DECRETO TRIBUNALE DI FIRENZE – N. R.G. 00005057 2025 DEPOSITO MINUTA 30 07 2025 PUBBLICAZIONE 31 07 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.:
Dott.ssa NOME COGNOME Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME
Dott.ssa NOME COGNOME relatore
ha emesso il seguente
DECRETO
nel procedimento n. 5057/25 v.g. relativo al reclamo avverso il decreto emesso dal giudice delle successioni il 10-11.3.25, promosso da:
; – avv. NOME COGNOME
contro
e
;
– avv.
–
——————————-
Con ricorso depositato il
20.3.25 ha reclamato il
provvedimento con cui il 10-11.3.25 il Giudice delle Successioni aveva respinto la sua istanza di apposizione dei sigilli sui beni facenti parte dell’eredità relitta da
che ne aveva disposto mediante testamenti olografi in suo favore, e successivamente mediante testamento pubblico già oggetto di annullamento per incapacità naturale con sentenza di primo grado impugnata; ha contestato il difetto di legittimazione attiva ritenuto dal giudice delle successioni, sulla base della sua rinuncia all’eredità manifestata formalmente rispetto alla chiamata contenuta nel testamento pubblico, evidenziando che in virtù dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado
che aveva già annullato il suddetto testamento doveva ritenersi tamquam non esset la sua rinuncia per venir meno della chiamata;
i resistenti, cugini del de cuius hanno contestato quanto dedotto in reclamo invocando la legittimità del provvedimento assunto dal giudice delle successioni;
a seguito del rilievo d’ufficio della questione di incompetenza del Tribunale a decidere i reclami avverso i provvedimenti del giudice delle successioni, le parti hanno depositato note scritte, sostenendo la reclamante la competenza del Tribunale, e chiedendo le altre parti la declaratoria di incompetenza, con inammissibilità del reclamo e condanna alle spese;
ritenuto di confermare l’orientamento prevalente della Suprema Corte alla luce del quale contro i provvedimenti emessi in camera di consiglio dal Tribunale anche in composizione monocratica è ammesso reclamo davanti alla Corte d’Appello in virtù della prev isione di cui all’art. 739 I co. ultimo periodo c.p.c. (Cass. Sez. 6 -2, ordinanza n. 6231 del 2.3.23). Si legge sul punto che tale soluzione interpretativa è ‘ certamente più conforme al dettato normativo, atteso che il secondo periodo del I comma dell’art. 739 c.p.c. non distingue tra decisioni monocratiche e collegiali del Tribunale. Secondo questa Suprema corte la diversa opinione, «secondo cui il principio dettato dall’art. 739 c.p.c. in ordine alla competenza della corte d’appello relativamente ai provvedimenti del tribunale riguarda soltanto i provvedimenti collegiali, vigendo per i provvedimenti camerali del giudice singolo del tribunale il diverso principio della competenza del collegio del medesimo tribunale, urta, sul piano esegetico, con il tenore letterale della norma da ultimo citata, là dove questa prevede il reclamo innanzi alla corte d’appello con la sola eccezione dei decreti del giudice tutelare, mentre, del resto, neppure gioverebbe il richiamo vuoi a numerose disposizioni relative ad ipotesi tipiche (art. 749 c.p.c.; art. 825 c.p.c.;. art. 126 del regio decreto 28 marzo 1929, n.499), le quali, siccome eccezionali, non possono essere oggetto di applicazione analogica ‘; in tal senso, peraltro, si era già espressa la Suprema Corte nell’ambito di un’evoluzione giurisprudenziale contraria a pregresse pronunce (Cass. Sez. 2, sentenza n. 5274 del 10.3.06); e più volte la giurisprudenza di merito anche di questo Tribunale (decreto n. 1310/23 del 22.6.23; n. 907/25 del 24.4.25) e della Corte di Appello di Firenze (decreto n. 51043 del 30.11.18);
considerato che appare priva di fondamento giuridico e non argomentata la deduzione del reclamante secondo cui: ‘ Tra le competenze del giudice tutelare vi è anche quella in materia successoria ‘ da cui deriverebbe la reclamabilità davanti al Tribunale collegiale anche dei decreti in materia successoria;
rilevato, infine, che non vi sono ragioni per escludere l’applicabilità della traslatio iudicii al giudice competente, come invocato dal si legge infatti nell’ordinanza n. 6231 emessa dalla Corte di Cassazione il 2.3.23, sopra citata: ‘ Invero, secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 18121 del2016; Cass. n. 8155 del2018), dal quale non vi è motivo per discostarsi, l’appello proposto davanti ad un giudice diverso, per territorio o grado, da quello indicato dall’art. 341 c.p.c. non determina l’inammissibilità dell’impugnazione, ma è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della translatio iudicii. ‘;
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, dichiara l’incompetenza a favore della Corte di Appello; termini di legge per la riassunzione.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 30 luglio 2025
Il Giudice La Presidente
dott.ssa NOME COGNOME dott.ssa NOME COGNOME