Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 14708 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 14708 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/05/2025
composta dai signori magistrati:
dott. NOME COGNOME
Presidente
dott. NOME COGNOME
Consigliere
dott. NOMECOGNOME
Consigliera
dott. NOME COGNOME
Consigliere relatore
dott. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al numero 23892 del ruolo generale dell’anno 20 24, proposto da
COGNOME NOME (C.F.: TARGA_VEICOLO NOME (C.F.: non dichiarato) NOME (C.F.: non dichiarato) avvocato NOME COGNOME (C.F.: STN
rappresentati e difesi dall ‘ NCL 59R17 H501S)
-ricorrenti-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOMEC.F.: CODICE_FISCALE
-resistente-
nonché
RAGIONE_SOCIALEC.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore
BANCA D’ITALIA (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimati- per la cassazione dell ‘ordinanza del Tribunale di Roma emessa nel procedimento civile iscritto al n. 8158/2024 del R.G. (n. cronol. 1466/2024), in data 10 ottobre 2024;
Oggetto:
REGOLAMENTO DI COMPETENZA A ISTANZA DI PARTE
Ad. 14/05/2025 C.C.
R.G. n. 23892/2024
Rep.
sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del dott. NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Roma;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 14 maggio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
Nel corso di un procedimento esecutivo per espropriazione di crediti promosso da NOME COGNOME nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A. (al quale è stato riunito altro successivo procedimento esecutivo con medesimo oggetto e nel quale sono altresì intervenuti i creditori NOME COGNOME e NOME COGNOME oltre alla stessa procedente COGNOME per un ulteriore proprio credito), presso i terzi pignorati Poste Italiane S.p.A. e Banca d’Italia, la società debitrice ha proposto opposizione all’esecuzione promossa nei suoi confronti dalla COGNOME, ai sensi dell’art. 615 c.p.c..
Sospesa l’esecuzione, ai sensi dell’art. 624 c.p.c., il giudizio di merito è stato introdotto dai creditori.
Il Tribunale di Roma ha dichiarato la propria incompetenza per valore, per essere competente il Giudice di Pace.
Il giudizio di merito relativo a tale opposizione è stato, peraltro, dichiarato nullo e l’ordinanza di incompetenza è stata annullata da questa Corte, per difetto di integrità del contraddittorio, in sede di regolamento di competenza (Cass., Ordinanza n. 3134 del 2 febbraio 2024).
All’esito della riassunzione , integrato il contraddittorio, il Tribunale di Roma ha nuovamente dichiarato la propria incompetenza per valore sul giudizio di opposizione, per essere competente il Giudice di Pace.
Ricorrono la COGNOME, il COGNOME ed il Medica, chiedendo dichiararsi la competenza per valore del Tribunale di Roma.
Ha svolto attività difensiva in questa sede esclusivamente la società terza pignorata RAGIONE_SOCIALE peraltro senza rassegnare conclusioni.
È stata fissata la trattazione del ricorso per l’odierna adunanza camerale, sulle indicate conclusioni del pubblico ministero.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis , comma 2, c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
1. La ricorrente contesta la statuizione con la quale il tribunale ha declinato la propria competenza per valore, in favore del giudice di pace, sostenendo che la competenza per valore sulla presente controversia spetterebbe proprio al tribunale.
Il tribunale ha, in proposito, affermato che « il valore della presente causa è inferiore ad euro 5.000,00, atteso che il credito residuo della procedura esecutiva iscritta nel r.g.e. n. 24381/2011 ammonta ad euro 548,28, mentre il credito residuo nella procedura esecutiva iscritta nel r.g.e. n. 10456/2019 ammonta ad euro 1.731,55, così per un importo di euro 2.279,83 complessivi ».
I ricorrenti deducono, in contrario: 1) che i crediti complessivi azionati da tutti i creditori procedenti ed intervenuti nelle due procedure esecutive riunite sarebbero di importo complessivo superiore ad € 5.100,00 e, di conseguenza, di tale complessivo importo dovrebbe tenersi conto ai fini della determinazione della competenza per valore sull’opposizione; 2) che, nell’instaurare il giudizio di merito a cognizione piena relativo all’opposizione all’esecuzione proposta dalla banca debitrice esecutata per contestare l’azione esecutiva promossa nei confronti della procedente COGNOMEper crediti complessivi di importo sensibilmente inferiore ad € 5.100,00), sulla base di una eccezione di compensazione fondata su un controcredito di importo pari a
poco più di € 3.000,00, era stata avanzata una ulteriore domanda, diretta ad ottenere l’accertamento dell’esistenza di crediti della stessa COGNOME nei confronti della società debitrice, per un importo superiore ad € 5.100,00.
È appena il caso di rilevare che, sebbene nelle conclusioni finali dell’istanza di regolamento si faccia riferimento ad una pretesa ‘ tardività ‘ della dichiarazione di incompetenza, si tratta di questione che non risulta in alcun modo sviluppata nel ricorso e, in ogni caso, che non trova alcun fondamento, secondo quanto emerge dagli atti di causa, essendo il rilievo dell’incompetenza da parte del tribunale avvenuto a seguito di tempestiva eccezione di parte convenuta.
Il primo motivo, relativo all’importo complessivo dei crediti azionati dai creditori procedenti ed intervenuti, è manifestamente infondato.
Per quello che emerge dallo stesso ricorso e dagli atti allegati, l’opposizione all’esecuzione è stata proposta dalla banca debitrice esecutata esclusivamente in relazione ai crediti fatti valere dalla COGNOME con i due pignoramenti poi riuniti e, dunque, ai fini della competenza per valore in merito a tale opposizione, non può assumere rilievo l’importo degli altri crediti, oggetto degli interventi.
Nessun rilievo potrebbe assumere, in proposito, la questione (peraltro discussa) dell’esistenza di una situazione di litisconsorzio necessario tra debitore e creditori procedenti ed intervenuti, nei giudizi di opposizione all’esecuzione, dal momento che ciò che esclusivamente conta, ai fini della determinazione della competenza per valore in tali giudizi, è l’importo dei crediti effettivamente contestati con l’opposizione.
Il secondo motivo è, invece, fondato, come già rilevato da questa Corte in diversi precedenti relativi ad istanze di regolamento di competenza del tutto sovrapponibili alla presente, in analoghe controversie pendenti fra le medesime parti (cfr.
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 918 del 14/01/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 1058 del 16/01/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 4678 del 22/02/2025, Rv. 673866 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 5774 del 04/03/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 5797 del 04/03/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 7114 del 17/03/2025).
La domanda della COGNOME, quale si ricava dal tenore testuale dell’atto con cui è stata dispiegata, ha ad oggetto l’accertamento di un proprio controcredito rispetto a quello dedotto in via di eccezione da Intesa San Paolo S.p.A.; pertanto, essa, benché formulata in termini vaghi e neppure del tutto qui chiariti, integra una domanda riconvenzionale e riguardante un credito il cui valore è dedotto quale superiore a € 5.100,00; di conseguenza, è idonea a determinare, astrattamente e nei limiti della cognizione consentita a questa Corte in sede di regolamento di competenza, la individuazione del tribunale, quale giudice competente a conoscere della controversia.
Infatti, il criterio di cui all’art. 17 c.p.c. attiene certamente al -la competenza per valore in tema di esecuzione forzata ( rectius : in tema di cause aventi ad oggetto opposizioni esecutive) e non fissa -invece -un’ipotesi di competenza per materia o funzionale, sicché la sua applicazione non sfugge alla necessaria combinazione con la regola generale di cui all’art. 10, comma 2, c.p.c., che disciplina il cumulo di domande proposte, nello stesso processo, nei confronti del medesimo soggetto, ai fini della competenza per valore (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30581 del 27/11/2024). Del resto, neppure una eventuale pretestuosità della domanda ulteriore od accessoria (di norma, consentita al creditore convenuto in opposizione esecutiva) potrebbe privare il giudice così adito della potestà di esaminarla; mentre perfino in un’ipotesi di nullità dell’atto di di spiegamento di quella domanda, ai sensi dell’art. 164 c.p.c., sarebbe pur sempre il giudice concretamente adito ad essere munito della
potestà di conoscerla, ma pure di quella di rilevarla per consentire alla parte di sanarla.
A tanto consegue la statuizione della competenza del Tribunale di Roma, per ragione di valore, a conoscere della complessiva controversia, in relazione alle domande contrapposte delle parti. Davanti a tale giudice la causa dovrà essere riassunta nel termine di legge.
Le spese di lite possono essere compensate, in quanto: il primo motivo a base dell’istanza di regolamento è manifestamente infondato, mentre il secondo motivo si fonda sulla prospettazione di una domanda riconvenzionale meramente ipotetica, la cui effettiva ammissibilità e fondatezza andranno vagliate dal giudice del merito; inoltre, la questione di diritto in relazione alla quale risulta accolto il ricorso risulta puntualmente chiarita nei suoi esatti termini e risolta da questa Corte solo recentemente (con la già richiamata ordinanza n. 30581 del 27/11/2024). Possono, quindi, ritenersi integrate le ragioni che, secondo la Corte Costituzionale (sentenza n. 77 del 7/03/2018), legittimano la compensazione delle spese di lite oltre il testo letterale dell’art. 92, comma 2, c.p.c. (come del resto già ritenuto da questa stessa Corte in tutti i precedenti tra le medesime parti aventi oggetto identico a quello del presente ricorso) . D’altra parte, la Banca d’Italia non ha qui svolto attività difensiva ed è stata chiamata in giudizio ai soli fini dell’integrità del contraddittorio, quale terza pignorata.
Le ragioni individuate a fondamento della disposta compensazione delle spese processuali (in effetti non conseguenti ad una ravvisata situazione di reciproca soccombenza, ma alle altre eccezionali ragioni che la giustificano) escludono che si possa ritenere rilevante la questione in relazione alla quale parte ricorrente chiede la rimessione alle Sezioni Unite.
Per questi motivi
La Corte:
-dichiara la competenza del Tribunale di Roma, dinanzi al