Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10419 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10419 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. R.G. 18112/2023, proposto da
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Roma, INDIRIZZO
50.
– RICORRENTE –
contro
NOME COGNOME.
-INTIMATO- avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2470/2023, pubblicata in data 4.9.2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 21.2.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di respingere il ricorso.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2470/2023 il Tribunale di Firenze ha dichiarato la propria competenza sulla domanda di divisione giudiziale dell’asse ereditario di NOME COGNOME, proposta da NOME COGNOME, sostenendo che,
Oggetto: regolamento competenza
al momento dell’apertura della successione, la COGNOME avesse il proprio domicilio in Firenze, essendosi trasferita prima presso il figlio e poi una struttura di accoglienza per anziani, reputando irrilevante che avesse conservato la residenza anagrafica in Roma.
Avverso detta pronuncia COGNOME NOME ha proposto regolamento di competenza affidato a due motivi, illustrati con memoria.
NOME COGNOME non ha proposto difese.
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c., affermando che sulla competenza del Tribunale di Roma sulla successione di NOME COGNOME si era ormai formato il giudicato esterno per effetto delle sentenze emesse dal Tribunale e della Corte di appello di Roma, rispettivamente nn. 6202/2013 e 1311/2014, passate in giudicato, e della pronuncia di legittimità n. 18363/2018, emesse in cause aventi ad oggetto la successione della COGNOME. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 22, 115 e 116 c.p.c., 43 e 456 c.c., sostenendo che la de COGNOME aveva conservato il centro dei propri interessi fino alla morte a Roma, ove erano ubicati gli immobili di cui la de COGNOME era contitolare e da cui traeva le fonti di sostentamento, ove si trovavano tutti gli altri suoi familiari, avendo conservato l’originaria residenza anagrafica e le utenze a suo nome, mentre NOME COGNOME, presso cui aveva temporaneamente risieduto, si era trasferito a Firenze tre anni dopo il decesso della madre.
3. Il ricorso è infondato.
Non è invocabile il giudicato implicito esterno sulla competenza per la successione di cui si discute, giudicato che andrebbe desunto da due pronunce di merito, di primo e secondo grado,
vertenti su cause ereditarie relative alla successione di NOME COGNOME.
Le decisioni di merito che statuiscano sulla competenza -ad eccezione delle decisioni della Corte di Cassazione emesse in sede di regolamento di competenza – sono suscettibili di passare in cosa giudicata in senso sostanziale, poiché la decisione sulla questione di competenza, emessa dal giudice di merito con sentenza non più impugnabile, dà luogo soltanto al giudicato formale, il quale si concreta in una preclusione alla riproposizione della questione davanti al giudice dello stesso processo, ma non fa stato in un distinto giudizio promosso dalle stesse parti dinanzi ad un giudice diverso (Cass. 5006/1978; Cass. 112/1983; Cass. 26977/1995; Cass. 17248/2003; Cass. 3291/2013; Cass. 26178/2017).
Nessuna statuizione sulla competenza, che non era oggetto dei motivi di ricorso, risulta assunta con la sentenza di legittimità n. 18363/2018, potendo riconoscersi efficacia esterna alle sole sentenze sulla giurisdizione e sulla competenza rese da questa Corte in sede di regolamento o di ricorso ordinario (Cass. 13768/2005; Cass. 16405/2008; Cass. 30200/2017).
Riguardo al secondo motivo va osservato che la determinazione della competenza per territorio nelle cause ereditarie va stabilita ai sensi degli artt. 22 c.p.c. e 456 c.c., con riferimento al luogo in cui il “de COGNOME” aveva al momento della morte l’ultimo domicilio, intendendosi con tale locuzione il luogo ove la persona, alla cui volontà occorre avere principalmente riguardo, abbia concentrato la generalità dei suoi interessi sia materiali ed economici, sia morali, sociali e familiari Cass. 8371/1983; Cass. 2875/1996; Cass. 7750/1999; Cass. 18560/2013).
Nella specie, correttamente il giudice di merito ha dato rilievo al fatto che la COGNOME si era trasferita, negli ultimi anni di vita,
prima presso il figlio (residente in Firenze) e poi definitivamente presso una residenza per anziani, pur senza mutare la residenza anagrafica, il che conduce a ritenere che, date anche l’età e le condizioni di salute, nel circondario di Firenze fosse ormai collocata la generalità dei suoi interessi non solo materiali, ma anche morali, sociali e familiari, benché la residenza anagrafica fosse rimasta immutata e che a Roma si trovassero gli altri parenti o che non fosse stata mutata l’intestazione delle utenze degli immobili concessi in locazione. Il ricorso è quindi respinto, con declaratoria di competenza del
Tribunale di Firenze.
Nulla sulle spese, non avendo l’intimato svolto difese.
Si dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Firenze.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, del giorno 21.2.2024.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME