Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10325 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10325 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/04/2024
sul ricorso 6635/2023 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata presso l’AVV_NOTAIO, dal quale è rappres. e difesa, per procura speciale in atti;
-ricorrente –
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso gli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME , dai quali è rappres. e difesa, per procura speciale in atti;
-resistente- avverso l’ ordinanza del Tribunale di Salerno, pubblicata in data 16.02.2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30.01.2024 dal Cons. rel., AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME, a seguito della trasformazione della RAGIONE_SOCIALE -di cui era socia- in RAGIONE_SOCIALE, avendo comunicato il proprio recesso dalla società trasformata, chiedeva la liquidazione della propria quota.
Su ricorso della COGNOME, il Tribunale di Salerno, in data 21.6.22, ha emesso, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, decreto ingiuntivo per euro 2.095.250,00.
La suddetta società ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo.
Con ordinanza del 16.2.23, il Tribunale di Salerno ha accolto l’eccezione dell’opponente, dichiarando la propria incompetenza, per essere invece competente la sezione specializzata per le imprese del Tribunale di Napoli, affermando che: il diritto alla liquidazione della quota societaria era sorto all’esito della trasformazione, ormai consolidatasi in ragione dell’iscrizione della relativa decisione nel registro delle imprese, ex art. 2500, c.3, c.c.; l’esercizio del diritto di recesso era inter venuto successivamente alla suddetta iscrizione.
Avverso la suddetta ordinanza, NOME COGNOME propone ricorso per regolamento di competenza, affidato a due motivi, illustrato da memoria.
RAGIONE_SOCIALE deposita memoria difensiva.
Il Procuratore Generale deposita requisitoria, chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO CHE
Con il primo motivo la ricorrente denunzia l’erronea applicazione dell’art. 2500 c.c., nel senso che , avendo perso la qualità di socia della RAGIONE_SOCIALE dall’esercizio del diritto di recesso , era di conseguenza divenuta creditrice della società per la liquidazione della quota,
deducendone l’insussistenza della competenza del Tribunale per le imprese.
Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 3, c.2, d.lgs. n. 168/03, in quanto la causa in questione non è una lite tra soci, ma tra un exsocio e la società trasformata.
I due motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono fondati.
La causa , nel corso della quale è stata sollevata l’eccezione d’incompetenza in questione, ha per oggetto il diritto alla liquidazione della quota della ricorrente, a seguito del recesso nei confronti della società ormai trasformata, per il che non viene certamente in rilievo una controversia afferente ad un rapporto sociale, ex art. 3 del d.lgs. n. 168/2003.
Ed invero, in tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, nelle controversie relative alle partecipazioni sociali o ai “diritti inerenti” a queste ultime, di cui all’art. 3, commi 2, lett. b), e 3, del d.lgs. n. 168 del 2003, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. n. 1 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 27 del 2012, detta competenza si determina in relazione all’oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi , per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio (Cass, 22149/2020).
Orbene, va rilevato che – nel caso di specie – la socia è receduta dalla società dopo la trasformazione di questa da società di persona (RAGIONE_SOCIALE a società RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), il che ha indotto il Tribunale di Salerno a ritenere che la competenza per la controversia relativa alla liquidazione della quota – richiesta con decreto ingiuntivo – fosse ormai
attribuita alla competenza del Tribunale delle imprese di Napoli. E tuttavia, il Tribunale non ha tenuto conto che, nella specie, la causa petendi dell’azione non è ancorata al rapporto societario o alle partecipazioni sociali, ma ad un mero diritto di credito alla liquidazione della quota, cui, peraltro, il medesimo Tribunale si era ritenuto competente nell’emettere il decreto ingiuntivo.
In tal senso, va osservato che il recesso da una società di persone è un atto unilaterale recettizio e, pertanto, la liquidazione della quota non è una condizione sospensiva del medesimo, ma un effetto stabilito dalla legge, con la conseguenza che il socio, una volta comunicato il recesso alla società, perde lo status socii nonché il diritto agli utili, anche se non ha ancora ottenuto la liquidazione della quota (Cass. 21036/2017). Con la perdita del predetto status , nessun rapporto societario, cui ancorare la competenza del Tribunale delle imprese è, dunque, ravvisabile, tanto più che la società è stata posta in liquidazione, con conseguente unico scopo di liquidare le posizioni debitorie pendenti, tra le quali quella conseguente al recesso della socia.
Per quanto esposto, in accoglimento del ricorso, l’ordinanza impugnata va cassata, dichiarando la competenza del Tribunale di Salerno. Il regime delle spese va regolato in sede di decisione della causa.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata, e dichiara il Tribunale di Salerno giudice competente a decidere la causa. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2024.