Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32171 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32171 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/12/2025
Oggetto:
regolamento
di
competenza.
O R D I N A N Z A
sul ricorso per regolamento di competenza n. 6690/25, proposto da
-) RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-) COGNOME NOME , domiciliata ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difesa dall’AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
– controricorrente –
avverso la sentenza del Tribunale di Roma 25 febbraio 2025 n. 3093; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025 dal AVV_NOTAIO;
viste le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Roma;
FATTI DI CAUSA
Nel 2024 la società RAGIONE_SOCIALE (che in seguito muterà la propria struttura sociale in s.r.l.) ricorse al Tribunale di Roma chiedendo che fosse ordinato a NOME COGNOME di:
-) restituire alla EMAIL il distributore automatico (non è dato sapere di cosa ) marca AM modello ‘ Wall Light Bull ‘, già concesso in locazione a NOME COGNOME;
-) condannare NOME COGNOME al pagamento dei canoni di locazione scaduti e non pagati, per l’importo complessivo di euro 1.433,50.
Il Tribunale di Roma con decreto ingiuntivo 10.5.2024 n. 6027 provvide in conformità.
NOME COGNOME propose opposizione al decreto ingiuntivo.
Dedusse, in sostanza, di essere incorsa in un error in negotio (credette di avere stipulato un contratto di vendita e non di locazione), errore che fu capziosamente indotto dal fornitore del bene.
Con provvedimento qualificato ‘sentenza’ del 25.2.2025, n. 3093, il Tribunale di Roma ha declinato la propria competenza per valore, ritenendo sussistente la competenza del Giudice di pace.
Il Tribunale ha ritenuto che il bene del quale era chiesta la restituzione, in considerazione della sua vetustà, ‘non poteva più avere’ il valore commerciale indicato nel contratto stipulato nove anni prima (2016), ovvero euro 17.622,42.
Avverso il suddetto provvedimento ha proposto regolamento di competenza la Self24HEMAIL.
NOME COGNOME ha resistito all’impugnazione e depositato memoria. La Procura AVV_NOTAIO ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Roma.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
A fondamento della propria impugnazione la EMAIL ha dedotto che:
il rilievo officioso dell’incompetenza per valore fu tardivo, in quanto non avvenuto col decreto di cui all’art. 171 -bis c.p.c.;
NOME COGNOME non contestò tempestivamente il valore indicato e dichiarato dalla RAGIONE_SOCIALE nei propri atti;
ai fini della determinazione della competenza ratione valoris era irrilevante il valore della causa indicato dalla EMAIL ai fini del pagamento del contributo unificato;
in altre decisioni pronunciate dal medesimo Tribunale su analoga fattispecie l’eccezione di incompetenza per valore era stata rigettata .
La competenza ratione valoris spetta al Tribunale di Roma.
Va premesso che al presente giudizio non s’applica l’art. 38, terzo comma, c.p.c. nell’attuale versione (a norma del quale ‘ l ‘incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall’articolo 28 sono rilevate d’ufficio con il decreto previsto dall’articolo 171 -bis ‘ ).
Tale norma, infatti, è stata introdotta dall’art. 3, comma 1, lettera (a), del d. lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.
Vero è che l’art. 7, comma 1, del suddetto d. lgs. ha stabilito – con previsione distopica – che le norme ivi previste si applicano ‘ ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023 ‘.
Tuttavia nel caso di specie il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è stato introdotto quattro mesi prima che quella norma venisse ad esistenza, ed il decreto ex art. 171bis c.p.c. è stato adottato dodici giorni prima che il d. lgs. 164/24 fosse pubblicato sulla Gazzetta ufficiale (11.11.2024).
L’art. 38 c.p.c. come modificato dal d. lgs. 164/24, pertanto, è inapplicabile al presente giudizio.
Sarebbe, infatti, impensabile e contrario al canone della ragionevolezza (desumibile, come noto, dall’art. 3 Cost.) interpretare la norma nel senso che una decadenza processuale possa avverarsi in virtù d’una norma inesistente nel momento in cui maturò la preclusione.
Il rilievo officioso dell ‘ incompetenza per valore è comunque tardivo.
Nella prima udienza, celebrata il 7.1.2025, il Giudice monocratico adottò la seguente ordinanza: ‘ dato atto, ribadendo la propria perplessità sul valore della causa, rinvia la causa per il tentativo di conciliazione con comparizione personale delle parti all’udienza del 4 febbraio 2025 ore 12,00’ .
‘Manifestare perplessità’ su una certa questione è cosa ben diversa dal rilievo officioso dell’incompetenza.
La perplessità è una sospensione del giudizio non significativa e non decisiva. Né, ricorrendo ad essa, può consentirsi un effetto ‘prenotativo’ per una eventuale decisione di incompetenza.
Il codice infatti ammette sì che le questioni pregiudiziali di rito possano essere decise immediatamente od accantonate (art. 187, comma terzo, c.p.c.), ma sempre a condizione che quelle questioni siano entrate a far parte del dibattito processuale nei tempi e con le forme prescritte dal codice.
Nel caso di specie pertanto fu intempestivo il rilievo officioso dell’incompetenza per valore, sicché la relativa questione è ormai preclusa.
4.1. Reputa doveroso il Collegio far rilevare, ad abundantiam, che:
(a) la ‘ dichiarazione di valore ‘ compiuta dall’attore o dal ricorrente per decreto ingiuntivo, al fine del pagamento del contributo unificato, è una dichiarazione rilevante ai soli fini fiscali ( ex multis , Cass. Sez. 5, 11/05/2023, n. 12770);
(b) il valore d’una domanda avente ad oggetto beni mobili resta fissato ‘ anche agli effetti del merito’ in quello dichiarato dall’attore, se tale valore non venga contestato dal convenuto ‘ nella prima difesa’ (art. 14, secondo e terzo comma, c.p.c.).
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
P.q.m.
(-) dichiara la competenza del Tribunale di Roma;
(-) condanna NOME COGNOME alla rifusione in favore di RAGIONE_SOCIALE delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro
2.100, oltre 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 7 ottobre 2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)