Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16005 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 16005 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 15/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto negativo di competenza iscritto al n. R.G. 25650/2024, sollevato dal Tribunale di Salerno con ordinanza depositata il 06/12/2024 nella causa n. R.G. 3501/2024 pendente fra :
NOMECOGNOME rappresentata e difesa dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME con domicilio digitale legale
-ricorrente-
contro
Ministero dell’istruzione e del merito , in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex art. 417bis c.p.c. dai dottori NOME COGNOME, NOME NOME COGNOME, NOME COGNOME con domicilio digitale legale -resistente-
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Viste le conclusioni scritte depositate dal rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto di dichiarare la competenza per territorio del Tribunale di Nocera Inferiore, in accoglimento dell’istanza di regolamento d’ufficio .
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, docente a tempo determinato, aveva adito il Tribunale di Roma per rivendicare l’accertamento del proprio diritto ad
usufruire della carta elettronica di cui all’art. 1 , comma 121, della l. n. 107 del 2015 per ciascuno degli anni compresi fra il 2020 e il 2024 alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato, precisando che negli anni scolastici in parola era stata destinataria di supplenze (brevi nell’anno scolastico 2020/2021 e fino al termine degli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023) presso l’Istituto comprensivo Nino Rota di Roma nonché, al momento del deposito del ricorso, presso la Scuola Primaria di Scafati (per il periodo dal 6 settembre 2023 fino al 30 giugno 2024).
Il Tribunale di Roma, con ordinanza in data 14 giugno 2024, aveva accolto l’eccezione di incompetenza territoriale formulata dal Ministero e indicato come giudice territorialmente competente il Tribunale di Salerno.
Q uest’ultimo, con ordinanza del 6 dicembre 2024, pronunciata all’esito dell’udienza di discussione del 29 novembre 2024 tenuta nelle forme della trattazione scritta, ha sollevato conflitto di competenza, ai sensi dell’art. 45 c.p.c., rilevando che il criterio di cui all’art. 413 c.p.c. va applicato al momento della proposizione della domanda e, pertanto, il giudice competente doveva essere individuato nel Tribunale di Nocera Inferiore, perché alla data di presentazione del ricorso la docente prestava servizio presso la scuola primaria di Scafati. In particolare, il Tribunale di Salerno, nel richiedere il regolamento d’ufficio , ha evidenziato che il Tribunale di Roma, dopo avere valorizzato il criterio di competenza fondato sull ‘ufficio presso il quale la ricorrente prestava servizio al momento del deposito del ricorso, ha erroneamente ritenuto che il Comune di Scafati rientrasse nel circondario di Salerno.
Nessuna delle parti ha svolto attività difensiva in questa sede.
Il rappresentante del Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’accoglimento del ricorso, con determinazione del Tribunale di Nocera Inferiore quale giudice territorialmente competente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Come correttamente osservato dal Pubblico Ministero, questa Corte ha affermato che, nelle controversie relative a rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione, la disposizione di cui all ‘ art. 413, quinto comma,
c.p.c., che radica la competenza per territorio presso il giudice nella cui circoscrizione ha sede l ‘ ufficio al quale il dipendente è addetto, va interpretata nel senso che, in caso di utilizzazione temporanea del dipendente presso altro ufficio appartenente alla stessa amministrazione, la competenza per territorio va senz ‘ altro determinata con riguardo al luogo in cui il lavoratore presta effettivamente servizio, in quanto la ratio legis è quella di rendere più funzionale e celere il processo, radicandolo nei luoghi normalmente più vicini alla residenza del dipendente, nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio (Cass. Sez. 6, 11/01/2019, n. 506).
1.1. Proprio tale criterio, peraltro, era stato posto dal Tribunale di Roma a fondamento dell’ordinanza declinatoria della propria competenza, sul rilievo che, al momento del deposito del ricorso, la docente svolgesse la propria attività presso la Scuola Prima di Scafati, errando, tuttavia, nell’individuazione del Tribunale nel cui circondario ricade detta località, come pure rilevato nell’ordinanza del Tribunale in esame.
L’assunto va qui precisato con riferimento alla specifica causa petendi addotta, nel senso che, pur venendo in rilievo una serie di contratti a termine, intrattenuti presso Istituti ricadenti in diversi ambiti territoriali, astrattamente suscettibili di radicare la competenza di giudici diversi ovvero di valutare il ricorso al criterio residuale di cui al settimo comma dell’art. 413 c.p.c. , l’oggetto della controversia, incentrato sul diritto ad usufruire della carta elettronica di cui all’art. 1 , comma 121, della l. n. 107 del 2015, vale a giustificare l ‘unitaria considerazione delle supplenze, valorizzando la continuità fra i contratti a termine cessati e quello in essere al momento del deposito della domanda, al fine di sostanziare i presupposti per l’accoglimento della domanda di adempimento in forma specifica (attualità dell’inserimento nel sistema scolastico ), siccome delineati da questa Corte (in particolare, Cass. Sez. L., 27/10/2023, n. 29961), avuto riguardo alle modalità di adempimento della prestazione (attribuzione della Carta da spendere con gli stessi limiti posti al docente a tempo indeterminato).
Aspetti tutti che inducono ad attribuire rilievo dirimente all’attualità della sede di servizio, da stimare al momento del deposito del ricorso.
Va, dunque, dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di Nocera Inferiore, innanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto nel termine di legge.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese in assenza di attività difensiva delle parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Nocera Inferiore, dinanzi al quale rimette le parti con termine di legge per la riassunzione del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 08/05/2025.