Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1939 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1939 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/01/2026
R.G. 6698/25
C.C. 21/1/2026
Regolamento necessario di competenza -Competenza per valore
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento necessario di competenza iscritto al NNUMERO_DOCUMENTO proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro -tempore , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
NOME RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro -tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO;
– resistente – avverso l’ordinanza, dichiarativa della propria competenza per valore, del Tribunale di Cagliari pubblicata il 26 febbraio 2025, comunicata il 27 febbraio 2025;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
viste le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, ai sensi dell’art. 380 -bis .1. c.p.c., come richiamato dall’art. 380 -ter c.p.c., che ha chiesto il rigetto del regolamento di competenza, con le conseguenze di legge;
letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse della resistente, ai sensi dell’art. 380 -bis .1. c.p.c.
FATTI DI CAUSA
1. -A fronte di ricorso monitorio depositato il 31 luglio 2024, con decreto ingiuntivo n. 1081/2024, notificato il 5 settembre 2024, il Tribunale di Cagliari ingiungeva, a carico di RAGIONE_SOCIALE e in favore di NOME COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE, il pagamento della somma di euro 9.400,10, oltre interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002 e spese di lite, a titolo di saldo del corrispettivo dovuto per l’eseguita realizzazione e fornitura di una cassaforma per anelli, giusta fattura n. 7/2024 del 20 gennaio 2024.
Con atto di citazione notificato il 15 ottobre 2024, RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione avverso l’emesso decreto ingiuntivo, eccependo in via preliminare l’incompetenza per valore del Tribunale adito, in favore del Giudice di Pace di Cagliari, e sostenendo nel merito l’infondatezza della pretesa avversaria.
In specie, l’opponente esponeva che, determinandosi il valore della causa ai fini della competenza sulla scorta della domanda ex art. 10 c.p.c., nel calcolo del valore, oltre al capitale, dovevano essere considerati gli interessi moratori scaduti alla data di deposito del ricorso monitorio, che -ai sensi dell’art. 4, primo e secondo comma, del d.lgs. n. 231/2002 -decorrevano dal 19 febbraio 2024, ossia dal trentesimo giorno successivo all’emissione della fattura n. 7 del 20 gennaio 2024, con l’effetto che, ammontando detti interessi a euro 522,74, il valore della causa era pari a euro 9.922,84, con la conseguente competenza per valore dell’indicato Giudice di Pace, ai sensi dell’art. 7, primo comma, c.p.c.
Si costituiva in giudizio NOME COGNOME di NOME RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la quale contestava l’eccepita incompetenza per valore del Tribunale adito, sostenendo che gli interessi moratori sarebbero decorsi, non già dal trentesimo giorno successivo all’emissione della fattura, ma dalla data di emissione della fattura stessa; con la conseguenza che il valore della causa aveva superato il limite di euro 10.000,00 (avendo il valore di euro 10.019,41), ammontando gli interessi, alla data del deposito del ricorso monitorio, a euro 619,31.
Previo deposito di note e precisazione delle conclusioni, all’esito di riserva, con l’ordinanza di cui in epigrafe, il Tribunale adito rigettava la sollevata eccezione di incompetenza e dichiarava la propria competenza per valore.
La pronuncia impugnata si limitava a rilevare che ‘nel caso in esame, sulla base della domanda, gli interessi sommati al capitale
danno un importo superiore alla competenza per valore del giudice di pace’.
–RAGIONE_SOCIALE ha proposto, con ricorso notificato il 19 marzo 2025, regolamento di competenza, ex art. 42 c.p.c., affidato a un unico motivo.
Ha depositato memoria difensiva la resistente NOME COGNOME di NOME e RAGIONE_SOCIALE
Il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto del regolamento.
In prossimità dell ‘ adunanza camerale, la resistente ha presentato memoria illustrativa.
All’esito della camera di consiglio del 21 -1-2026 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con l’unico motivo proposto la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 4, primo e secondo comma, del d.lgs. n. 231/2002, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che il valore della causa superasse la soglia di euro 10.000,00 e che, quindi, il giudice adito fosse competente per valore a emettere il decreto ingiuntivo opposto, avendo riguardo al fatto che gli interessi di mora nelle transazioni commerciali sarebbero decorsi dalla data di emissione della fattura, anziché all’esito della scadenza del termine di 30 giorni da tale emissione, con la conseguente competenza per valore del Giudice di Pace di Cagliari.
2. -Il motivo è infondato.
2.1. -Si premette che, a norma dell’art. 3 d.lgs. n. 231/2002, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi degli artt. 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Quindi, ai sensi dell’art. 4, primo e secondo comma, d.lgs. n. 231/2002: (1) Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. (2) Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini: a ) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento; b ) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento; c ) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi; d ) trenta giorni dalla data dell’accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.
Sicché -sulla scorta del combinato disposto dei due commi -la mora decorre dal trentesimo giorno successivo all’emissione della fattura, quale data di scadenza del termine per il pagamento (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 28413 del 05/11/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 17684 del 25/08/2020; Sez. 3, Sentenza n. 14911 del 31/05/2019), e non già immediatamente dall’emissione della fattura, salvo che le parti non concordino una diversa scadenza.
2.2. -Nondimeno, la questione di competenza si valuta e deve essere definita in base alla domanda, in chiave statica e non dinamica (sulla scorta del deductum e non del decisum ), ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 38 c.p.c. ( recte in base a quello che risulta dagli atti).
In proposito, l’eccezione di incompetenza territoriale (ma anche per materia e per valore) del convenuto non introduce nel processo un tema sul quale è possibile lo svolgimento di un’istruzione secondo le regole della fase dell’istruzione in funzione della decisione nel merito, di modo che il giudice non può procedere alla decisione su di essa sulla base di prove costituende o documentali introdotte nel giudizio all’esito dello svolgimento di detta fase. L’eccezione deve essere decisa sulla base delle risultanze emergenti dagli atti introduttivi e dalle produzioni documentali effettuate con essi, o in replica o controreplica alla prima udienza di cui all’art. 183 c.p.c., salvo il caso in cui, in ragione di quanto reso necessario dal tenore dell’eccezione del convenuto o del rilievo del giudice, il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa non esiga, secondo quanto prevede l’art. 38, ultimo comma, c.p.c.,
un’eventuale istruzione di natura sommaria in limine litis , se del caso anche non documentale, diretta a chiarire il contenuto di quanto già risulta dagli atti. Tale istruzione, però, deve essere non solo sollecitata dalla parte interessata, ma deve aver luogo nella stessa prima udienza del giudizio o, se non sia possibile, in un’eventuale udienza appositamente fissata in breve, restando invece esclusa ogni possibilità di un suo svolgimento su sollecitazione successiva di una delle parti (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30836 del 02/12/2024; Sez. 6-3, Ordinanza n. 20553 del 30/07/2019; Sez. 6-3, Ordinanza n. 17794 del 22/07/2013; Sez. 3, Ordinanza n. 12455 del 21/05/2010).
2.2.1. -Nel caso di specie la domanda si identifica con il ricorso monitorio, che testualmente conclude: ‘fa istanza alla S.V. Ill.ma affinché voglia ingiungere alla RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , con sede in INDIRIZZO, P.P_IVA -pec: EMAIL, di pagare entro quaranta giorni, in favore del ricorrente, nel domicilio eletto, l’importo di euro 9.400,10, oltre interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002 e successive modifiche, maturati e maturandi fino all’effettivo soddisfo, le spese e i compensi professionali come per legge’.
Nel corpo del ricorso monitorio è stata altresì richiamata la fattura n. 7 del 20 gennaio 2024, posta a fondamento del procedimento ingiuntivo.
Ebbene, la fattura richiamata, dopo avere precisato che ‘sui ritardati pagamenti verranno applicati gli interessi moratori in virtù del d.lgs. n. 231/2002’, ha altresì specificato che il
pagamento sarebbe dovuto avvenire mediante bonifico, con scadenza al 20 gennaio 2004, corrispondente alla data di emissione della fattura menzionata.
2.3. -Ne consegue che, benché in astratto la formula ‘oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002′ si intenda riferita sia al tasso da applicare, sia alla decorrenza ( ex lege ) degli interessi commerciali, nella specie, avuto riguardo al collegamento funzionale tra la domanda monitoria spiegata e la fattura commerciale richiamata, la domanda doveva intendersi riferita -appunto tenuto conto di quanto risultava dagli atti -alla pretesa di pagamento della somma capitale di euro 9.400,10, oltre interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002, a decorrere dall’emissione della fattura (a prescindere dalla legittima individuazione di tale decorrenza).
Sicché, per il calcolo del valore della causa ai fini della competenza (che si determina dalla domanda ex art. 10, primo comma, c.p.c.), avrebbe dovuto tenersi conto della somma capitale e degli interessi commerciali scaduti ex art. 10, secondo comma, c.p.c. a decorrere dall’emissione della fattura sino alla data di deposito del ricorso monitorio del 31 luglio 2024, secondo la prospettazione del richiedente, per un totale di euro 10.019,41 (ammontando gli interessi, dalla data di emissione della fattura sino alla data di deposito del ricorso monitorio, a euro 619,31, come risultante dagli schemi di conteggio espressamente demandati dal giudicante alle parti, sulla scorta del riferimento a dies a quo diversi).
Pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7, primo comma, e 9, primo comma, c.p.c., si è radicata la competenza
per valore del Tribunale, come debitamente adito in sede monitoria, appunto in ragione del fatto che il valore della causa superava il limite di euro 10.000,00 (quale soglia della competenza per valore del Giudice di Pace di Cagliari) alla data del deposito del ricorso monitorio.
3. -Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso per regolamento di competenza va rigettato e deve essere dichiarata la competenza per valore del Tribunale di Cagliari ex art. 49 c.p.c., cui la causa deve essere rimessa per la prosecuzione, anche ai fini della pronuncia sulle spese del presente procedimento.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. Detta norma si applica anche al caso di specie, attesa la natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 13636 del 02/07/2020; Sez. 6-L, Ordinanza n. 11331 del 22/05/2014; nello stesso senso Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 32188 del 10/12/2025).
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza e, per l’effetto, dichiara la competenza per valore del Tribunale di Cagliari, cui rimette la causa anche per la regolamentazione delle spese del presente procedimento.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
Sezione civile, in data 21 gennaio 2026.
La Presidente Linalisa COGNOME