Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7160 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7160 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 25/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8077/2025 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso l’ordinanza del Tribunale di Bologna n. 17201/2024 depositata il 27/03/2025.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
Lette le conclusioni scritte a termini dell’art. 380 -ter cod. proc. civ. del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. NOME COGNOME, la quale aveva sottoscritto con RAGIONE_SOCIALE un finanziamento per l’acquisto di un autoveicolo (finanziamento cui accedeva una linea di credito con fido di € 800,00 mediante l’utilizzo di una carta di credito cd. revolving ), ha promosso ricorso ex art. 281decies cod. proc. civ. davanti al Tribunale di Bologna, notificato a RAGIONE_SOCIALE in data 9 gennaio 2025, con cui ha proposto azione di accertamento della nullità del contratto di finanziamento revolving , con conseguente diritto alla restituzione dell’interesse al tasso legale per nullità della pattuizione degli interessi ultralegali. La domanda è stata fondata sulla violazione delle norme sul collocamento e sulla distribuzione dei prodotti finanziari e sulla violazione dell’art. 117 d. lgs. n. 385/193 (TUB) per mancanza di forma scritta con valore dichiarato indeterminabile.
2. A fronte dell’eccezione di incompetenza per valore formulata dal convenuto RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale di Bologna, con l’ordinanza qui impugnata, ha ritenuto che il valore della causa va determinato in relazione all’importo massimo del finanziamento concesso per l’acquisto dell’autovettura usata, accogliendo in tali termini l’eccezione di incompetenza per valore a termini dell’art. 7, primo comma, cod. proc. civ., provvedendo sulle spese.
3. Propone regolamento di competenza ex art. 42 cod. proc. civ. il consumatore, affidato a un unico motivo, cui resiste con controricorso la banca. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 2 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 10, 13, 14 e 38 cod. proc. civ., nella parte in cui l’ordinanza ha ritenuto l’incompetenza per valore del tribunale adito in favore del Giudice di Pace in base al valore del finanziamento concesso con obbligo di restituzione dello stesso in 48 rate di € 171,21, nel limite di competenza per valore di diecimila euro a termini dell’art. 7, primo comma, cod. proc. civ. Assume il
ricorrente che, non essendo stata proposta domanda di condanna, la pronuncia è di mero accertamento della nullità del contratto ex art. 117 TUB e di applicazione solo succedanea di un tasso di interesse sostitutivo, così essendo di valore indeterminabile a termini dell’art. 10 cod. proc. civ. In via gradata, deduce che l’utilizzo di una carta revolving ha un potenziale petitum restitutorio di valore indeterminabile.
Il ricorso è infondato. In tema di competenza per valore, l’art. 12, primo comma, cod. proc. civ. – secondo cui il valore delle cause relative all’esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione – subisce deroga nell’ipotesi in cui il giudice sia chiamato a esaminare, con efficacia di giudicato, le questioni relative a esistenza o validità del rapporto (come nel caso di specie) che va, pertanto, interamente preso in considerazione ai fini della determinazione del valore della causa (Cass., n. 2850/2018; Cass., n. 9068/2022;. Cass., n. 4163/2015; Cass., n. 2737/2012; Cass., n. 21529/2004; Cass., n. 12633/1991).
Al riguardo, non è stato -tuttavia censurato l’accertamento del giudice del merito, secondo cui il valore dell’intero rapporto rientra nella competenza per valore del Giudice di pace a termini dell’art. 7, primo comma, cod. proc. civ., pari a diecimila euro, dovendo essere il valore della causa rapportato al valore economico del rapporto obbligatorio sottostante . Il valore del rapporto obbligatorio rientra, pertanto, nella competenza del Giudice di Pace.
Analogamente infondato è il motivo, nella parte in cui ritiene indeterminabile la causa in relazione alla potenziale natura indeterminata
della causa per utilizzo di una carta revolving, essendo tale valore legato in ogni caso al rapporto obbligatorio che ha dato causa al relativo utilizzo.
5. Pertanto, pur applicandosi la deroga all’art. 12 cod. proc. civ., secondo cui la competenza per valore si determina in base al complessivo valore del rapporto obbligatorio, la controversia proposta dal ricorrente rientra nella competenza per valore del Giudice di Pace, come determinata dall’art. 7, primo comma, cod. proc. civ. novellato dal d. lgs. n. 149/2022.
6. Il ricorso va, pertanto, rigettato, dichiarandosi la competenza del Giudice di Pace territorialmente competente, al quale è rimessa anche la liquidazione delle spese del presente regolamento. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, attesa la natura impugnatoria dello strumento processuale adottato (Cass., n. 13636/2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza per valore del Giudice di Pace territorialmente competente, al quale è rimessa anche la regolazione e la decisione in relazione alle spese del regolamento di competenza; ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/03/2026.
Il Presidente NOME COGNOME