Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2816 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2816 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 30/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza N. 6455/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO , che la rappresenta e difende con l’ AVV_NOTAIO, come da procura allegata al ricorso
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE
-intimati -emessa dal Tribunale di Roma, nel procedimento avverso l ‘ordinanza iscritto al N. 1113/2022 R.G., depositata in data 18.2.2023;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 28.11.2023 dal AVV_NOTAIO relatore AVV_NOTAIO COGNOME.
Rilevato che
la RAGIONE_SOCIALE ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la RAGIONE_SOCIALE, nonché NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE, esponendo che in data 15.06.2021, alle ore 11,00 circa, in Olbia, sulla strada OlbiaINDIRIZZOGolfo Aranci, la Range Rover Evoque tg TARGA_VEICOLO, di proprietà dell’attrice e condotta da NOME COGNOME è stata urtata dal furgone Opel Vivaro Van tg TARGA_VEICOLO di proprietà della predetta RAGIONE_SOCIALE , condotto dal COGNOME, riportando gravi danni, come da preventivo allegato, che hanno altresì comp ortato l’inutilizzabilità del mezzo; ha quindi chiesto la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, in misura da determinarsi in corso di causa o nella diversa – maggiore o minore – ritenuta di giustizia, salva ulteriore e più compiuta specificazione all’esito della espletanda CTU; ha anche chiesto la condanna dei convenuti in solido al risarcimento degli ulteriori danni per fermo tecnico e svalutazione commerciale della vettura (da sommarsi ai danni materiali) nella misura da precisarsi in corso di causa e/o emergente dagli atti della stessa, anche con prudente apprezzamento equitativo;
c ostituitasi la Compagnia e decidendo sull’eccezione di incompetenza per valore e per territorio da questa sollevata, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 21.2.2023, l’ha accolta limitatamente alla prima, rilevando che il valore della causa non è indeterminabile, non trattandosi cioè di
N. 6455/23 R.G.
causa il cui valore non può essere determinato, e considerando che il valore è inferiore alla soglia minima della competenza del Tribunale: ha conseguentemente dichiarato la competenza per valore del Giudice di pace di Roma;
Considerato che
avverso detta sentenza, propone regolamento di competenza la società attrice, sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria; le intimate non hanno svolto difese;
il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso;
c on l’unico motivo la ricorrente lamenta l’erroneità della decisione del Tribunale di Roma, giacché il valore della causa è nella specie indeterminato, tenuto anche conto della natura di condanna generica della domanda giudiziale proposta, nonché dell’irril evanza del valore fiscale correlato alla controversia, come dichiarato;
Ritenuto che
il ricorso appare fondato;
Considerato che
n ella sostanza, la ricorrente ha allegato all’atto introduttivo un preventivo di € 9. 408,01, e poi ha pure avanzato una ulteriore domanda risarcitoria (relativa al danno da fermo tecnico e da svalutazione commerciale della vettura, collegata alla pretesa ‘ impossibilità di svolgere gli scopi sociali previsti dallo statuto della RAGIONE_SOCIALE ‘ ), senza
fornire elementi di valutazione, ma rimettendosi all ‘apprezzamento equitativo del giudice;
pertanto, premesso che -ai sensi dell’art. 7, comma 2, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis in materia di circolazione stradale la competenza del giudice di pace è di tipo misto (v. Cass. n. 5032 e 5033/2000), per materia con limite di valore (al tempo, € 20.000,00) , nella specie l’odierna ricorrente ha adito il Tribunale, nella sostanza cumulando, ex art. 10, comma 2, c.p.c., la domanda di valore determinato con quella di valore indeterminato e, dunque, presumibilmente riferita alla competenza per valore del giudice adito, ai sensi dell’art. 14 , comma 1, secondo periodo, c.p.c.;
è dunque applicabile il principio già affermato da Cass. n. 9439/2000, secondo cui ‘ L’art. 38, primo comma cod.proc.civ., ove prevede che l’incompetenza per valore è rilevata anche d’ufficio non oltre la prima udienza, non può trovare applicazione nell’ipotesi in cui la causa sia relativa a somme di denaro e la somma richiesta rientri, in astratto o per espressa determinazione fatta dall’attore o in virtù della presunzione di cui all’art. 14 cod. proc. civ., nella competenza del giudice adito. È infatti irrilevante ai fini della determinazione della competenza che la pretesa sia “prima facie” infondata, o che gli elementi offerti al giudice siano tali da non poter mai giustificare una pronunzia nei termini richiesti, atteso che in tale evenienza il giudice deve, eventualmente, rigettare la domanda, o accoglierla nei limiti in cui risulti fondata, ma non può dichiararsi incompetente “ratione valoris” (la S.C. ha affermato il principio
in un caso in cui il giudice adito con una domanda di risarcimento dei danni prodotti dalla circolazione stradale aveva ritenuto la propria incompetenza per valore, considerando che l’eventuale fondatezza della domanda non potesse, comunque, nel quantum raggiungere la soglia del valore di competenza del giudice adito) ‘;
nel citato arresto, la Corte condivisibilmente evidenzia che la facoltà riconosciuta dall’art. 14, comma 2, c.p.c., al convenuto di contestare il valore, ai fini della valutazione sulla competenza, concerne soltanto le controversia aventi ad oggetto beni mobili, non anche quelle aventi ad oggetto somme di denaro, in tal senso dunque dovendo circoscriversi la rilevanza -ai fini che qui occupano -della distinzione tra causa di valore indeterminato, ma determinabile, e causa di valore tout court indetermina to e non determinabile, su cui si soffermano sia l’ordinanza qui impugnata che la stessa requisitoria del P.G.;
e del resto, ancor di recente, è stato pure affermato che ‘ Ai fini dell’individuazione del giudice competente per valore, la domanda avente ad oggetto il pagamento di una somma determinata ovvero, in alternativa, di quella “maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia” si risolve nella mancata indicazione della somma stessa, dovendosi conseguentemente presumere rientrante nella competenza del giudice adito, ai sensi dell’art. 14, comma 1, c.p.c. ‘ (Cass. n. 3142/2023);
la statuizione del Tribunale capitolino, dunque, si palesa erronea, essendosi declinata la propria competenza per valore, benché invece sussistente , posto che l’attrice aveva cumulato una domanda con valore
N. 6455/23 R.G.
determinato ed altra domanda indeterminata, rientrante nella sfera di competenza del giudice superiore;
le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;
Q. M.
la Corte dichiara la competenza del Tribunale di Roma, assegnando per