Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 13756 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 13756 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1167/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOMECOGNOME rappresentati e difesi dall ‘ avvocato COGNOME NOMECOGNOME presso l ‘ indirizzo di posta elettronica certificata del quale sono domiciliati per legge;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato COGNOME presso l ‘ indirizzo di posta elettronica certificata della quale è domiciliata per legge;
-resistente-
nonché contro ITALIA;
RAGIONE_SOCIALE BANCA D ‘
-intimati-
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n. 18570/2023 depositata il 18/12/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME con atto di pignoramento presso terzi notificato in data 28.8.2011 intraprendeva azione esecutiva nei confronti di Banca Intesa San Paolo SPA per ottenere l’assegnazione di complessivi € 2.147,70.
A seguito di opposizione della banca esecutata, il giudice dell’esecuzione sospendeva la procedura ai sensi dell’art 624 c.p.c.
A seguito di provvedimento giurisdizionale, che accoglieva parzialmente l’opposizione all’esecuzione proposta dalla banca, la COGNOME chiedeva la riassunzione dell’esecuzione.
A fronte di tale riassunzione, l’Istituto di credito proponeva nuova opposizione, formalizzata il 5.2.2020 e ritualmente notificata.
In tale giudizio: a) la banca esecutata deduceva in compensazione, rispetto al credito fatto valere dalla COGNOME quale creditore procedente sulla base del pignoramento, un proprio controcredito, costituito da somme dovute sulla base di una sentenza passata in giudicato; precisava al riguardo di aver ricevuto notifica di un atto di pignoramento esattoriale in virtù del quale era stato ad essa ordinato il pagamento di somme fino ad un importo di oltre € 268.983,81 dovute alla COGNOME, ritenendo per l’effetto preclusa ogni possibilità di prosecuzione dell’esecuzione; b) la COGNOME, creditore esecutante, deduceva: da un lato, che a seguito di pignoramenti da essa notificati ad Intesa Sanpaolo, erano stati pignorati i crediti portati in compensazione da parte esecutata nella presente sede, avendo per l’effetto parte esecutata perso qualsiasi disponibilità di tali somme; e, dall’atro, che la procedura esattoriale era stata dichiarata estinta dal Tribunale di Civitavecchia.
Il giudice dell’esecuzione, con ordinanza resa all’udienza del 31.01.2021, sospendeva la procedura ed assegnava alle parti termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione tempestivamente notificato, la COGNOME, quale creditore procedente, e NOME COGNOME quale creditore intervenuto, convenivano in giudizio il debitore, ribadendo le ragioni e le domande già formulate nella comparsa di costituzione della fase cautelare, nonché chiedendo che fosse respinta l’eccezione di compensazione e che fosse dichiarato legittimo l’intervento di NOME COGNOME.
Costituitosi in giudizio, l’Istituto di credito: in via preliminare, eccepiva l’incompetenza per valore del giudice adito ai sensi dell’art. 17 c.p.c.; e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea.
Il Tribunale di Roma – dopo aver ordinato l’integrazione del contraddittorio, secondo quanto previsto da Cass. n. 13533/2021, nei confronti dei terzi pignorati Banca d’Italia e Poste Italiane s.p.a. – con sentenza n. 18570/2023: a) dichiarava la contumacia dei terzi Banca D’Italia e Poste Italiane SPA (che, pur regolarmente citate, non si erano costituiti in giudizio), b) in accoglimento dell’eccezione sollevata da Banca Intesa, dichiarava la propria incompetenza, essendo competente a decidere il Giudice di Pace di Roma; c) condannava gli opponenti COGNOME e COGNOME, in solido tra loro, alla rifusione, in favore della convenuta Intesa Sanpaolo s.p.a., delle spese del giudizio.
Avverso la suddetta sentenza la COGNOME e lo COGNOME hanno presentato regolamento necessario di competenza, chiedendo con due motivi dichiararsi la competenza del Tribunale civile di Roma, con vittoria delle spese da distarsi a favore del difensore antistatario.
Per l’adunanza dello scorso 25 settembre il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo: in via principale, ordinarsi l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati; e, in subordine, dichiararsi, in accoglimento del ricorso, la competenza per
valore del Tribunale di Roma, con rinvio a quest’ultimo per il prosieguo del giudizio.
La Corte, con ordinanza interlocutoria, ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati.
Per l’odierna adunanza il Difensore ha depositato nota con la quale, preso atto delle conclusioni del Procuratore Generale, si è rimesso a giustizia in ordine alla doverosità della integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dato atto che l’ordine di integrazione del contraddittorio, disposto da questa Corte con ordinanza del 25 settembre 2024 (comunicata alla parte il successivo 7 ottobre) è stato correttamente ottemperato con atti depositati il 10 ottobre 2024, nonostante quanto in contrario traspaia dal tenore della memoria.
NOME COGNOME e NOME COGNOME articolano in ricorso due motivi.
2.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano l’illegittimità della pronuncia sulla competenza ex artt. 38, 183 novellato, 166 e 168 bis c.p.c.: sia perché la Banca si era costituita in data 20 dicembre 2021 (e, dunque, tardivamente rispetto alla fissata udienza del 25 dicembre 2021), con la conseguenza che era rimasta preclusa all’istituto la possibilità di eccepire l’incompetenza del giudice adito (non facendo slittare il successivo differimento – da parte del giudice ai sensi dell’art. 168 bis comma 4 c.p.c. – il termine di costituzione del convenuto); sia perché l’incompetenza per valore non era stata oggetto di rilievo del giudice nell’udienza ex art. 183 c.p.c.
2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano l’illegittimità della pronuncia sulla competenza ex artt. 7, 10 e 35 c.p.c. , avendo il Tribunale determinato il valore della causa con riguardo all’importo precettato (pari ad euro 339,86), omettendo di considerare che con l’atto introduttivo del giudizio di merito davanti al Tribunale di Roma era stato eccepita la titolarità di un ulteriore credito di euro 22.608,41,
che era in grado non soltanto di paralizzare l’eccezione di compensazione di Banca Intesa, ma anche di consentirle di spiegare domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento di un residuo importo superiore ad euro 5.100.
3. Il primo motivo è infondato.
Invero, in quanto, come è agevolmente riscontrabile in atti, a prescindere dall’epoca di dispiegamento dell’eccezione di incompetenza di Banca Intesa S.p.A., il Tribunale: dapprima, ha rinviato per integrazione del contraddittorio nei confronti di Poste Italiane S.p.A. e della Banca d’Italia, attività preliminare necessaria anche ai fini della statuizione della competenza; e, poi, a contraddittorio integrato, ha rilevato la questione della competenza, immediatamente dopo rinviando per precisazione delle conclusioni e, quindi, decidendo all’esito dell’interlocuzione delle parti, con ordinanza declinatoria della competenza. D’altronde, non è imposto al giudice, oltre che di rilevare immediatamente l’incompetenza per valore, anche di deciderla in prima udienza: sicché la tesi della consumazione della relativa potestà del giudicante va disattesa.
4. Fondato è, invece, il secondo motivo.
Occorre premettere che questa Corte, con ordinanza n. 30581/2024 – dopo aver ribadito il principio (già affermato da Cass. n. 37581/2021) per cui, ai fini di quanto previsto dall’art. 17 c.p.c., occorre far esclusivo riferimento alla somma precettata, senza neppure tener conto dell’aumento della metà ex art. 546 c.p.c., nel caso di pignoramento presso terzi – ha affermato che l’opposizione con la quale si chiede accertarsi l’intervenuta compensazione (legale o, in subordine, giudiziale) tra l’importo precettato e credito derivante da altro titolo esecutivo assurge ad eccezione riconvenzionale rispetto alla pretesa della creditrice intimante ed opposta.
Nell’occasione è stato precisato che il criterio di cui all’art. 17 c.p.c., che attiene certamente alla competenza per valore in tema di
esecuzione forzata, non disegna affatto un’ipotesi di competenza per materia o funzionale, sicché la sua applicazione non sfugge alla necessaria combinazione con la regola generale di cui all’art. 10, comma secondo, c.p.c., che disciplina il cumulo di domande proposte, nello stesso processo, nei confronti del medesimo soggetto, ai fini della competenza per valore.
Occorre aggiungere che a tale principio si è attenuta la successiva giurisprudenza di legittimità (cfr., con specifico riferimento agli odierni ricorrenti, Cass. n. 918, n. 1058, n. 4678, n. 5774, n. 5797 e n. 7114/2025)
Orbene, nel caso di specie, la domanda attorea, quale si ricava dal tenore testuale dell’atto con cui è stata dispiegata, ha ad oggetto l’accertamento di un controcredito rispetto a quello dedotto in via di eccezione da Intesa San Paolo S.p.a.; pertanto, essa integra una domanda riconvenzionale, che, in quanto avente ad oggetto un credito il cui valore in tesi difensiva avrebbe valore superiore a euro cinquemila e cento, è di per sé idonea a determinare, astrattamente e nei limiti della cognizione consentita a questa Corte in sede di regolamento di competenza, la individuazione del Tribunale quale giudice competente a conoscere della controversia.
D’altronde, l’eventuale pretestuosità della domanda ulteriore od accessoria (la cui proposizione è generalmente consentita al creditore convenuto in opposizione esecutiva) può rilevare ai fini dell’applicazione dell’art. 96 c.p.c., ma non può privare il giudice adito della potestà di esaminarla. Tanto è vero che questi, in caso di nullità dell’atto di dispiegamento di quella domanda (ai sensi dell’art. 164 c.p.c.), è munito non solo della potestà di conoscerla, ma financo della potestà di rilevarla per consentire alla parte di sanarla.
Ne consegue che, in conformità della richiesta dei ricorrenti, la ordinanza impugnata deve essere cassata e deve essere affermata la competenza per valore del Tribunale di Roma a conoscere la
contro
versia di cui alla narrativa che precede, in considerazione della natura e del contenuto delle contrapposte domande delle parti.
Le spese del presente regolamento di competenza possono essere compensate tra le parti in ragione della novità della questione, atteso che l’ordinanza n. 30581/2024 di questa Corte – che ne ha chiarito i termini, risolvendola – è sopravvenuta all’introduzione del regolamento in esame.
P. Q. M.
La Corte:
dichiara la competenza del Tribunale di Roma, dinanzi al quale,