ORDINANZA TRIBUNALE DI TRIESTE – N. R.G. 00004505 2025 DEPOSITO MINUTA 27 02 2026 PUBBLICAZIONE 02 03 2026
TRIBUNALE DI TRIESTE
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Trieste, in persona del AVV_NOTAIO, nella causa promossa
DA
, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
CONTRO
in persona del legale rappresentante
rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO;
– resistente –
pronuncia la seguente
ORDINANZA
– PREMESSE –
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. ha convenuto in giudizio
chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento di un contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di un impianto fotovoltaico, di una linea gas e di una linea vita nell’immobile di INDIRIZZO Trieste, quantificando la domanda complessivamente in € 11.161,40, così composti:
€ 5.263,13, oltre IVA al 10% per € 526,00, per i costi di ripristino e reperimento delle certificazioni mancanti dell’impianto fotovoltaico e della linea vita, come determinati dal CTU nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (R.G. 1314/2024 Giudice di Pace di Trieste);
€ 146,40 per la relazione tecnica di RAGIONE_SOCIALE, redatta anteriormente all’ATP;
€ 2.284,37 per i compensi del CTU liquidati dal Giudice di Pace nel procedimento di ATP;
€ 2.941,50 per le competenze legali del difensore del ricorrente nel procedimento di RAGIONE_SOCIALE.
La resistente si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, l’incompetenza per valore del Tribunale in favore del Giudice di Pace di Trieste, sul rilievo che le spese del procedimento di ATP sub c) e d), in quanto spese giudiziali soggette al regime degli artt. 91 e 92 c.p.c., non concorrerebbero alla determinazione del valore della causa, sicché questo andrebbe fissato in € 5.935,53, inferiore alla soglia di € 10.000,00 di cui all’art. 7, comma 1, c.p.c.
Nel merito ha resistito alla domanda attorea e ha proposto una domanda riconvenzionale di pagamento di € 4.317,50, di per sé di valore inferiore alla soglia di competenza del Tribunale.
Alla prima udienza di comparizione le parti hanno discusso la questione di competenza e il AVV_NOTAIO, rilevando anche d ‘ ufficio la questione di competenza per valore, si è riservato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La questione di competenza per valore che si pone come pregiudiziale è se le spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. -nella specie i compensi del CTU (€ 2.284,37) e le competenze del difensore del
ricorrente (€ 2.941,50), per un totale di € 5.225,87 debbano cumularsi alla domanda risarcitoria ai fini della determinazione del valore della causa ex art. 10 c.p.c.
È pacifico che, ove esse non si cumulino, il valore della causa è di € 5.935,53, inferiore alla soglia di € 10.000,00 che delimita la competenza per valore del Giudice di Pace ai sensi dell’art. 7, comma 1, c.p.c.; ove invece si cumulino, il valore è di € 11.161,40, di competenza del Tribunale.
Secondo un risalente orientamento della Corte di Cassazione, le spese del procedimento di istruzione preventiva si sommano con il valore della domanda di merito ai fini della determinazione della competenza per valore (Cass. n. 250/1972, n. 812/1973, n. 4108/1975, n. 6901/1982, n. 15571/2001). Tale principio è stato riaffermato, con un’ampia motivazione, da Cass. Sez. VI-3, ord. n. 24726/2013. Dopo un’oscillazione giurisprudenziale (Cass. Sez II, ord. n. 15492/2019) la Corte ha riaffermato il principio ripercorrendo pedissequamente la motivazione dell’ordinanza del 2013 (Cass. Sez. III, ord. 15640/2024).
L’argomento posto a fondamento dell’orientamento espresso dalla pronuncia del 2013 è il seguente: le spese dell’ATP, che non possono essere disciplinate in sede di istruzione preventiva, pur essendo spese giudiziali soggette al potere di liquidazione da parte del AVV_NOTAIO del merito ex art. 91 c.p.c. e suscettibili di una decisione di compensazione ex art. 92 c.p.c. sono soggette al principio della domanda nel giudizio di merito, sicché il loro ammontare concorre a determinare il valore della causa ai sensi dell’art. 10 c.p.c., non diversamente da qualunque altra domanda giudiziale.
Ad avviso di questo AVV_NOTAIO, la motivazione di Cass. n. 24726/2013, pur nell’autorevolezza della sede, presenta un profilo di contraddittorietà interna che merita di essere evidenziato, perché è da esso che dipende la soluzione della questione.
A parere di chi scrive la qualificazione giuridica delle spese dell’RAGIONE_SOCIALE ammette logicamente soltanto due ricostruzioni coerenti:
Prima ricostruzione: le spese dell’ATP sono spese stragiudiziali , che la parte ha sostenuto prima e al di fuori del giudizio di merito, e sono una conseguenza dannosa della lesione del diritto sostanziale, suscettibile di risarcimento. In questa prospettiva: (i) esse sono soggette al principio della domanda; (ii) possono costituire oggetto di un’autonoma azione di cognizione; (iii) si cumulano ai fini della competenza per valore, quali «spese anteriori alla proposizione» della domanda ai sensi dell’art. 10, comma 2, c.p.c.
È la ricostruzione accolta, per l’ATP ex art. 696 bis c.p.c., da Cass. Sez. III, n. 30854/2023, che ha qualificato le spese dell’ATP conciliativo come spese stragiudiziali liquidabili a titolo di danno emergente.
Seconda ricostruzione: le spese dell’ATP sono spese processuali -cioè spese del giudizio d’istruzione preventiva, pur se cronologicamente anteriori alla causa di merito. In questa prospettiva: (i) esse sono soggette al regime degli artt. 91 e 92 c.p.c. e vengono liquidate, sul presupposto che la relazione del consulente sia stata acquisita al processo, anche d’ufficio dal AVV_NOTAIO del merito, senza necessità di espressa domanda (quanto ai compensi del difensore e del CTU, ferma restando, per gli esborsi la necessità del riscontro documentale); (ii) non possono costituire oggetto di un’autonoma azione di cognizione (cfr. Cass. n. 10450/1993, n. 13385/2025); (iii) non si cumulano ai fini della competenza per valore, perché le «spese anteriori alla proposizione» dell’art. 10, comma 2, c.p.c. sono soltanto quelle aventi natura di credito sostanziale risarcitorio, non quelle strumentali all’esercizio dell’azione giudiziaria.
Tertium non datur . Le spese dell’ATP o sono spese stragiudiziali (e allora hanno tutti i caratteri sub a), o sono spese processuali (e allora hanno tutti i caratteri sub b). Non è coerente attribuire loro alcuni caratteri dell’una qualificazione e alcuni dell’altra.
6. Orbene, è proprio ciò che fa la motivazione di Cass. n. 24726/2013. Da un lato, essa conferma espressamente la qualificazione delle spese dell’ATP come spese processuali da liquidare ex art. 91 c.p.c., ammettendone la compensazione ex art. 92 c.p.c. (cfr. § 3.4, ove richiama e fa propri questi principi affermati da Cass. n. 12759/1993 e afferma che ‘ le spese dell’accertamento sono pur sempre spese sostenute per lo svolgimento dell’azione in giudizio ‘ e ‘ che il AVV_NOTAIO dell’azione di merito possa esercitare il potere di compensazione pure quanto ad esse trova spiegazione nel fatto che sempre di spese per l’azione esse sono, il che giustifica che siano soggette a quel potere in non diversa guisa da quelle delle spese dell’attività inerente il giudizio di merito ‘ . ). Dall’altro lato, essa afferma che le medesime spese sono soggette al principio della domanda -ossia che, se non espressamente richieste, il AVV_NOTAIO del merito non potrebbe riconoscerle -e su questa premessa fonda il cumulo ai fini della competenza per valore.
Il risultato è una figura ibrida, che non trova collocazione nel sistema: spese processuali per alcuni effetti (liquidabilità ex art. 91, compensabilità ex art. 92), ma soggette al principio della domanda per altri (non liquidabilità d ‘ ufficio e cumulo ai fini della competenza per valore).
Sennonché, la soggezione al principio della domanda è un tratto tipico dei crediti sostanziali ed è logicamente incompatibile con la qualificazione della pretesa a titolo di spese processuali, il cui regime -fondato sulla soccombenza e sull’officiosità della pronuncia -prescinde per definizione da un’istanza di parte.
La premessa su cui si regge il ragionamento di Cass. n. 24726/2013 -la necessità di una domanda specifica per le spese dell’ATP -è confutata, in primo
luogo, dal principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 9859/1997, che richiama Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5720 del 1994, per cui la pronuncia sulle spese processuali è atto dovuto che il AVV_NOTAIO adotta d’ufficio in applicazione dell’art. 91 c.p.c., senza necessità di domanda di parte.
L’omessa pronuncia sulle spese a favore della parte vittoriosa integra una violazione di legge, salva soltanto l’ipotesi di un’esplicita rinuncia della parte. Tale principio vale per tutte le spese processuali, senza che la pronuncia delle Sezioni Unite distingua tra spese del medesimo grado e spese di gradi o fasi antecedenti: la ratio è unitaria e risiede nel fatto che il diritto al rimborso delle spese processuali non è un diritto sostanziale, ma una conseguenza inerente al potere del AVV_NOTAIO di pronunciare in ordine alla domanda di merito, al fine di garantire la giustizia della decisione, indennizzando la parte vittoriosa del peso economico delle spese che era stata costretta ad anticipare.
La premessa della sentenza del 2013 è stata, poi, espressamente negata dalla successiva Cass. Sez. II, ord. n. 15492/2019, la quale -in diretta applicazione del principio delle Sezioni Unite sopra richiamato -ha chiarito che le spese dell’ATP «compongono le spese complessive della lite» e che il AVV_NOTAIO del merito è tenuto a liquidarle «anche in assenza di una espressa richiesta della parte vittoriosa» , trattandosi di «pronuncia accessoria e conseguenziale legata al criterio della soccombenza» .
Se dunque le spese dell’ATP non richiedono una domanda per essere liquidate -perché sono spese processuali che il AVV_NOTAIO regola d’ufficio in forza dell’art. 91 c.p.c. -viene meno il principale argomento che Cass. n. 24726/2013 poneva a fondamento del cumulo, cioè la necessità di una domanda di parte.
Deve aggiungersi poi una precisazione sull’art. 10, comma 2, c.p.c.
Le «spese e danni anteriori alla proposizione della domanda» che, ai sensi di tale disposizione, si aggiungono al capitale ai fini della determinazione del valore
della causa, sono solo quelle relative a procedimenti autonomi rispetto a quello introdotto con la domanda stessa (Cfr. Cass. 26592/2009).
Dunque, non rientrano in tale nozione le spese che, pur cronologicamente anteriori all’iscrizione a ruolo della causa di merito, sono strumentali e accessorie al processo di merito: così le spese della fase di studio della controversia, il contributo unificato, e -per analoga ratio -le spese del procedimento di mediazione obbligatoria, che la giurisprudenza di legittimità qualifica come spese processuali non cumulabili ai fini della competenza per valore (Cass. Sez. II, n. 32306/2023). Quest’ultimo precedente è particolarmente significativo: la mediazione obbligatoria, al pari dell’ATP, si svolge prima del giudizio di merito e ne condivide la funzione deflattiva; le relative spese sono cronologicamente anteriori alla proposizione della domanda eppure, poiché la mediazione è strumentale al processo (quantomeno nelle ipotesi in cui sia condizione di procedibilità della domanda), le sue spese non rilevano ai fini dell’art. 10 c.p.c.
A parer di chi scrive, non v ‘ è ragione di ritenere che il medesimo principio non debba applicarsi anche all’ATP ex art. 696 bis c.p.c. che, a differenza della mediazione, ove non raggiunga il suo fine conciliativo, è destinato ad essere acquisito all’ istruttoria del giudizio di merito, sicché la strumentalità delle spese per esso sostenute è accentuata rispetto alla mediazione obbligatoria.
Ad avviso di questo Tribunale le spese del procedimento di ATP (tanto quelle della difesa quanto quelle del c.t.u.) sono spese processuali, con tutto ciò che ne consegue di necessità.
Il procedimento di accertamento tecnico preventivo -tanto nella forma tradizionale dell’art. 696 c.p.c. quanto in quella conciliativa dell’art. 696 bis c.p.c. -è un procedimento giudiziario a tutti gli effetti: è instaurato con ricorso dinanzi al AVV_NOTAIO competente per il merito, si svolge nel contraddittorio delle parti, è diretto da un AVV_NOTAIO che nomina un ausiliario e ne liquida i compensi. Le spese che le parti
sostengono in tale procedimento -compensi del difensore, compensi del CTU, esborsi vivi -sono dunque spese processuali, non spese stragiudiziali.
Che tali spese non possano essere liquidate e poste a carico di una parte dal AVV_NOTAIO dell’ATP , in caso di accoglimento dell’istanza, dovendo il relativo regolamento essere riservato al AVV_NOTAIO del merito, non ne muta la natura. Il procedimento di istruzione preventiva -salvi i casi patologici di declaratoria di inammissibilità o incompetenza -essendo diretto ad assicurare il diritto strumentale alla prova, non è destinato a definire una controversia sul merito cautelare (i.e. sul fumus del diritto) e non esita in un giudizio di soccombenza. A differenza dei procedimenti cautelari del diritto sostanziale, l’ATP cautela il diritto alla prova, che è strumentale alla tutela del diritto sostanziale conosciuto dal AVV_NOTAIO del merito. Non vi è, in caso di accoglimento dell’istanza, un vincente e un soccombente: vi è soltanto un accertamento istruttorio che le parti hanno ottenuto e possono utilizzare nel futuro giudizio di cognizione. Il AVV_NOTAIO dell’ATP, dunque, non può applicare il criterio della soccombenza semplicemente perché non vi è soccombenza da accertare e, per tale ragione, non liquida le spese, che restano provvisoriamente a carico delle parti che le hanno anticipate (in applicazione dei princìpi di anticipazione e causalità). Salvo il caso in cui l ‘ ATP ex art. 696 bis c.p.c. prevenga la lite favorendo una conciliazione (che di regola riguarderà anche le spese del procedimento) le spese che lo riguardano confluiscono naturalmente nelle spese complessive della causa di merito che ha visto semplicemente la celebrazione anticipata, ante causam, di (parte di) una sua fase, quella istruttoria.
La rimessione della regolamentazione delle spese processuali dell ‘ ATP al merito non è dunque indice della necessità di una domanda, ma è solo la naturale conseguenza del fatto che solo nel giudizio di merito si definisce una soccombenza, che è il presupposto per la regolamentazione delle spese ex artt. 91-92 c.p.c. La ragione per cui il AVV_NOTAIO dell’ATP non liquida le spese è, in altre parole, la medesima
ragione per cui quelle spese sono e restano processuali: l’assenza di soccombenza nel procedimento istruttorio.
Poiché non è ammissibile un’autonoma domanda di merito che abbia ad oggetto le sole spese processuali del procedimento d’istruzione preventiva, e non incontrando il AVV_NOTAIO del merito, nella loro regolamentazione, un limite nel principio dispositivo, va logicamente escluso che esse rientrino nella domanda giudiziale e, pertanto, che possano rilevare nella determinazione del valore della domanda stessa ai sensi dell’art. 10 c.p.c.
10. L’alternativa tra qualificazione giudiziale e stragiudiziale delle spese dell’ATP, trova un’ulteriore e decisiva conferma nella recente Cass. Sez. III, ord. n. 13385/2025. La Corte, pronunciandosi su un’azione di accertamento negativo proposta dopo un ATP ex art. 696 bis c.p.c., ha dichiarato l’inammissibilità dell’azione per difetto di interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 c.p.c., in quanto finalizzata esclusivamente alla refusione delle spese di ATP sostenute nella fase preventiva. In sostanza: non si può agire al solo scopo di ottenere la condanna della controparte alla refusione delle spese dell’RAGIONE_SOCIALE.
Questo arresto consente di formulare un argomento a fortiori per escludere la soggezione delle spese dell’RAGIONE_SOCIALE al principio della domanda, secondo la seguente alternativa.
Se le spese dell’ATP fossero davvero soggette al principio della domanda -come afferma Cass. n. 24726/2013 -esse costituirebbero un credito sostanziale azionabile dalla parte in via autonoma. Ogni credito soggetto al principio della domanda è, per definizione, un diritto che il suo titolare può far valere in giudizio: l’art. 24 Cost. garantisce il diritto di agire a tutela dei propri diritti e interessi legittimi, e l’art. 3 Cost. impone che situazioni giuridiche omogenee ricevano pari trattamento processuale. Dichiarare inammissibile l’azione che sia stata proposta al solo fine di ottenere la refusione di un credito che, come afferma Cass. n.
24726/2013, sarebbe soggetto al principio della domanda, equivarrebbe a negare la tutela giurisdizionale di un diritto soggettivo, con conseguente dubbio di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 24 Cost.
Se invece -come la Corte afferma nella pronuncia n. 13385/2025 -l’azione è correttamente dichiarata inammissibile, ciò può spiegarsi soltanto qualificando le spese dell’ATP come spese processuali liquidabili solo d’ufficio dal AVV_NOTAIO del merito, e non come credito azionabile in via autonoma. L’inammissibilità dell’azione autonoma per il pagamento delle sole spese processuali dell ‘ ATP è, infatti, il corollario tipico del regime delle spese processuali, la cui regolamentazione compete in via esclusiva e funzionale al AVV_NOTAIO del merito con pronuncia officiosa (Cass. n. 10450/1993; Cass. S.U. n. 9859/1997).
La conclusione, ad avviso di questo Tribunale, è univoca: se le spese dell’ATP non possono costituire oggetto di un’autonoma azione -perché sono spese processuali la cui regolamentazione è sottratta al principio dispositivo -a maggior ragione non possono concorrere a determinare il valore della domanda giudiziale ai sensi dell’art. 10 c.p.c.
Il AVV_NOTAIO è consapevole che la soluzione adottata si pone in motivato dissenso rispetto al principio affermato da Cass. n. 24726/2013 (ribadito, senza argomenti aggiuntivi, da Cass. Sez. III, ord. n. 15640/2024, su conclusioni dissenzienti del Procuratore generale). Tuttavia, come si è cercato di dimostrare, la motivazione di quella pronuncia poggia su una premessa -la necessità della domanda per le spese dell’ATP -che:
(i) è intrinsecamente contraddittoria rispetto alla qualificazione delle medesime spese come processuali, accolta dalla stessa pronuncia per altri effetti;
(ii) è stata espressamente negata da Cass. n. 15492/2019, che ha affermato l’officiosità della liquidazione, in diretta applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite n. 9859/1997;
(iii) è smentita dalla struttura stessa del procedimento di istruzione preventiva che è strumentale e accessorio al giudizio di merito, anticipandosi una fase istruttoria dello stesso non destinata ad esitare in un giudizio di soccombenza, sicché la regolamentazione delle spese processuali è naturalmente rimessa al merito;
(iv) si pone in tensione con gli artt. 3 e 24 Cost., posto che, ove le spese fossero soggette al principio della domanda, non potrebbe dichiararsi inammissibile l’autonoma azione per la loro refusione, come invece la giurisprudenza costantemente afferma ( ex multis Cass. n. 13385/2025 e n. 10450/1993).
Nel caso di specie, il ricorrente ha domandato la condanna del ricorrente al pagamento di € 5.263,13, oltre IVA al 10% (€ 526,00), per i costi di ripristino e certificazione; € 146,40 per la relazione tecnica di RAGIONE_SOCIALE (spesa stragiudiziale anteriore all’ATP, che legittimamente rileva ai fini dell’art. 10, comma 2, c.p.c. in quanto credito sostanziale); € 2.284,37 per i compensi del CTU e € 2.941,50 per le competenze legali del procedimento di ATP. Queste ultime due voci, per le ragioni esposte, non si cumulano ai fini della competenza per valore, essendo spese processuali del giudizio d’istruzione preventiva.
Il valore della causa è pertanto pari a € 5.935,53, inferiore alla soglia di € 10.000,00 di cui all’art. 7, comma 1, c.p.c. e la competenza per valore spetta al Giudice di Pace di Trieste.
La domanda riconvenzionale proposta dalla resistente, di valore dichiarato pari a € 4.317,50, è anch’essa inferiore alla soglia di competenza del Tribunale e resta attratta alla competenza del Giudice di Pace.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti, stante l’obiettiva incertezza della questione, come reso evidente dal contrasto tra la giurisprudenza di legittimità che afferma il cumulo (Cass. n. 24726/2013) e quella che qualifica le
spese dell’ATP come spese processuali liquidabili d’ufficio escluse dal cumulo (Cass. n. 15492/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste così provvede:
dichiara la propria incompetenza per valore in favore del Giudice di Pace di Trieste, con termine per la riassunzione di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza;
compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Trieste, 27 febbraio 2026
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME