il 20/10/2025 ha concluso per l’accoglimento del ricorso con la declaratoria della competenza per valore del giudice di pace;
al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE
con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt.7, 18, 19, 28, 38, 413 e 444 cod. proc. civ., con riferimento alla eccezione di incompetenza per valore già sollevata avanti al Tribunale di Venezia;
deducono la competenza per valore del Giudice di pace, in ragione della somma pretesa in restituzione dall’RAGIONE_SOCIALE pari ad euro 1.907,89, non rientrando la controversia nella competenza funzionale del Giudice del lavoro ex art.442 cod. proc. civ.;
con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt.413 e 414 cod. proc. civ., 1182 cod. civ., con riferimento alla eccezione di incompetenza per territorio già sollevata avanti al Tribunale di Venezia;
deducono la competenza per territorio del Giudice del lavoro nel cui circondario si trova la loro residenza, e/o del Giudice del lavoro nel cui circondario si trova la sede RAGIONE_SOCIALE, stante la liquidità dell’obbligazione;
nell’ordine logico delle questioni sollevate dalle parti ricorrenti occorre in primo luogo affrontare quelle relative alla competenza per materia e per valore (primo motivo), in quanto pregiudiziale rispetto alla determinazione del giudice competente per territorio (secondo motivo);
con riferimento alla competenza per materia e per valore, secondo il costante orientamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, il credito del difensore distrattario delle spese di lite -riconosciuto in un titolo per crediti di lavoro -non condivide la natura di quello oggetto del titolo ed è pertanto soggetto al rito ordinario, e non alle disposizioni speciali in materia di rito lavoro (Cass. 16/05/2018 n.12035);
il giudice a quo ha errato nel ritenere la competenza funzionale del Giudice del lavoro in ragione della natura del credito oggetto della statuizione del Tribunale di Venezia, in funzione di Giudice del lavoro;
la competenza per valore quindi al Giudice di Pace, giusta la disposizione generale e residuale dettata dall’art.7 cod. proc. civ., non risultando la causa di competenza del giudice del lavoro;
con riferimento alla competenza per territorio, e dunque alla individuazione del Giudice di Pace competente per territorio, si intende dare continuità all’orientamento secondo il quale «il credito restitutorio che nasce in esito al giudizio, in relazione alle somme corrisposte in base a sentenza di merito successivamente riformata
o cassata (art. 389 c.p.c.), trova titolo per l’appunto nella sentenza di riforma o di cassazione ed ha per oggetto la identica somma -già determinata nell’importo dalla sentenza riformata o cassata- che risulta essere stata effettivamente incassata dalla parte tenuta alla restituzione. In quanto tale il debito in questione riveste il carattere oggettivo “ab origine” della liquidità (le spese di lite sono determinate nel loro ammontare nelle sentenze di primo grado riformate; gli accessori di legge -Iva e Cpa- sono determinabili in base a meri calcoli aritmetici), non venendo in rilievo, ai fini della individuazione del Giudice territorialmente competente, eventuali contestazioni, mosse dalla parte convenuta in giudizio (nella specie dall’opponente-convenuto sostanziale), sia riferite all’ “an” che al “quantum”» (Cass. 20/03/2019 n.7722);
l’applicazione dei fori concorrenti di cui all’art. 20 cod. proc. civ., cioè del foro dell’insorgenza dell’obbligazione e del forum destinatae solutionis e, quindi, delle norme sostanziali che a tale fine vengono in rilievo (come l’art. 1182 cod. civ. per il luogo di adempimento dell’obbligazione), va fatta riferendosi non all’obbligazione di restituzione dell’indebito in quanto tale, bensì all’obbligazione in esecuzione della quale venne eseguita la prestazione indebita e, pertanto, il foro dell’insorgenza è quello in cui sorse il rapporto obbligatorio, la cui inesistenza oggettiva o soggettiva si chiede di accertare, mentre il foro dell’adempimento è quello in cui avrebbe dovuto essere adempiuta l’obbligazione che si assume indebita in quanto eseguita in esecuzione di quel rapporto (Cass. 12/10/2015 n. 20391);
avuto riguardo a quanto prospettato dalle parti ricorrenti ─ rilevante ex art.38 ultimo comma cod. proc. civ. ─ la competenza per territorio viene determinata con riferimento al forum destinatae solutionis ex art. 20 cod. proc. civ., da individuarsi nella sede legale dell’RAGIONE_SOCIALE, in Roma (cfr. la pag.9 del ricorso);
le spese del presente giudizio verranno regolate al definitivo;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Giudice di Pace di Roma. Ordina la riassunzione della causa avanti al giudice competente nei termini stabiliti dall’art.50 cod. proc. civ. Spese al definitivo.
Così deciso in Roma, il 28/11/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME