Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20219 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20219 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/07/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 2525/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona dell’Amministratore in carica, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE) , domiciliato presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore
-Ricorrente –
Contro
NOME, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME (CF: CODICE_FISCALE), domiciliato presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore
-Controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di POTENZA n. 616/2022 depositata il 27/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con decreto ingiuntivo n. 248/2011 emesso dal Tribunale di Matera, NOME, premesso di aver svolto l ‘ incarico di amministratore del RAGIONE_SOCIALE, chiese il pagamento,
a titolo di rimborso di asserite anticipazioni, della somma di euro 8.129,22, oltre interessi legali dalla data di scadenza sino al soddisfo.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo il RAGIONE_SOCIALE propose opposizione, eccependo il difetto di legittimazione attiva in capo al COGNOME, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva; nel merito, sostenne l ‘ infondatezza della richiesta monitoria. Inoltre, avanzò richiesta di rendiconto al COGNOME, e, in via subordinata, di restituzione delle somme dallo stesso indebitamente percepite.
Costituendosi in giudizio, NOME sostenne di essere legittimato ad avanzare la richiesta, trattandosi di anticipazioni effettuate per conto del RAGIONE_SOCIALE ex art. 1720 c.c.
Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. NOME modificò le proprie conclusioni e, previa compensazione della somma di euro 3.701,63, chiese la condanna del RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma di euro 4.490,59 o della minore o maggior somma ritenuta di giustizia.
Con sentenza n. 392/2019 il Tribunale di Matera, previa compensazione della somma di euro 3.701,63, accertò e dichiarò che il credito vantato da NOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE ammontava ad euro 4.490,59, oltre interessi dalla domanda e fino al soddisfo; condannò il RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore di COGNOME NOME, della suddetta somma; condannò il RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore di COGNOME NOME, delle spese di giudizio, nella misura del 50%, compensando la restante parte; pose definitivamente a carico del RAGIONE_SOCIALE le spese di C.T.U.
Avverso tale pronuncia il RAGIONE_SOCIALE propose gravame dinanzi alla Corte d ‘ appello di Potenza e COGNOME NOME si costituì in giudizio, chiedendo il rigetto dell ‘ appello.
Con sentenza n. 616/2022, depositata in data 26/10/2022, la Corte di Appello di Potenza ha rigettato l ‘ appello e, per l ‘ effetto, ha confermato la sentenza n. 392/2019 del Tribunale di Matera.
Avverso la predetta sentenza il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso affidato a due motivi, cui COGNOME NOME resiste con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ‘ art. 380-bis 1 c.p.c.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso, trattandosi di materia condominiale, debba essere trasmesso alla Seconda Sezione Civile di questa Corte, competente in materia secondo le vigenti disposizioni tabellari.
P.Q.M.
La Corte dispone la trasmissione del ricorso alla Seconda Sezione Civile, competente per materia, e rinvia la trattazione a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, il 02/04/2024.