Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 18339 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 18339 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/07/2025
ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto da:
Tribunale di Salerno -III Sezione Civile con ordinanza del 11.12.2023 nel procedimento (RG 4549/2023) pendente tra:
COGNOME NOMECOGNOME
e
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, PREFETTURA DI SALERNO;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte.
Osserva:
Il Giudice di pace di Salerno, davanti al quale NOME COGNOME e NOME COGNOME avevano convenuto in giudizio l’Agenzia delle Entrate Riscossione e la Prefettura di Salerno, chiedendo accertarsi l’esistenza del credito portato da talune cartelle, con le quali era stato loro intimato di pagare la complessiva somma di € 21.463,36, afferente a sanzioni amministrative inflitte per violazioni al codice
della strada, maggiorate degli accessori, declinò, con la sentenza n. 893/2023, la propria competenza per valore, di cui all’art. 7 cod. proc. civ., in favore del Tribunale, davanti al quale il processo venne riassunto.
Il Giudice della riassunzione, premesso che si verte in materia di competenza distinta per materia, chiarito che la controversia concerne l’accertamento negativo di crediti scaturiti da sanzioni amministrative inflitte per violazioni al codice della strada e che, in siffatta materia il giudice di pace ha competenza esclusiva per materia, ha chiesto d’ufficio regolarsi la competenza.
Il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. NOME COGNOME ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del giudice di pace.
Questa Corte, con giurisprudenza ferma, ha reiteratamente chiarito che le opposizioni a sanzioni amministrative irrogate per contravvenzione al codice della strada sono devolute alla competenza per materia del giudice di pace, ex artt. 204 bis, del d.lgs. n. 285 del 1992 e 7, del d.lgs. n. 150 del 2011, senza alcun limite di valore; né, per tale motivo, può trovare applicazione il combinato disposto degli artt. 10, comma 2, e 104 c.p.c., giacché la devoluzione della competenza in favore del giudice superiore, in ipotesi di cumulo oggettivo di domande proposte nei confronti della stessa parte, opera esclusivamente in deroga alla competenza per valore e non per materia (Sez. 2, n. 25028, 23/10/2017, Rv. 646814; conf., ex multis, Cass. nn. 10676/2020, 16791/2019, 24771/2018; da ultimo, con specifico riferimento al contenzioso insorto a riguardo del fermo amministrativo disposto per mancato pagamento di sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, Cass. n. 6790/2024).
Di conseguenza, il sollevato conflitto negativo va risolto dichiarando la competenza per materia del giudice di pace, avanti al quale vanno rimesse le parti.
Non avendo le parti svolto attività difensiva in questa sede non vi è luogo a statuizione sulle spese.
P.Q.M.
La Corte pronunciando sul l’istanza, annulla la sentenza n. 893/2023 del Giudice di pace di Salerno e dichiara la competenza per materia dell’anzidetto Giudice, davanti al quale rimette le parti nei termini di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda