Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25677 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25677 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3727/2024 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge;
-resistente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE di ROMA n. 11512/2023 depositata il 17/01/2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2025 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME con atto di pignoramento di crediti presso terzi, poi iscritto a RGE con il n. 19708/2011, notificato il 21.04.2011, agiva in via esecutiva nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A. per la somma di € 2.651,89 in forza della ordinanza di assegnazione del Tribunale di Roma del 13.06.2003 RGE 9399/2003.
Avverso detta esecuzione la banca esecutata proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c.
Il Giudice dell’esecuzione, in sede cautelare, sospendeva la procedura esecutiva e fissava termine per l’instaurazione del giudizio di merito.
Instaurato il giudizio di merito, il Giudice di Pace di Roma con sentenza n. 4110/2015 accoglieva l’opposizione spiegata da Intesa Sanpaolo S.p.A.
Avverso detta sentenza la COGNOME proponeva appello dinanzi il Tribunale di Roma che, con sentenza n. 13060/2018, in parziale accoglimento dell’appello ed in parziale riforma della sentenza gravata, così disponeva: «dichiara la sussistenza del diritto di NOME COGNOME a procedere all’esecuzione forzata nei confronti di spa Intesa limitatamente alla somma richiesta nel precetto per interessi legali sulla somma capitale di €. 1.801,65 con decorrenza dalla data di emissione dell’ordinanza».
La COGNOME, con ricorso del 12.11.2018, riassumeva la procedura esecutiva ai sensi dell’art. 627 c.p.c. in ragione del credito rideterminato dal Tribunale di Roma.
Avverso la suddetta esecuzione (riassunta) con ricorso ex art. 615 c.p.c. Intesa Sanpaolo S.p.A. spiegava nuova opposizione, eccependo in compensazione un proprio maggiore credito di € 3.118,24, fondato su sentenza n. 17671/2019 di questa Corte.
Il Giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 14.04.2021, accoglieva l’istanza cautelare e sospendeva l’esecuzione.
La COGNOME introduceva il giudizio di merito dinnanzi il Tribunale di Roma (RG 35701/2021).
Si costituiva RAGIONE_SOCIALE contestando la domanda e spiegando, in via preliminare, eccezione di incompetenza per valore del Giudice adito (Tribunale) in favore del Giudice di Pace di Roma.
Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 06.05.2022, accoglieva l’eccezione di incompetenza per valore , rimettendo il giudizio di merito dinanzi al Giudice di Pace di Roma.
Avverso detta ordinanza NOME COGNOME proponeva istanza per regolamento necessario di competenza.
Questa Corte, con ordinanza n. 2986/2023, annullava l’ordinanza del 06.05.2022 ai sensi dell’art. 383 co. 3 c.p.c. per difetto di litisconsorzio necessario coi terzi pignorati e rimetteva le parti dinnanzi al Tribunale di Roma, anche per le spese del procedimento.
La COGNOME, con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Roma, l’esecutata Intesa Sanpaolo S.p.A. e i terzi pignorati Poste Italiane S.p.A. e Banca d’Italia S.p.A., riproponendo le difese in precedenza spiegate e chiedendo, pure, accertarsi l’esistenza di un controcredito.
Incardinatosi il contraddittorio, il Tribunale, con ordinanza del 17 gennaio 2024, dichiarava la propria incompetenza per valore sulla controversia, appartenendo la stessa alla cognizione del giudice di pace e condannando la COGNOME al pagamento delle spese processuali (della fase e del giudizio di legittimità).
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso la COGNOME, chiedendo dichiararsi la competenza per valore del Tribunale di Roma.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria, senza rassegnare conclusioni.
Intesa San Paolo S.p.a. e la Banca d’Italia sono rimasti intimati.
Per l’adunanza del 12 marzo 2025 il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria con la quale – dopo aver richiamato le ordinanze n. 918/25, n. 1058/25, n. 4678/25, emesse ex art. 49 cod. proc. civ. da questa Corte – ha insistito nella declaratoria della competenza per valore del Tribunale di Roma a conoscere le opposizioni alle esecuzioni sovrapponibili alla presente, almeno in accoglimento del motivo secondo; ed ha insistito nella liquidazione delle spese di lite a favore del difensore antistatario.
Il Collegio ha disposto il rinvio del ricorso a nuovo ruolo, non essendovi prova della notifica nei confronti dei terzi pignorati.
Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale, rivedendo la propria posizione, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
La ricorrente ha depositato nuova memoria con la quale – dopo aver richiamato pure altre ordinanze emesse nelle more ex art. 49 cod. proc. civ. da questa Corte – ha insistito sulle già rassegnate conclusioni e, in particolare, sulla liquidazione delle spese di lite a favore del difensore antistatario, dovendosi il criterio della soccombenza essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riferimento all’esito finale della lite; e, al riguardo, ha formulato istanza di rimessione della questione alle Sezioni Unite.
La Corte si è riservato il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni dalla data della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME articola il ricorso in due motivi.
1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia l’illegittimità della pronuncia sulla competenza ex artt. 7, 10 e 35 c.p.c. , avendo il Tribunale <>, omettendo di considerare che essa ricorrente con l’atto introduttivo del giudizio di merito davanti al Tribunale di Roma aveva chiesto dichiararsi l’infondatezza dell’eccezione di compensazione, ex adverso svolta, nonché per far acclarare l’esistenza di un credito
attoreo maggiore di quello opposto in compensazione dalla banca e comunque per una somma superiore ad €. 5.100,00.
1.2. Con il secondo motivo la ricorrente prospetta « inammissibilità della pronuncia sull’eccezione di incompetenza ».
Sostiene l’impugnante la tardività della pronuncia di incompetenza per valore, siccome resa dopo la prima udienza di trattazione ex art. 183 cod. proc. civ., limite fissato dall’art. 38 cod. proc. civ..
Premesso che non rileva la verifica dell’effettiva trasmissione del fascicolo di ufficio del giudizio di merito, poiché questa Corte ha già a disposizione ogni elemento per decidere, il primo motivo è fondato.
Occorre premettere che questa Corte, con ordinanza n. 30581/2024 – dopo aver ribadito il principio (già affermato da Cass. n. 37581/2021) per cui, ai fini di quanto previsto dall’art. 17 c.p.c., occorre far esclusivo riferimento alla somma precettata, senza neppure tener conto dell’aumento della metà ex art. 546 c.p.c., nel caso di pignoramento presso terzi – ha affermato che l’opposizione con la quale si chiede accertarsi l’intervenuta compensazione (legale o, in subordine, giudiziale) tra l’importo precettato e credito derivante da altro titolo esecutivo assurge ad eccezione riconvenzionale rispetto alla pretesa della creditrice intimante ed opposta. Ed ha precisato che il criterio di cui all’art. 17 c.p.c., che attiene certamente alla competenza per valore in tema di esecuzione forzata, non disegna affatto un’ipotesi di competenza per materia o funzionale, sicché la sua applicazione non sfugge alla necessaria combinazione con la regola generale di cui all’art. 10, comma secondo, c.p.c., che disciplina il cumulo di domande proposte, nello stesso processo, nei confronti del medesimo soggetto, ai fini della competenza per valore.
Occorre aggiungere che a tale principio si è attenuta la successiva giurisprudenza di legittimità (cfr., con specifico riferimento agli odierni
ricorrenti, Cass. n. 918, n. 1058, n. 4678, n. 5774, n. 5797 e n. 7114/2025)
Disattendendo il suddetto principio, il giudice di merito nella sentenza impugnata:
da un lato, ha ritenuto che <>;
dall’altro, ha ritenuto che <>.
Occorre qui ribadire che l’eventuale pretestuosità della domanda ulteriore od accessoria (la cui proposizione è generalmente consentita al creditore convenuto in opposizione esecutiva) può rilevare ai fini dell’applicazione dell’art. 96 c.p.c., ma non può privare il giudice adito della potestà di esaminarla. Tanto è vero che questi, in caso di nullità dell’atto di dispiegamento di quella domanda (ai sensi dell’art. 164 c.p.c.), è munito non solo della potestà di conoscerla, ma financo della potestà di rilevarla per consentire alla parte di sanarla.
Ne consegue che, in conformità della richiesta della ricorrente, la sentenza impugnata deve essere cassata e deve essere affermata la competenza per valore del Tribunale di Roma a conoscere la controversia di cui alla narrativa che precede, in considerazione della natura e del contenuto delle contrapposte domande delle parti.
Il secondo motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo motivo: ciò che esime dalla verifica se il potere del giudice – che è, in ogni caso, temporalmente limitato solo nel momento del rilievo della questione e non quanto alla sua successiva decisione – sia stato esercitato alla prima occasione utile, una volta instaurato ritualmente il contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.
Le spese del presente regolamento di competenza possono essere compensate tra le parti.
Trattandosi di procedimento introdotto in primo grado successivamente all’ 11 dicembre 2014, si applica l’art. 92 comma 2 c.p.c. nella formulazione vigente (come modificato dall’art. 13 comma 1 del d.l. n. 132/2014, convertito nella legge n. 162/2014, applicabile dal 30 giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione), che pone il principio della compensazione (totale o parziale) delle spese processuali tra le parti, non solo in caso di soccombenza reciproca ovvero di assoluta novità delle questioni trattate ovvero di mutamenti della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ma anche (a seguito della sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale) nel caso in sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Orbene, nel caso di specie, le spese vengono compensate: sia in considerazione della novità della questione, atteso che l’ordinanza n. 30581/2024 di questa Corte – che ne ha chiarito i termini, risolvendola – è sopravvenuta all’introduzione del regolamento di competenza in esame; sia perché comunque il fatto che detta ordinanza n. 30581/2024 è sopravvenuta all’introduzione del regolamento costituisce grave ed eccezionale ragione di compensazione.
Al riguardo non può essere accolta la richiesta di rimessione alle Sezioni Unite sulla questione di diritto, sopra indicata, formulata in memoria dalla ricorrente sul presupposto di un <> tra sentenze di questa Corte, che hanno dato alla
questione risposta positiva (al riguardo, la ricorrente richiama Cass. n. 3422/71, n. 5373/03, n. 17351/10 e n. 18503/14), e le più recenti ordinanze, sempre di questa Corte, che alla questione avrebbero dato risposta negativa (al riguardo la ricorrente richiama le ordinanze n. 918/25, n. 1058/25, n. 4678/25 e n. 5774/25).
Invero, come è stato precisato da questa Corte (cfr. Cass. n. 13759/2025), <>.
P. Q. M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Roma, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente regolamento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione, in data 12 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME