Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17658 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17658 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/06/2025
REGOLAMENTO DI COMPETENZA AD ISTANZA DI PARTE
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 24914/2024 R.G. proposto da
COGNOME, rappresentata e difes a dall’Avv. NOME COGNOME ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimate – avverso la sentenza n. 16503/2024 del TRIBUNALE DI ROMA, depositata il giorno 30 ottobre 2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 14 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Nella procedura espropriativa presso terzi promossa innanzi il Tribunale di Roma (iscritta al R.G. Es. n. 19719 /2011 di quell’Ufficio) per la soddisfazione di un credito di importo pari ad euro 2.520,84 da NOME COGNOME in danno di Intesa SanPaolo S.p.A. (debitrice esecutata) e nei confronti, quali terzi pignorati, di Banca d’Italia e di Poste Italiane S.p.A., l’esecutata sollevò opposizione all’esecuzione , eccependo in compensazione un proprio maggior credito (nella misura di euro 3.118,24) scaturente da un provvedimento giudiziale.
Nel procedimento esecutivo, in epoca successiva alla proposizione del ricorso in opposizione, spiegò intervento NOME COGNOMEin proprio e quale procuratore speciale dei coeredi NOME COGNOME e NOME COGNOME) per la soddisfazione di un credito parti ad euro 4.487,15.
All’esito della fase sommaria, il giudice dell’esecuzione sospese la procedura e fissò termine per la riassunzione della causa di merito.
Nell’ottemperare a ciò, la creditrice opposta, oltre a richiedere il rigetto dell’avversa opposizione, propose domanda finalizzata a far « dichiarare che la medesima è creditrice della Intesa SanPaolo S.p.A. di una somma superiore a quella opposta in compensazione dall’istituto bancario e comunque pari almeno ad euro 5.100,00 ».
L’istituto bancario opponente, nel costituirsi, sollevò preliminare eccezione di incompetenza per valore in favore del Giudice di pace.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale capitolino ha declinato la propria competenza ratione valoris in favore del Giudice di pace.
A tal fine, ha: (i) individuato il valore della causa di opposizione in base al credito per cui si procedeva, determinato in circa 474 euro, pari agli interessi legali maturati sulla sorte capitale; (ii) sottolineato che l’eccezione di compensazione formulata dall’esecutata opponente non estendeva il valore della controversia; (iii) considerati ininfluenti, ai fini di estendere il valore della controversia, gli atti di intervento, in quanto
r.g. n. 24914/2024 Cons. est. NOME COGNOME
tardivi; (iv) ritenuta irrilevante la domanda spiegata da NOME COGNOME nella citazione introduttiva del giudizio di merito, sul rilievo che tale richiesta costituiva « più propriamente, una difesa volta a paralizzare l’eccezione di compensazione formulata dalla banca esecutata ».
NOME COGNOME ha proposto regolamento di competenza, affidato a quattro motivi.
Poste Italiane RAGIONE_SOCIALE.p.RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria.
Non svolgono difese in questo giudizio impugnatorio Intesa SanPaolo RAGIONE_SOCIALEp.ARAGIONE_SOCIALE e Banca d’Italia.
Il P.G. ha chiesto dichiarare la competenza del Tribunale di Roma.
Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa con istanza di rimessione della causa alle Sezioni Unite di questa Corte.
Il Collegio si è riservato il deposito dell ‘ ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell ‘ art. 380bis. 1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 10 e 17 cod. proc. civ..
Premesso che il regolamento di competenza devolve alla Corte di cassazione la questione di competenza sotto ogni possibile profilo, parte ricorrente assume, in estrema sintesi, che ai fini del valore della causa occorreva tener conto, sommandolo all’import o del credito azionato dal procedente, dell’entità del credito dell’intervenuto NOME COGNOME (pari ad euro 4.487,15), litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione, così superando il limite di competenza del giudice di pace.
1.1. Il motivo è infondato.
Laddove sembra prospettare (pur incidentalmente e di riflesso) un difetto di integrità del contraddittorio nella controversia oppositiva in parola, la censura non considera che l’opposizione sollevata dalla banca debitrice esecutata recava contestazione sull’ an exequatur del solo
procedente, con eccezione (di compensazione) unicamente riferibile al credito da questi fatto valere.
Trova allora applicazione il principio, di recente enunciato da questa Corte in funzione nomofilattica, secondo cui l’ opposizione alla esecuzione ex art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., con la quale si contesta esclusivamente la singola azione esecutiva esercitata dal creditore pignorante o da quello interveniente, non dà luogo ad alcun litisconsorzio necessario dei creditori estranei alle doglianze dell ‘ opponente, ferma la possibilità che gli stessi spieghino un intervento adesivo dipendente o siano destinatari di una mera denuntiatio litis (Cass. 20/03/2025, n. 7478).
Peraltro, ad escludere nel caso la pretermissione dell’intervenuto è sufficiente la considerazione della posteriorità dell’intervento rispetto al ricorso in opposizione: nelle opposizioni esecutive il litisconsorzio processuale è necessario con i creditori che rivestano la qualità di procedente o di interventore al momento in cui la singola opposizione sia instaurata, non rilevando a tal fine gli interventi successivamente dispiegati (Cass. 05/09/2011, n. 18810).
Tanto esclude la considerazione del credito dell’intervenuto NOME COGNOME ai fini della determinazione del valore della controversia e della conseguente individuazione del giudice per essa competente.
Logicamente preliminare rispetto alle altre doglianze è la disamina del terzo motivo, con cui si deduce l’ « inammissibilità della pronuncia sull’eccezione di incompetenza ».
Sostiene l’impugnante la tardività della pronuncia di incompetenza per valore, siccome resa dopo la prima udienza di trattazione ex art. 183 cod. proc. civ., limite fissato dall’art. 38 cod. proc. civ..
2.1. Il motivo è infondato.
Pur prescindendo dall’epoca di dispiegamento dell’eccezione di incompetenza ad opera di Intesa SanPaolo S.p.A., il Tribunale romano
ha, dapprima, disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati (attività preliminare necessaria anche ai fini della statuizione della competenza) e, quindi, rilevato la questione di competenza subito dopo il momento in cui era finalmente integro il contraddittorio, immediatamente dopo rinviando per precisazione delle conclusioni e decidendo, all’esito dell’interlocuzione delle parti, con la sentenza declinatoria in questa sede gravata.
Né, nel vigente ordito codicistico, può ritenersi imposto al giudice, oltre al rilievo immediato dell’incompetenza ratione valoris , la decisione sulla questione in prima udienza: sicché la tesi della consumazione della relativa potestà del giudicante va disattesa.
Il secondo ed il quarto motivo, di tenore letterale pressocché identico, lamentano « illegittimità della pronuncia sulla competenza con riguardo agli artt. 7, 10 e 35 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. ».
Si deduce, in sintesi, che con l’atto introduttivo del giudizio di merito NOME COGNOME ha chiesto l’accertamento di un proprio credito nei confronti di Intesa SanPaolo S.p.A. superiore ad euro 5.100, per l’effetto risultando superato il limite della compe tenza per valore del Giudice di pace. Erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che detta domanda non fosse qualificabile quale riconvenzionale e che pertanto non valesse a contenere la controversia nell’àmbito della competenza per valore attribuita al Tribunale.
3.1. I motivi sono fondati.
La domanda della COGNOME, quale si ricava dal tenore testuale dell’atto con cui è stata dispiegata, ha ad oggetto l’accertamento di un proprio controcredito rispetto a quello dedotto in via di eccezione da Intesa San Paolo S.p.a.; pertanto, essa, benché formulata in termini vaghi e neppure del tutto qui chiariti, integra una domanda riconvenzionale e riguarda un credito il cui valore è dedotto quale
superiore a euro cinquemila e cento; di conseguenza, è idonea a determinare, astrattamente e nei limiti della cognizione consentita a questa Corte in sede di regolamento di competenza, la individuazione quale giudice competente a conoscere della controversia del Tribunale.
Ed invero, come già puntualizzato da questa Corte, il criterio di cui all’art. 17 cod. proc. civ. attiene certamente alla competenza per valore in tema di esecuzione forzata e non disegna -invece -un’ipotesi di competenza per materia o funzionale, sicché la sua applicazione non sfugge alla necessaria combinazione con la regola generale di cui all’art. 10, comma secondo, cod. proc. civ., che disciplina il cumulo di domande proposte, nello stesso processo, nei confronti del medesimo soggetto, ai fini della competenza per valore (in tal senso, Cass. 27/11/2024, n. 30581).
Del resto, neppure una eventuale pretestuosità della domanda ulteriore od accessoria (di norma, consentita al creditore convenuto in opposizione esecutiva) potrebbe privare il giudice così adito della potestà di esaminarla; mentre perfino in un’ipotesi di nullità dell’atto di dispiegamento di quella domanda, ai sensi dell’art. 164 cod. proc. civ., sarebbe pur sempre il giudice concretamente adito ad essere munito della potestà di conoscerla, ma pure di quella di rilevarla per consentire alla parte di sanarla (così, riferite a fattispecie sovrapponibili a quella in esame, Cass. 14/01/2025, n. 918; Cass. 16/01/2025, n. 1058; Cass. 22/02/2025, n. 4678; Cass. 04/03/2025, n. 5774; Cass. 04/03/2025, n. 5797; Cass. 17/03/2025, n. 7114).
A tanto consegue la devoluzione della competenza, per ragione di valore, a conoscere della complessiva controversia, in relazione alle domande delle parti contrapposte, al Tribunale di Roma, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di legge.
Ritiene la Corte che vada disposta la compensazione delle spese del presente regolamento di competenza.
r.g. n. 24914/2024 Cons. est. NOME COGNOME
Giova precisare che, afferendo ad un giudizio introdotto in primo grado dopo l’undici dicembre 2014, trova applicazione il disposto dell’art. 92 cod. proc. civ. nel tenore che legittima la compensazione (totale o parziale) delle spese processuali tra le parti, non soltanto in caso di soccombenza reciproca ovvero di assoluta novità delle questioni trattate ovvero di mutamenti della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ma anche (a seguito della pronuncia additiva di Corte Cost. 19/04/2018, n. 77) nel caso in sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Orbene, nel caso di specie, le spese vengono compensate:
) sia in considerazione della novità della questione, atteso che l’ordinanza n. 30581/2024 di questa Corte che ne ha chiarito i termini, risolvendola -è sopravvenuta all’introduzione del regolamento di competenza in esame;
) sia perché comunque il fatto che detta ordinanza n. 30581/2024 è sopravvenuta all’introduzione del regolamento costituisce grave ed eccezionale ragione di compensazione.
4.1. Al riguardo non può essere accolta la richiesta di rimessione alle Sezioni Unite sulla questione di diritto, sopra indicata, formulata in memoria dalla ricorrente sul presupposto di un «evidente contrasto» tra sentenze di questa Corte, che hanno dato alla questione risposta positiva (al riguardo, la ricorrente richiama Cass. n. 3422/71, n. 5373/03, n. 17351/10 e n. 18503/14), e le più recenti ordinanze, sempre di questa Corte, che alla questione avrebbero dato risposta negativa (al riguardo la ricorrente richiama le ordinanze n. 918/25, n. 1058/25, n. 4678/25 e n. 5774/25 sopra richiamate).
In primo luogo, come si è rilevato, la ragione dirimente della compensazione, nei precedenti da ultimo richiamati ed in questa sede, non è stata l’applicazione del criterio della soccombenza parziale in caso di accoglimento non integrale della domanda, ma la combinata
considerazione della novità (beninteso, negli esatti termini) della questione decisiva e della sopravvenienza in corso di causa della pronuncia di legittimità idonea a definire la controversia. Pertanto, la questione della parzialità della soccombenza è qui del tutto irrilevante.
In secondo luogo, sulla pure qui irrilevante questione neppure potrebbe ipotizzarsi un contrasto utilmente suscettibile di rimessione alle Sezioni Unite.
Infatti, vero è che l’art. 374 , secondo comma, cod. proc. civ. prevede che il Primo Presidente può disporre che la Corte pronunci a Sezioni Unite sui ricorsi che presentano una questione di diritto già deciso in senso difforme dalle sezioni semplici.
Ma è anche vero che, ai fini della rimessione, il contrasto tra le sezioni semplici deve essere sincronico (e non diacronico), ben potendo la giurisprudenza evolversi in senso diverso da quello precedentemente seguito. D’altronde, l’evoluzione giurisprudenziale della Corte non nasce mai per opera spontanea della Corte, ma è indotta sempre dal tenore dei ricorsi individuali ad essa presentati. Dunque, se vi è una giurisprudenza evolutiva, è perché ancora prima è evolutivo il tenore dei ricorsi; mentre è connaturata alla funzione giurisdizionale, che non è mai statica o pietrificata in un ente immutabile, la tensione al necessario adeguamento all’evoluzione della sensibilità degli interpreti e dell’ordinamento ed a lle mutate istanze di questo.
E tanto in applicazione del seguente principio di diritto: «In tema di rimessione alle Sezioni Unite di una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, ai sensi dell’art. 374 , comma 2, cod. proc. civ., il contrasto tra le sezioni semplici deve essere sincronico e non diacronico, ben potendo la giurisprudenza evolversi in senso diverso da quello in precedenza seguito, né occorrendo la rimessione alle Sezioni Unite ogniqualvolta si intenda mutare orientamento».
P. Q. M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Roma, dinanzi