Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3000 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3000 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10689/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
Regolamento di competenza avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE ROMA n. 39406/2021 depositata il 14/04/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2025 dal Consigliere COGNOME
RILEVATO CHE
Con atto di citazione notificato in data 04.06.2021 la RAGIONE_SOCIALE (nel prosieguo ‘Rai’) conveniva innanzi al Tribunale di Roma la RAGIONE_SOCIALE (in seguito ‘RAGIONE_SOCIALE‘) al fine di vedere accertate le proprie ragioni creditorie derivanti dalla trasmissione della propria programmazione televisiva sulla piattaforma satellitare di Sky, in violazione dei diritti di proprietà intellettuale e in assenza del riconoscimento di alcun equo compenso, per tutto il periodo di efficacia del Contratto Nazionale di Servizio concluso tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Rai per gli anni 2010-2012 e 2018-2022, essendosi la convenuta rifiutata di riconoscere una somma per la fruizione della programmazione televisiva della Rai.
In diritto, chiedeva accertarsi la responsabilità extracontrattuale in capo a Sky considerando: a) la violazione dei diritti di proprietà intellettuale di Rai sulla propria programmazione televisiva; b) la lesione dei diritti di Rai in conseguenza della violazione del CNS in quanto atto avente natura provvedimentale; c) il carattere anticoncorrenziale della condotta di Sky. Seguiva domanda risarcitoria quantificata in euro 743.350.000,00. Chiedeva, in alternativa, accertarsi la responsabilità contrattuale vista la sussistenza dei diritti di Rai a ricevere un corrispettivo, quantificando il corrispettivo contrattuale dovuto ovvero la somma chiesta a titolo risarcitorio.
Si costituiva in giudizio SKY eccependo in via pregiudiziale l’incompetenza a favore del Tribunale di Milano e resistendo nel merito.
Il Tribunale di Roma ha accolto l’eccezione di incompetenza territoriale ritenendo la competenza del Tribunale di Milano, rilevando che la convenuta ha contestato la competenza territoriale del Tribunale di Roma facendo riferimento sia all’art. 19 c.p.c. atteso che Sky ha la propria sede a Milano, sia al c.d. forum contractu s dato che non sussisterebbe alcuna pattuizione tra le parti e, anche nell’ipotesi in cui esistesse, qualsivoglia contratto dovrebbe considerarsi concluso ove Sky ha la propria sede ex art. 1327 c.c., sia al c.d. forum destinatae solutionis ex art. 20 c.p.c. posto che si tratterebbe di un’ipotetica obbligazione pecuniaria illiquida da adempiere al domicilio del debitore. L’attrice, dal canto suo, ha sottolineato la corretta radicazione del giudizio facendo valere il criterio del c.d. forum commissi delicti che consentirebbe di identificare Roma quale luogo del danno-conseguenza, ivi trovandosi il domicilio o la residenza del soggetto danneggiato ed invocando l’autorità della sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite n. 21661 del 2009.
Questa tesi è stata respinta dal Tribunale di Roma che ha osservato come la sentenza delle sezioni unite del 2009 si riferisce alla lesione dei diritti della personalità, segnatamente alle condotte diffamatorie laddove il pregiudizio si verifica nell’ambiente in cui vive e opera il soggetto leso; nel caso in esame, invece la competenza territoriale va radicata dinanzi al Tribunale del luogo dove sarebbe avvenuta la prima immissione illecita del segnale o di danno iniziale e, cioè, Milano, sede della convenuta.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto regolamento per competenza la Rai affidandosi a due motivi. Si è costituita a resistendo Sky. Il Procuratore generale ha concluso per la competenza del Tribunale di Milano. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RITENUTO CHE
1.- Con il primo motivo del ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art 20 c.p.c. per la sussistenza della competenza del Tribunale di Roma sulla domanda extracontrattuale di Rai, in quanto forum commissi delicti . La ricorrente deduce che va affermata la competenza territoriale del giudice del luogo in cui si è verificato il danno risarcibile e non il fatto potenzialmente idoneo a produrlo. Richiama i principi enunciati dalle sez. un. della Suprema Corte nel 2009 ed afferma che proprio il riferimento al concetto di ‘diffusione del programma’ che, come visto, era stato richiamato anche dalla Suprema Corte in esordio delle pronunce sopra rammentate (ove era stato evidenziato come il ‘ danno è diffuso e contestuale, come è diffusa e contestuale la ricezione della trasmissione televisiva ‘) -impone di individuare il luogo in cui è sorta l’obbligazione dedotta in giudizio (rilevante ex art. 20 c.p.c.) nel luogo ove il soggetto danneggiato ha il proprio domicilio o la propria sede.
2.- Con il secondo motivo si deduce che anche a voler individuare il foro di cui all’art. 20 c.p.c. nel ‘ luogo dove sarebbe avvenuta la prima immissione illecita del segnale’, l’ordinanza va cassata in quanto Sky non ha offerto la prova che il Tribunale di Roma la aveva chiesto in ordine al ‘luogo in cui è avvenuta la trasmissione dei programmi televisivi RAI da parte del soggetto che si assume non legittimato ‘ . Osserva che, in data 18 febbraio 2022, Sky ha depositato note autorizzate, allegandovi una relazione tecnica di parte, la quale dimostrerebbe che ‘ il primo punto di immissione dei programmi televisivi della piattaforma Sky’ coinciderebbe con i locali della sede Sky di Milano, di cui essa ricorrente ha contestato l’efficacia probatoria in quanto si tratta di una dichiarazione della parte che potrebbe valere solo nella misura in cui essa afferma i fatti a sé contrari. Osserva che in ogni caso la
competenza per territorio deve essere determinata con riferimento alla domanda così come proposta e quindi in base alla prospettazione contenuta nell’atto introduttivo e di ciò il Tribunale di Roma non ha tenuto conto e non avrebbe potuto fare istruttoria.
3.- Il Procuratore Generale con requisitoria scritta conclude per la competenza del Tribunale di Milano, osservando che i principi invocati dalla ricorrente non sono stati ritenuti applicabili dal Tribunale di Roma perché riferibili ad una ipotesi di risarcimento danni conseguenti al contenuto diffamatorio di una trasmissione televisiva, mentre nella specie si controverte di condotte connesse alla violazione dei diritti della proprietà intellettuale. Il caso esaminato dalle sezioni unite con sentenza n. 21661 del 2009 è relativo a una domanda di risarcimento danni derivati dalla lesione dei diritti della personalità mediante l’uso dei mezzi di comunicazione di massa. In questo caso rileva il luogo, nel quale si verifichi il pregiudizio effettivo, individuabile in quello in cui il danneggiato aveva il domicilio al momento della diffusione della notizia o del giudizio lesivi, perché la lesione della reputazione e degli altri beni della persona è correlata all’ambiente economico e sociale nel quale la persona vive ed opera e costruisce la sua immagine, e quindi svolge la sua personalità (art. 2 Cost.). Quest’ultima precisazione rende evidente (come anche evidenziato dalla controricorrente: pag. 17) l’inapplicabilità del principio espresso da Cass. SU n. 21661 del 2009 al caso di specie, ove il danno non è correlato all’ambiente economico e sociale nel quale la società ha la sua sede. Conseguentemente torna a trovare applicazione la regola secondo cui – per le obbligazioni derivanti da fatto illecito – il diritto al risarcimento del danno sorge ex art. 1173 c.c. nel luogo in cui il danno si verifica (cfr. Cass. n. 9853 del 1998; Cass. n. 866 del 1995; Cass. n. 6381 del 1991, ma il principio è molto più risalente). Conclude osservando che nel caso di specie,
posto che ciò che rileva è il luogo di prima incidenza dell’azione o omissione illecita nel patrimonio dell’attore, la competenza per territorio appartiene al Tribunale di Milano nel cui circondario si è verificato l’evento dannoso, essendo lì avvenuta la prima immissione illecita del segnale.
4.- La tesi prospettata dalla ricorrente è infondata e sono condivisibili le conclusioni del Procuratore Generale.
Deve qui ricordarsi che a fronte della eccezione di incompetenza territoriale sollevata da Sky, la Rai ha affermato che la competenza del Tribunale di Roma sussisterebbe in relazione al criterio di cui all’art. 20 c.p.c. e cioè come locus commissi delicti; da intendersi nel senso del luogo ove si è verificato il pregiudizio e cioè la sede della Rai.
Tuttavia la Rai non considera che la identificazione tra il luogo ove si è verificato il pregiudizio e il luogo di residenza della persona (anche giuridica) lesa in relazione a quel particolare pregiudizio, presuppone che siano aggrediti diritti della personalità, segnatamente in caso di diffamazione, perché in tal caso il pregiudizio si verifica nel luogo ove la persona vive e opera, dal momento che la reputazione e in genere i diritti della personalità sono connaturati al luogo ove si svolge la personalità del soggetto offeso.
La sentenza delle sezioni unite 21661 n. 2009, come bene rileva il Procuratore Generale, riguarda domanda di risarcimento dei danni derivanti da pregiudizi dei diritti della personalità recati da mezzi di comunicazione di massa; in tali casi il giudice del luogo di domicilio (o della sede della persona giuridica) o, in caso sia diverso, anche del giudice della residenza del danneggiato, corrisponde al luogo in cui si realizzano le ricadute negative della lesione della reputazione.
5.- In questo caso però il pregiudizio è di natura diversa perché consiste nella (dedotta) lesione del diritto d’autore; di conseguenza il luogo del commesso delitto non si può identificare con il luogo di residenza della persona danneggiata, ma con il luogo ove si è verificato l’illecito e cioè con il luogo della trasmissione perché è in quel momento che si è determinata la violazione dei diritti d’autore e di conseguenza questo è il luogo anche del pregiudizio.
Quanto al fatto che le trasmissioni siano diffuse in più luoghi, assume rilevanza quello dove, per la prima volta, l’azione o omissione illecita hanno leso il patrimonio attoreo. Rileva, quindi, il luogo dove il danno si manifesta per la prima volta.
6.- Quanto al resto, deve dirsi che le prove offerte dalle parti circa il luogo ove si è verificata la trasmissione sono state valutate con un accertamento in punto di fatto dal Tribunale di Roma e in ogni caso dall’ordinanza emerge che il Tribunale di Roma ha deciso esattamente in base alla prospettazione delle parti, dal momento che a fronte della eccezione di incompetenza la Rai aveva affermato la competenza del Tribunale di Roma invocando l’art. 20 c.p.c. quale luogo del c.d. danno-conseguenza, ivi trovandosi il domicilio o la residenza del soggetto danneggiato e non allegando che Roma sia stato il luogo in cui è avvenuta la prima immissione del segnale di Sky.
Ne consegue la dichiarazione della competenza del Tribunale di Milano davanti al quale il giudizio dovrà essere riassunto nei termini di legge; le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara la competenza del Tribunale di Milano dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 12.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 , ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 10/01/2025.