Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4039 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 4039 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/02/2026
Oggetto
Opposizione ad ordinanza ingiunzuone
R.G.N. 7206/2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 01/10/2025
CC
ORDINANZA
sul ricorso 7206 -2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE DEL RAGIONE_SOCIALE (ABRUZZO, LAZIO, SARDEGNA, TOSCANA, UMBRIA), RAGIONE_SOCIALE TERAMO, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 52/2022 del TRIBUNALE di TERAMO, depositata il 02/02/2022 R.G.N. 1730/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/10/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE accoglieva l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, dall’RAGIONE_SOCIALE ToscanaRAGIONE_SOCIALE Umbria e dall’RAGIONE_SOCIALE, contro la sentenza del Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE n. 130/2019 e, in riforma di detta sentenza, dichiarava l’incompetenza per materia del Giudice di pace in favore del Tribunale, davanti al quale la causa doveva essere riassunta quale giudice di primo grado; compensava per metà le spese del doppio grado tra le parti e condannava l’appellato NOME COGNOME a rimborsare all’appellante la residua quota delle stesse, quota che liquidava in complessivi € 1.000,00, oltre rimborso spese generali pari al 15% dei predetti compensi difensivi, IVA e CAP come per legge.
Per quanto qui interessa, il Tribunale, nel giudicare fondato l’appello delle amministrazioni, richiamato l’art. 22, comma 1, l. n. 689/1981, come sostituito dall’art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150/2011, rilevava che la disposizione, per la cui v iolazione era stata emessa l’ordinanza -ingiunzione opposta dal COGNOME innanzi al Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE, era l’art. 3, comma 3, d.l. n. 12/2002, conv. con mod. nella l. n. 73/2002, e rientrava tra le disposizioni in materia di tutela del RAGIONE_SOCIALE.
Di conseguenza, riteneva che la sentenza resa dal Giudice di Pace, che aveva deciso nel merito la controversia,
anziché dichiarare la propria incompetenza in favore del Tribunale, quale giudice di primo grado, doveva essere riformata, con remissione della causa davanti allo stesso Tribunale, quale giudice di primo grado.
Inoltre, aderendo ai principi espressi da Cass. n. 13439/2020, il Tribunale considerava che l’appellante aveva espressamente richiesto che alla dichiarazione di incompetenza del Giudice di pace seguisse la rimessione della causa al Tribunale, anziché la decisione diretta nel merito da parte dello stesso ufficio, quale giudice competente in primo grado, sicché limitava la sua pronuncia nei termini espressi in dispositivo.
Infine, compensava per metà le spese del doppio grado di giudizio, ponendo a carico dell’appellato la residua quota, contemperando così l’applicazione del criterio di soccombenza in ordine alla questione di incompetenza per materia del primo giudice con la considerazione del corretto comportamento processuale dell’opponente, che aveva aderito in primo grado all’indicazione del Tribunale quale giudice competente.
Avverso tale decisione COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi e successiva memoria.
Le amministrazioni intimate resistono con unico controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia ‘Violazione ed errata applicazione di norme di diritto’. Deduce che:
‘L’appellante in realtà avrebbe dovuto impugnare la sentenza di primo grado innanzi al Tribunale Ordinario, se intendeva -come di fatto è avvenuto -impugnare solo la questione relativa alla competenza del Giudice di Pace, affinché lo stesso potesse pronu nciarsi correttamente sull’eccezione sollevata e, ai sensi dell’art. 50 cpc, lasciare il termine alle parti per la riassunzione innanzi al giudice competente (che è il Tribunale in funzione di Giudice del RAGIONE_SOCIALE)’. Inoltre, secondo il ricorrente, vi era <u n 'vulnus' nella motivazione della sentenza di secondo grado, ossia il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro non è mai giudice di secondo grado, e non avrebbe dunque potuto accogliere né delibare sull'appello ma solo, proprio come avrebbe dovuto accadere in primo grado, emettere ordinanza declinatoria della competenza (in virtù dell'eccezione sollevata dall'odierno ricorrente) e permettere che a decidere sulla questione dell'incompetenza in primo grado, fosse proprio il Tribunale Ordinario'.
Con un secondo motivo denuncia 'Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza'. Secondo il ricorrente, 'La motivazione della sentenza del giudice di appello, risulta, pur essendo il ragionamento del giudice adito molto articolato, i nsufficiente', e 'l'unico binario percorribile' 'era quello della declinatoria della propria incompetenza mediante pronuncia di un'ordinanza secca che avrebbe dovuto riportare il tutto dinanzi al Tribunale ordinario di RAGIONE_SOCIALE, giudice dell'appello delle sentenze di merito del Giudice di Pace'.
Con un terzo motivo deduce 'Circa la condanna alle spese -errata applicazione di una norma processuale'. Secondo il ricorrente, 'il giudice adito in secondo grado non avrebbe neanche dovuto pronunciarsi sulle spese del giudizio in quanto
non si sarebbe dovuto ritenere competente a decidere su nulla perché erroneamente investito, ma avrebbe dovuto semplicemente rimettere la causa al Tribunale Ordinario, soprattutto considerando che in primo grado il ricorrente aveva aderito all'eccezione di incompetenza sollevata da controparte ed in secondo grado invece è stato lo stesso appellante ad aver sbagliato l'indicazione della competenza del giudice adito'.
Tutti e tre i motivi di ricorso presentano evidenti profili d'inammissibilità.
Per le Sezioni unite di questa Corte, infatti, il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall'art. 360, comma 1, c.p.c., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa (in tal senso Cass., sez. un., 8.11.2021, n. 32415).
Ebbene, nelle censure in esame difetta l'indicazione, sia nelle rubriche sopra trascritte che nel loro svolgimento, del mezzo di ricorso cui ricondurre ognuna di esse tra quelli previsti dal primo comma dell'art. 360 c.p.c.
Anche l'indicazione delle norme di diritto asseritamente violate è senz'altro imprecisa o indiretta; laddove, sempre secondo le Sezioni unite di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di
cui si intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare -con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni -la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (in tal senso Cass., sez. un., 28.10.2020, n. 23745).
7.1. Il secondo motivo, poi, pur in difetto di specificazione di parte, sembra far riferimento al previgente testo dell'art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c.
Tanto considerato, le censure possono essere congiuntamente esaminate, essendo accomunate dalla deduzione che l'appellante erroneamente avrebbe adito, con la sua impugnazione, il Tribunale in funzione di giudice del RAGIONE_SOCIALE, invece che il Tribunale ordinario, e che, sempre erroneamente, sull'appello si era appunto pronunciato il Tribunale in funzione di giudice del RAGIONE_SOCIALE, e non il Tribunale ordinario.
Tale assunto è privo di qualsiasi fondamento.
Recita l'art. 341 c.p.c.: 'L'appello contro le sentenze del giudice di pace e del tribunale si propone rispettivamente al tribunale ed alla corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza'.
Ebbene, risulta ex actis che in primo grado l'attuale ricorrente aveva adito il Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE e che detto giudice, a fronte dell'eccezione d'incompetenza tempestivamente sollevata dalle amministrazioni opposte, e
nonostante l'espressa adesione dello stesso opponente a tale eccezione, aveva accolto nel merito l'opposizione da quest'ultimo proposta avverso l'ordinanza -ingiunzione emessa nei suoi confronti dall'RAGIONE_SOCIALE per il pagamento di sanzione amministrativa in relazione alla violazione di cui all'art. 3, comma 3, d.l. n. 12/2002, conv. in l. n. 73/2002 e successive modifiche ed integrazioni.
Sull'appello proposto dalle amministrazioni (con il quale esse chiedevano di 'riformare la sentenza di prime cure e rimettere la causa dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE competente per materia') si è pronunciato il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in funzione di giudice del RAGIONE_SOCIALE.
Quest'ultimo dato è, però, assolutamente ininfluente. Infatti, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, la ripartizione, all'interno del medesimo ufficio, degli affari alle sezioni specializzate in materia di impresa, RAGIONE_SOCIALE e fallimento non implica la costituzione di un organo giudiziario autonomo distinto dalle sezioni ordinarie del medesimo tribunale, di talché, non mettendo capo tale ripartizione a questioni di competenza per materia, trattandosi di mera distribuzione degli affari giuris dizionali all'interno dello stesso ufficio giudiziario, non è configurabile rispetto ai provvedimenti che vi danno luogo il ricorso per regolamento di competenza (così, ex plurimis , Cass. n. 12433/2020).
Per conseguenza, siccome il Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE, che aveva pronunciato la sentenza di primo grado, ha sede nella circoscrizione (circondario) del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, è indiscutibile che quest'ultimo Tribunale, che ha emesso la
sentenza attualmente impugnata, fosse munito di competenza funzionale e per territorio a decidere l'appello proposto, essendo privo di rilevanza il fatto che il decidente si sia pronunciato 'in funzione di giudice del RAGIONE_SOCIALE'.
Resta da aggiungere che la sentenza impugnata circa la soluzione adottata è conforme ad altro consolidato indirizzo di questa Corte.
In particolare, Cass., sez. 6, 1.7.2020, n. 13439, richiamata dal Tribunale, ha dato continuità al principio di diritto, per cui, ove il giudice adito in primo grado abbia erroneamente dichiarato la propria competenza e deciso la causa nel merito, il giudi ce dell'appello, nel ravvisare l'incompetenza del primo giudice, deve dichiararla ed indicare il giudice competente in primo grado -davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 cod. proc. civ., non rilevando, in riferimento alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.; il giudice di appello, infatti, per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione -che, pur non essendo costituzionalizzato, è stabilito dalla disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione -non può trattenere la causa e deciderla nel merito, salvo il caso in cui il giudice di appello coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito e in primo grado, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto (così già Cass. 22958/2010; e in termini Cass. n. 12455/2010; n. 26462/2011; n. 15275/2019).
Come già accennato in narrativa, il Tribunale ha constatato che le appellanti avevano espressamente richiesto che alla declaratoria d'incompetenza del Giudice di pace seguisse la rimessione della causa al Tribunale, e non anche una decisione nel merito dello stesso ufficio, ma 'quale giudice competente di primo grado' (v. pag. 5 della sua sentenza, ma anche la precedente pag. 2).
Correttamente, perciò, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha limitato il proprio intervento nel senso di riformare la sentenza del Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE in punto di competenza, quale giudice di appello munito di propria competenza a riguardo ex art. 341 c.p.c.
Anche la parziale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio decisa dal Tribunale è incensurabile in questa sede di legittimità.
Il ricorrente, in quanto soccombente, dev'essere condannato al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così dec iso in Roma nell'adunanza camerale dell'01.10.2025.
La Presidente NOME COGNOME