Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4678 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3   Num. 4678  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13340/2024 R.G. proposto da :
COGNOME  NOME,  NOME,  COGNOME  NOME  e  COGNOME  NOME, nella  qualità  di  eredi  di  COGNOME  NOME,  elettivamente domiciliati  in  ROMA  alla  INDIRIZZO,  presso  lo  studio dell’avvocato  COGNOME  NOME  (CODICE_FISCALE) , che  li rappresenta  e  difende  unitamente  agli  avvocati  COGNOME  NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), domiciliazione telematica in atti
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente  domiciliato  in  ROMA  al  INDIRIZZO,  presso  l ‘RAGIONE_SOCIALE  Legale dell’avvocato  COGNOME NOME  (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE  che  lo  rappresenta  e  difende, domiciliaizone telematica in atti
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, BANCA D’ITALIA
– intimati –
avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE di ROMA n. 648 depositata il 7/05/2024, nel procedimento del ruolo contenzioso n. 30661/2022.
Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 8/01/2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il  Tribunale  di  Roma,  con  ordinanza  n.  cronol.  648/2024  del 07/05/2024 ha così ricostruito i fatti ancora rilevanti:
«1) Con atto di pignoramento presso terzi notificato il 27.4.2011 COGNOME NOME ha intrapreso la procedura esecutiva presso terzi  avente  R.G.E.  19259/2011  nei  confronti  di  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE S.p.A.  per  ottenere  l’assegnazione  della  somma  precettata  di  € 2.335,25;
 proposta  opposizione  ex  art.  615  cpc,  con  sentenza  n. 24285/2019 il Tribunale di Roma, in sede di appello, ha dichiarato la sussistenza del diritto di NOME COGNOME di proseguire l’esecuzione forzata  nei  confronti  di  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE.p.a.  limitatamente  alla somma di € 295,26 oltre interessi legali dalla data del 24.01.2011 sino al saldo, e alla somma di € 264,32 per spese di precetto;
nel procedimento riassunto la banca esecutata ha proposto una seconda opposizione ex art. 615 cpc opponendo la compensazione ‘il complessivo residuo diritto di credito di Euro 559,58 deve intendersi estinto per compensazione con il maggior controcredito vantato dalla banca opponente di Euro 948,43, comprensivo degli accessori di legge, in forza della sentenza definitiva n. 16104/2019 pronunciata dal Tribunale di Roma in data 6 agosto 2019 (certificato di passaggio in giudicato della sentenza in data 27 dicembre 2019);
 intervenivano  tardivamente  nel  processo  riassunto  i  tre creditori  di  seguito  specificati  e  anche  contro  di  loro  la  banca spiegava opposizione: ‘NOME, NOME e NOME non hanno  diritto  di  agire  esecutivamente  nei  confronti  dell’odierna opponente sulla base del titolo esecutivo costituito dall’ordinanza di assegnazione somme pronunciata dal Tribunale di Roma
nell’ambito dell’esecuzione avente R .G.E. 1500/2010, in quanto la somma richiesta con l’atto d’intervento è stata già corrisposta da RAGIONE_SOCIALE  tramite assegno circolare n. 350142928112  dell’importo  complessivo  di  Euro  3.677,34,  pari  all’importo intimato nell’atto di precetto notificato in data 4 marzo 2011′;
 Con  ordinanza  pronunciata  in  data  26  dicembre  2021,  il Giudice  dell’esecuzione  sospendeva  l’esecuzione  e  indicava  per l’introduzione del giudizio di merito  il Giudice di  Pace  quale competente per valore.
Tanto costituendo l’antefatto, la fase di merito di detta seconda opposizione è costituita dal presente giudizio, introdotto innanzi al tribunale dalla parte creditrice, la quale oltre al rigetto dell’opposizione, chiede volersi ‘dichiarare che la medesima è creditrice della SPA RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di una somma superiore da quella opposta in compensazione dall’istituto bancario e comunque pari almeno ad € 5.100,00 siccome documentalmente comprovato da ulteriori crediti che vanta l’attrice nei confronti dell’istituto bancario;
Giova dunque ricordare che ai sensi dell’art. 17 c.p.c., il valore delle  cause  di  opposizione  forzata  si  determina  in  base  al  credito per cui si procede.
Nel caso di specie, la procedura esecutiva N.R.G. 19259/2011 è stata introdotta in virtù di atto di precetto per l’importo complessivo di Euro 2.335,25
La sentenza n. 24285/2019, che ha deciso l’opposizione a detta esecuzione ha accertato la sussistenza di un credito residuo COGNOME NOME di complessivi € 559,58 e riassunta la procedura espropriativa, la banca esecutata proponeva una seconda opposizione opponendo in compensazione il proprio controcredito di € 948,43.
Dunque, da quanto ricostruito, risulta evidente che competente a  decidere  la  presente  controversia  è  il  Giudice  di  Pace  ai  sensi dell’art. 7 c.p.c. applicabile ratione temporis.
In primo luogo va considerato che l’eccezione di compensazione formulata da RAGIONE_SOCIALE con l’opposizione alla esecuzione,  non  estende  l’oggetto  del  processo  e  non  vale  a ‘spostare’ la competenza (dal Giudice di Pace al Tribunale) ai sensi dell’art. 35 c.p.c.
In  secondo  luogo,  il  valore  dell’esecuzione  non  aumenta  per effetto degli interventi, peraltro evidentemente tardivi e da soddisfarsi sul residuo.
Da ultimo, viene in esame che nella citazione NOME COGNOME ha richiesto volersi ‘dichiarare che la medesima è creditrice della SPA RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di una somma superiore da quella opposta in compensazione dall’istituto bancario e comunque pari almeno ad € 5.100,00 siccome documentalmente comprovato da ulteriori crediti che vanta l’attrice nei confronti dell’istituto bancario’.
Orbene, deve ritenersi che la richiesta della esecutante opposta di  accertamento di  un suo credito di  importo maggiore rispetto a quello eccepito in compensazione dall’istituto bancario costituisca, più  propriamente,  una  difesa  volta  a  paralizzare  l’eccezione  di compensazione formulata dalla banca esecutata, sicché neppure in questo  caso  ciò  varrebbe  a  radicare  la  competenza  dinnanzi  al Tribunale. (cfr. ordinanza Tribunale di Roma NRG 11512/2023).
Alla  luce  di  quanto  sopra,  la  presente  causa  deve  essere rimessa dinnanzi al Giudice di Pace di Roma.
Le  spese  del  presente  giudizio  seguono  la  soccombenza  e vengono liquidate come da dispositivo ».
L’ordinanza del Tribunale di Roma,  che  è intervenuta in contenzioso risalente in origine all’anno 2003, è impugnata con due
motivi  per  regolamento  di  competenza  da  NOME  COGNOME,  NOME, NOME e NOME, quali eredi di NOME.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria.
RAGIONE_SOCIALE e la Banca d’Italia sono rimasti intimati.
Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto.
La  ricorrente  ha  depositato  memoria  per  l’adunanza  camerale del  8/01/2025,  alla  quale  il Collegio ha  riservato  il  deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso si articola in due motivi.
Il primo motivo è per inammissibilità della pronuncia sull’eccezione di incompetenza per tardività della pronuncia di incompetenza per valore pronunciata dopo la prima udienza ex art. 183 c.p.c. e tanto sulla base dell’art. 38 c.p.c., secondo il quale l’incompetenza per territorio inderogabile e quella per valore può essere sollevata e decisa d’ufficio solo alla prima udienza ex art. 183 c.p.c., mentre nella specie il Tribunale di Roma aveva declinato la competenza a conoscere della controversia per ragione di valore ben oltre detto limite e dopo avere assunto la causa in riserva su questioni diverse da quella di competenza.
Tale motivo è infondato, in quanto, a prescindere dall’epoca di dispiegamento dell’eccezione di incompetenza di Banca RAGIONE_SOCIALE S.p.a., il Tribunale ha rinviato per integrazione del contraddittorio nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e della Banca d’Italia, attività preliminare necessaria anche ai fini della statuizione della competenza, e quindi ha rilevato la questione subito dopo il momento in cui è stato infine integro il contraddittorio, immediatamente dopo rinviando per precisazione delle conclusioni, decidendo, all’esito dell’interlocuzione delle parti, con ordinanza declinatoria della competenza.
Né è imposto al giudice, oltre che di rilevare immediatamente l’incompetenza  per  valore,  anche  di  deciderla  in  prima  udienza: sicché la tesi della consumazione della relativa potestà del giudicante  va  disattesa  (così,  in  regolamento  di  competenza  di identico tenore e tra le stesse parti, Cass. n. 918 del 14/01/2025 Rv. 673417 – 01).
Il secondo motivo è posto per illegittimità della pronuncia sulla competenza con riguardo agli artt. 7, 10 e 35 c.p.c. in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 3 c.p.c., in quanto NOME COGNOME aveva chiesto l’accertamento di un proprio credito nei confronti di RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE S.p.a. nella misura di oltre cinquemila e cento euro, cosicché risultava superato l’ambito di competenza per valore del Giudice di pace e il Tribunale aveva, quindi, erroneamente ritenuto che detta domanda non fosse qualificabile quale riconvenzionale e dunque non valesse a che la causa permanesse nella competenza per valore dello stesso Tribunale.
Il secondo motivo è fondato.
La domanda della COGNOME, e, a quanto consta dei COGNOME, quale si ricava dal tenore testuale dell’atto con cui è stata dispiegata, ha ad oggetto l’accertamento di un proprio controcredito rispetto a quello dedotto in via di eccezione da RAGIONE_SOCIALE; pertanto, essa, benché formulata in termini vaghi e neppure del tutto qui chiariti, integra una domanda riconvenzionale e riguardante un credito il cui valore è dedotto quale superiore a euro cinquemila e cento; di conseguenza, è idonea a determinare, astrattamente e nei limiti della cognizione consentita a questa Corte in sede di regolamento di competenza, la individuazione quale giudice competente a conoscere della controversia del Tribunale.
Infatti, il criterio di cui all’art. 17 c.p.c. attiene certamente alla competenza per valore in tema di esecuzione forzata e non disegna
-invece -un’ipotesi di competenza per materia o funzionale, sicché la sua applicazione non sfugge alla necessaria combinazione con la regola generale di cui all’art. 10, comma secondo, c.p.c., che disciplina il cumulo di domande proposte, nello stesso processo, nei confronti del medesimo soggetto, ai fini della competenza per valore (così da ultimo Cass. n. 30581 del 27/11/2024, non massimata). Del resto, neppure una eventuale pretestuosità della domanda ulteriore od accessoria (di norma, consentita al creditore convenuto in opposizione esecutiva) potrebbe privare il giudice così adito della potestà di esaminarla; mentre perfino in un’ipotesi di nullità dell’atto di dispiegamento di quella domanda, ai sensi dell’art. 164 c.p.c., sarebbe pur sempre il giudice concretamente adito ad essere munito della potestà di conoscerla, ma pure di quella di rilevarla per consentire alla parte di sanarla.
A tanto consegue la statuizione della competenza, per ragione di valore, a conoscere della complessiva controversia, in relazione alle  domande  delle  parti  contrapposte,  del  Tribunale  di  Roma, davanti al quale la causa andrà riassunta nel termine di legge.
Le spese di lite possono essere compensate, in quanto il primo motivo dell’istanza di regolamento è manifestamente infondato e il secondo motivo consiste nella prospettazione di una domanda riconvenzionale meramente ipotetica la cui effettiva ammissibilità e fondatezza devono essere vagliate dal giudice del merito, cosicché possono ritenersi integrate le diverse ragioni che, secondo l’orientamento della Corte Costituzionale (sentenza n. 77 del 7/03/2018), legittimano la compensazione delle spese di lite oltre il testo letterale dell’art. 92, secondo comma, codice di rito civile. D’altra parte, la Banca d’Italia non ha qui svolto attività difensiva ed è stata chiamata in giudizio ai soli fini dell’integrità del contraddittorio quale terza pignorata.
P. Q. M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Roma, dinanzi al