Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21337 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 21337 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 25/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 387 del Ruolo generale dell’anno 202 5 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME domicilio digitale come per legge
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE e, per essa, RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria ex art. 47 c.p.c., dall’avv. NOME COGNOME domicilio digitale come per legge
-resistente –
ordinanza del Tribunale di Roma emessa in data 2 dicembre 2024, comunicata tramite p.e.c. in data 4 dicembre 2024, nel avverso l ‘ procedimento civile iscritto al n. 3282/2024 R.G.;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa NOME COGNOME che ha chiesto rigettarsi il proposto regolamento; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 giugno 2025 dal Consigliere dott.ssa NOME COGNOME
Fatti di causa
1. Ifis RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE, in forza di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma, eseguì in danno del debitore NOME COGNOME al quale aveva notificato atto di precetto, pignoramento presso terzi, sottoponendo ad esecuzione i crediti di lavoro dipendenti vantati dall’esecutato nei confronti del terzo pignorato RAGIONE_SOCIALE; il Giudice dell’esecuzione emise a favore del creditore pignorante ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ., con cui assegnò a quest’ultimo il credito staggito, imponendo al terzo pignorato di versare i ratei di lavoro dipendente già maturati e maturandi sino alla concorrenza del credito precettato (per € 13.026,78), aumentato delle spese e degli accessori.
Stante l’inadempimento del terzo pignorato, RAGIONE_SOCIALE cessionaria del credito, azionando l’ordinan za di assegnazione, intimò al terzo pignorato di pagare l’importo di euro 8.503,68, pari alla quota della retribuzione netta di COGNOME maturata dalla data di notifica del pignoramento sino alla data della intimazione, ‘oltre alle trattenute mensili maturate e divenute esigibili successivamente alla data del precetto, e comunque fino a concorrenza dell’importo di cui alla menzionata ordinanza di assegnazione (compresi spese e
compensi ivi liquidati ed interessi ivi liquidati ma non ancora quantificati, oltre successive occorrende)’.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione al precetto ed il Tribunale di Roma, con l’ordinanza in questa sede impugnata, ha dichiarato la propria incompetenza , rilevando che l’importo intimato era pari alla complessiva somma di euro 8.503,68 e, dunque, inferiore ad euro 10.000,00, con conseguente competenza per valore del Giudice di pace di Roma.
Avverso tale ordinanza ricorre, con due motivi, RAGIONE_SOCIALE chiedendo dichiararsi la competenza per valore del Tribunale di Roma.
RAGIONE_SOCIALE 2021-RAGIONE_SOCIALE e, per essa, RAGIONE_SOCIALE, ha depositato memoria difensiva.
Fissata l ‘ adunanza camerale per la trattazione del ricorso, il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte.
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa in data 11 giugno 2025.
Il Collegio si è riservato il deposito dell ‘ ordinanza nel termine di sessanta giorni dalla decisione.
Ragioni della decisione
Preliminarmente, deve darsi atto che la memoria illustrativa è stata tardivamente depositata dalla ricorrente oltre il termine di dieci giorni prima dell’adunanza camerale, previsto dall’art. 380 -bis .1. cod. proc. civ.: di essa non può, quindi, tenersi alcun conto.
Con il primo motivo la ricorrente, deducendo la violazione degli artt. 10 e 17 cod. proc. civ., censura l’ordinanza impugnata per non avere considerato che il valore deve essere determinato avendo riguardo alla somma precettata nella sua interezza, comprensiva non solo delle quote di retribuzione già maturate sino alla data di notifica
del precetto, ma anche di quelle successive maturate sino alla concorrenza dell’importo assegnato nel titolo esecutivo.
3 . Con il secondo motivo, censurando l’ordinanza gravata per violazione degli artt. 10 e 17 cod. proc. civ., la ricorrente ribadisce che l’affiancamento alla richiesta di una somma determinata di altro importo indeterminato, ma determinabile in base al titolo esecutivo, avrebbe dovuto comportare una conferma della competenza del Tribunale.
Preliminarmente allo scrutinio dei motivi di ricorso, deve darsi atto che l’incompetenza per valore è stata tempestivamente rilevata, d’ufficio, dal Tribunale con decreto reso ai sensi dell’art. 171 -bis cod. proc. civ. in data 8 maggio 2024 e che, alla successiva udienza del 1° luglio 2024, la parte opposta si è limitata ad aderire al rilievo del Giudice, cosicché, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, non rileva che la creditrice si sia tardivamente costituita nel giudizio di opposizione e non si pone una questione di eventuale decadenza della stessa creditrice dalla possibilità di sollevare l’eccezione.
Posto ciò, venendo al merito dell’impugnazione, non v’è dubbio che, ai fini di quanto previsto dall’art. 17 c od. proc. civ., per la individuazione della competenza per valore del giudice, occorre prendere a riferimento il credito precettato di cui si chiede l’adempimento in via esecutiva, senza neppure tener conto dell’aumento della metà ex art. 546 cod. proc. civ., nel caso di pignoramento presso terzi (Cass., sez. 6 -3, n. 37581/2021; Cass., sez. 6 – 3, 31/01/2022, n. 2882).
Nel caso de quo , con l’atto di precetto non si chiede il solo pagamento della somma di euro 8.503,68, corrispondente alle quote della retribuzione già maturate alla data della intimazione (5 febbraio 2019), ma anche il pagamento delle ulteriori somme assegnate con l’ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ., pari ad euro 13.026,28, oltre
interessi (dal 09/03/2018) e spese legali.
Ebbene, mentre la prima somma richiesta rientra certamente nell’ambito della competenza per valore del Giudice di pace, la somma precettata, considerata nella sua interezza (e comprensiva così di un addendo genericamente, ma univocamente, determinato), determina la competenza per valore del Tribunale.
Difatti, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire con riguardo ad opposizioni esecutive nelle quali il creditore opposto aveva svolto domanda riconvenzionale avente ad oggetto l’accertamento di un ulteriore proprio credito nei confronti del debitore esecutato, da cumulare con quello precettato (Cass., sez. 3, n. 918, n. 1058, n. 4678, n. 5774, n. 5797 e n. 7114 del 2025), il criterio di cui all’art. 17 c od. proc. civ. attiene certamente alla competenza per valore in tema di esecuzione forzata e non disegna -invece -un’ipotesi di competenza per materia o funzionale e la sua applicazione non sfugge alla necessaria combinazione con la regola generale di cui all’art. 10, comma secondo, c od. proc. civ., che disciplina il cumulo di domande proposte, nello stesso processo, nei confronti del medesimo soggetto, ai fini della competenza per valore (così, da ultimo, Cass., sez. 3, 27/11/2024, n. 30581, non massimata; Cass., sez. 3, 22/02/2025, n. 4678).
Dalla sommatoria del valore degli importi determinati dal creditore e di quelli determinabili in base al titolo (ordinanza di assegnazione), espressamente richiamato nel precetto, discende che il valore della domanda ‹‹ per cui si procede ›› , ex art. 17 cod. proc. civ., è superiore a quello di euro 10.000,00.
A tanto consegue la statuizione della competenza, per ragione di valore, a conoscere della complessiva controversia, del Tribunale di Roma, davanti al quale la causa andrà riassunta nel termine di legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai
sensi del d.m. n. 55 del 2014, sulla base dell’art. 5, comma 5, del detto d.m., secondo cui «Qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l’applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile»; invero, essendo il processo sul regolamento di competenza un processo su una questione, quella di competenza o di sospensione, e che, dunque, non riguarda la controversia nella sua interezza, non appare giustificato fare riferimento al valore di essa secondo i criteri indicati dal comma 1 dello stesso art. 5 e, pertanto, l’ipotesi del giudizio di regolamento di competenza si presta ad essere ricondotta al suddetto comma 5 dello stesso art. 5 (v. in tal senso, ex aliis Cass., sez. 3, 29/03/2023, n. 8912; Cass., sez. 6 -3, 14/01/2020, n. 504; Cass., sez. 6 -3, 23/10/2015, n. 21672; Cass., sez. 6 -3, 25/02/2015, n. 3881; Cass., sez. 6 -3, 29/01/2015, n. 1706).
P. Q. M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Roma, dinanzi al