Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 1149 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1149 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al nr. 10078-2022 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE
Pec:
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,
Pec:
– controricorrente –
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da se stesso e domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,
Pec:
– controricorrente –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di SALERNO, depositata il 18/03/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO COGNOME;
lette le conclusioni scritte del SOSTITUTO PROCURATORE AVV_NOTAIO COGNOME che chiede che la Corte di Cassazione accolga il ricorso.
Ritenuto che:
AVV_NOTAIO con ricorso ex art. 702 c.p.c. chiese al Tribunale di Salerno di accertare il proprio diritto alla corresponsione delle competenze professionali maturate nei confronti dei coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME coimputati in un procedimento penale. L’importo delle competenze fu calcolato in base al valore della causa e maggiorato del 30% trattandosi di attività svolta in favore di più parti processuali, rappresentata da un’unica parcella indirizzata ad entrambi gli assistiti;
gli interessati, nel costituirsi in giudizio, eccepirono l’incompetenza per valore del Tribunale adito assumendo che il legale aveva svolto due distinti mandati professionali, ciascuno rientrante nel limite per valore della competenza del Giudice di Pace;
avverso l’ordinanza AVV_NOTAIO ha proposto r icorso per regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c.;
NOME COGNOME ha resistito al ricorso depositando memoria;
il P.G. ha depositato conclusioni scritte nel senso dell’accoglimento del ricorso;
Considerato che:
con l’unico motivo di ricorso -violazione e falsa applicazione dell’art. 11 c.p.c. e 1314 c.c. in relazione all’art. 42 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 12 D.M. 55/2014 in relazione all’art. 1314 c.c. e 11 c.p.c. il ricorrente contesta che erroneamente il Tribunale di Salerno abbia deciso di declinare la propria competenza in favore di quella del Giudice di Pace sull’erroneo presupposto dell’esistenza di due distinti mandati;
nella fattispecie troverebbe applicazione l’art. 11 c.p.c. secondo il quale ‘Se è chiesto da più p ersone o contro più persone l’adempimento per quote di una obbligazione (1314 c.c.) il valore della causa si determina dall’intera obbligazione’;
il motivo è fondato, conformemente al parere del PM: indipendentemente dalla questione dell’unità o pluralità di mandati e dunque di titolo, il compenso è unico in base all’art. 12, comma 2, del decreto n. 55/2014 sui parametri, come modificato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37; trova perciò applicazione l’art. 11 cpc, per cui il valore della causa è la somma delle du e quote dell’unica obbligazione;
conclusivamente il regolamento va accolto e va dichiarata la competenza del Tribunale di Salerno;
spese in favore del ricorrente;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Salerno. Liquida in favore del ricorrente le spese in € 2200 , oltre gli esborsi per Euro 200 ed accessori.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza-