Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2304 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2304 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza N. 15894/2025 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO come da procura in atti, domicilio digitale come in atti
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE-RISCOSSIONE, RAGIONE_SOCIALE
– intimate – avverso l ‘ ordinanza del Tribunale di Roma pubblicata l’1 .7.2025, resa nel procedimento iscritto al N. NUMERO_DOCUMENTO R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del giorno 3.12.2025 dal Consigliere relatore dr. AVV_NOTAIO COGNOME;
Rilevato che
con l ‘ ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma – nel procedimento N.
53394/23 R.G., vertente tra NOME COGNOME contro RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto opposizione all’esecuzione in relazione a cartella di pagamento per l’importo di € 3.060,00 per recupero spese in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende -ha dichiarato la propria incompetenza per valore, per essere competente il Giudice di pace di Roma, compensando le spese;
il Tribunale ha rilevato, in proposito, che, trattandosi di opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., la causa andava proposta dinanzi al giudice competente per materia, per valore e per territorio, a norma dell’art. 27 c.p.c. ;
che nella specie, la competenza per valore andava determinata con riguardo al credito per cui si procede ex art. 17 c.p.c., il cui importo (pari ad € 3.060,00) è chiaramente inferiore al limite minimo fissato, per le cause di competenza del tribunale, dall’art. 7 c.p.c. ;
avverso detta ordinanza, NOME COGNOME ha proposto regolamento necessario di competenza, contestando la superiore statuizione sulla scorta di un unico motivo, con esso deducendo che la questione oggetto della controversia che occupa rientrerebbe nella competenza funzionale esclusiva del Tribunale di Roma, al l’uopo invocandosi l’insegnamento di Cass. n. 10395/2016;
-l’RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE non hanno resistito;
N. 15894/25 R.G.
il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso;
la ricorrente ha depositato memoria;
-il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza entro sessanta giorni;
Considerato che
il proposto regolamento di competenza è infondato;
nella specie -come correttamente evidenziato dal Procuratore Generale e come neanche la ricorrente contesta -si è al cospetto di opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., sicché è noto che , al riguardo, la competenza per valore si determina in forza del credito per cui si procede, a norma dell’art. 17 c.p.c. (si veda, ex plurimis , Cass. n. 37581/2021);
-risulta pertanto indubbio che, stante l’importo della cartella di pagamento opposta, la competenza per valore spetti al Giudice di pace di Roma, come correttamente statuito con l’ordinanza impugnata;
la giurisprudenza invocata dalla ricorrente (Cass. n. 10395/2016), a sostegno della pretesa competenza funzionale ed inderogabile del Tribunale di Roma, non è per nulla pertinente, perché concerne fattispecie assai diversa da quella che occupa (in quel caso, pretesa di restituzione di somme indebitamente erogate per prestazioni di patrocinio a spese dello Stato; in quello che qui rileva, pretesa relativa a condanna a seguito di ricusazione del giudice);
né, del resto, colgono nel segno gli argomenti spesi dalla ricorrente in memoria, occorrendo anzi rilevare che l’adozione dell’ordinanza
N. 15894/25 R.G.
impugnata, da parte del Tribunale, è avvenuta officiosamente nel pieno rispetto del disposto dell’art. 38, comma 3, c.p.c. (come modificato dal d.lgs. n. 164/2024 e senz’altro applicabile ratione temporis ), da un lato perché l’incompetenza per valore era stata prospettata dal Tribunale nell’ambito del decreto ex art. 171 -bis , comma 1, c.p.c., e dall’altro perché l’ordinanza stessa deriva dallo scioglimento della riserva assunta alla udienza di prima comparizione del 20.6.2025, quindi in sua piena continuità;
in definitiva, il proposto regolamento è rigettato;
nulla va disposto sulle spese di lite, stante l’ indefensio RAGIONE_SOCIALE intimate;
in relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
p. q. m.
la Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza per valore del Giudice di pace di Roma;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il giorno 3.12.2025.
Il Presidente NOME COGNOME