Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28292 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28292 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/10/2023
Oggetto:
Ordinanza dichiarativa di competenza -Requisiti – Domanda restituzione quadro Competenza per territorio
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24804/2022 R.G. proposto da AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso, con procura speciale allegata su foglio separato al ricorso ex art. 42 c.p.c., dal AVV_NOTAIO del foro di Napoli ed elettivamente domiciliato all’indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE;
-ricorrente –
contro
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dal AVV_NOTAIO
NOME e NOME COGNOME entrambi del foro di Bari, con procura speciale in atti ed elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO del foro di Roma ;
-controricorrente –
contro
Cav. COGNOME;
– intimato – avverso l ‘ordinanza di rimessione istruttoria del Tribunale di Bari n. 21093 del 25 settembre 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 aprile 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Osserva in fatto e in diritto
Ritenuto che:
il Tribunale di Bari, con ordinanza di rimessione istruttoria n. 21093 del 25 settembre 2022, dichiarava la propria competenza per territorio nella causa finalizzata ad ottenere la restituzione di un dipinto previa pronuncia di accertamento negativo della esistenza di diritti altrui sullo stesso, oltre al risarcimento del danno, respingendo l’eccezione sollevata in tal senso dal convenuto, AVV_NOTAIO;
avverso questa ordinanza propone ricorso il COGNOME, affidato ad un unico motivo, cui resiste la Città Metropolitana di Bari con controricorso;
NOME COGNOME è rimasto intimato;
-il Pubblico Ministero presso la Corte, in persona del AVV_NOTAIO, ha formulato le sue conclusioni, a norma dell’art. 380-ter c.p.c., nel senso del l’accoglimento del regolamento;
-entrambe le parti hanno anche depositato memorie illustrative in prossimità dell’adunanza camerale .
Atteso che:
-va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del regolamento dedotta dalla Città Metropolitana di Bari nella memoria difensiva ex art. 47 c.p.c. per essere stata la questione decisa in sede cautelare, sia nel giudizio di sequestro ante causam sia nel giudizio di reclamo ex art. 669terdecies c.p.c., prima, e nel giudizio di merito successivo al procedimento cautela predetto. Essa è infondata.
Deve, infatti, ritenersi che non abbia rilievo la circostanza che la decisione impugnata costituisca conferma delle pronunce già assunte in sede cautelare, dove sia il giudice del Tribunale di Bari adito sull’istanza di sequestro giudiziario del quadro sia il Collegio chiamato a decidere il relativo reclamo hanno respinto l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dal AVV_NOTAIO.
E’ noto che le decisioni in sede cautelare non siano destinate ad acquistare efficacia di giudicato ed hanno natura provvisoria, laddove solo una pronunzia resa nell’ambito del giudizio di merito è idonea ad acquistare carattere di definitività ed è impugnabile con regolamento di competenza
(v. Cass., Sez. Un., n. 18189 del 2013; più di recente, Cass. n. 10914 del 2018 e Cass. n. 14739 del 2019).
Va poi chiarito che solo l’ordinanza gravata del 25 settembre 2022 è effettivamente un provvedimento definitivo sulla questione competenza. Lo è perché, come emerge dagli atti allegati, il giudice del Tribunale di Bari assegnatario della causa di merito (post sequestro) ha formalmente rinviato tale causa per la precisazione delle conclusioni onde decidere sull’eccezione di incompetenza territoriale ribadita in sede di merito.
La giurisprudenza di legittimità è pacifica al riguardo, affermando che, ‘Anche dopo l’innovazione introdotta dalla novella di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anziché con sentenza), il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 cod. proc. civ., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione.’ (Cass., Sez. Un., n. 20449 del 2014);
-venendo al merito, con l’unico motivo di ricorso il COGNOME lamenta la contrarietà e la violazione degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c. per essere l’ob bligazione di cui si controverte adempiuta nel luogo in cui il bene si trova quando sia sorta. La censura è fondata.
Il AVV_NOTAIO è stato evocato in giudizio dalla Città Metropolitana di Bari per ottenere la restituzione de l dipinto ‘Superficie 223’ di NOME COGNOME, che assume acquistato da NOME COGNOME, mentre parte attrice dichiara che sia stato donato dall’Amministrazione Provinciale all’AVV_NOTAIO nel 1964, per cui dovrebbe applicarsi l’art. 20 c.p.c. con riferimento all’art. 1182 comma 2 c.c., il quale recita che ‘l’obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l’obbligazione è sorta’; luogo che secondo il AVV_NOTAIO sarebbe Latina, ossia dove si trovava il dipinto allorché lo stesso fu acquistato. Il foro generale delle persone fisiche, che radica la competenza ex art. 18 c.p.c., è poi Napoli, luogo di residenza di esso AVV_NOTAIO.
Tanto precisato, pur non essendo condivisibile il ragionamento fondato sull’operatività del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c., trovando quest’ultima norma applicazione ove l’obbligo di restit uzione sorga a seguito del venire meno di un titolo obbligatorio che legittimi la detenzione del bene, nella specie l’obbligo di restituzione sorge da domanda di rivendica azionata dalla Città metropolitana di Bari sul presupposto della
natura demaniale del dipinto, della sua mai avvenuta sdemanializzazione e della conseguente illegittimità dell’apprensione del dipinto negli anni ’60 da parte dell’assessore, con conseguente illegittimità dei successivi trasferimenti e in ultimo dell’acquisto compiuto il 28 aprile 2014 dal AVV_NOTAIO, inopponibile alla legittima proprietaria Città metropolitana di Bari (vedi l’atto di citazione). In caso di azione di rivendicazione mobiliare è pacifica l’operatività del solo foro generale delle persone fisiche o giuridiche (Cass. n. 1449 del 1985 e Cass. n. 582 del 1984, richiamate da Cass. n. 6140 del 2004).
E tale foro, nella specie, è pacificamente Napoli, luogo di residenza del convenuto AVV_NOTAIO, competente anche per la domanda di risarcimento danni avanzata dalla Città Metropolitana di Bari, domanda strettamente accessoria a quella di rivendica del dipinto e che quindi segue la domanda principale. Il sistema delineato dal codice di rito vuole che queste domande-cause connesse siano trattate dal medesimo giudice. Ove tali cause siano separate esse devono riunirsi (art. 40 c.p.c.), ma chiaramente essere possono essere proposte anche dal principio davanti allo stesso giudice; in questo caso tale giudice deve essere quello della causa principale (art. 31 c.p.c.) e l’ottica è che la causa secondaria segue la competenza relativa alla causa principale. Non solo l’art. 31, ma anche gli artt. 32 e 36 c.p.c., prevedono chiaramente questa vis actractiva della causa principale in punto competenza per territorio. Tanto è vero che la
giurisprudenza di legittimità, per il caso della domanda riconvenzionale, afferma testualmente che, ‘Se il convenuto propone una domanda riconvenzionale dopo aver eccepito l’incompetenza per territorio del giudice adito sulla domanda principale, ciò non comporta una rinuncia tacita all’eccezione di incompetenza, ma significa soltanto che, in deroga o no alla competenza territoriale propria della riconvenzionale, egli manifesta la volontà di far decidere quest’ultima, come richiede la legge, dal giudice competente anche per territorio sulla domanda principale, con la conseguenza che, se l’eccezione sarà accolta, tutta la causa, inclusa la riconvenzionale, trasmigrerà al giudice competente per territorio sulla domanda principale, in quanto l’unica competenza che rileva è quella sulla domanda principale, che si estende anche alla domanda riconvenzionale’ (così Cass. n. 7674 del 2005; anche Cass. n. 18875 del 2010; Cass. n. 18554 del 2007 e Cass. n. 2416 del 2006).
In definitiva, la competenza territoriale va determinata secondo le regole ordinarie, ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c., ed il giudice competente deve essere individuato nel Tribunale di Napoli avanti al quale vanno rimesse le parti, che deciderà sul merito della causa e provvederà anche sulle spese del regolamento di competenza.
P . Q . M .
La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Napoli, avanti al quale rimette le parti, anche per la pronuncia sulle spese della presente fase.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda