Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 11371 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 11371 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/04/2025
REGOLAMENTO DI COMPETENZA AD ISTANZA DI PARTE
SENTENZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 12664/2024 R.G. proposto da
COGNOME NOME, difensore di sé medesimo
– ricorrente –
contro
COGNOME E NOME COGNOME rappresentati e difesi dall’Avv. NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 487/2024 del TRIBUNALE DI PISTOIA, depositata il giorno 28 maggio 2024;
sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del dott. NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto di tutti i motivi di ricorso ad eccezione del nono afferente la liquidazione delle spese processuali; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME e NOME COGNOME proposero uno actu opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. avverso due atti di precetto notificati ad istanza dell’Avv. NOME COGNOME
(i) il primo, del luglio 2023, nei confronti di entrambi, dell’importo complessivo di euro 5.122,29;
(ii) il secondo, del settembre 2023, rivolto alla sola COGNOME, dell’importo complessivo di euro 23.839,99 .
In estrema sintesi, contestarono la debenza di alcune delle poste intimate, e specificamente:
(i) in ordine al primo precetto, della somma di euro 600, ascritta ad imposta di registrazione della sentenza azionata;
(ii) quanto al secondo, delle somme di euro 341,29, euro 1.218,17 ed euro 341,53, in precetto titolate, rispettivamente, alle voci « atto di precetto ottobre 2020 », « fase esecuzione mobiliare presso la debitrice » e « atto di precetto in rinnovazione luglio 2021 ».
N el costituirsi, NOME COGNOME eccepì, in via preliminare, l’incompetenza ratione valoris dell’adito Tribunale di Pistoia in favore del giudice di pace della stessa città, in considerazione dell’entità delle somme effettivamente contestate.
A ll’esito del giudizio di prime cure, la decisione in epigrafe:
(i) sul precetto del luglio 2023, dopo aver affermato la competenza per valore del giudice di pace, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, sul rilievo della corresponsione della imposta di registro solo dopo l’opposizione, ha ritenuto « la superfluità della riassunzione di fronte al giudice di pace » ed ha compensato per intero le spese;
(ii) quanto al precetto del settembre 2023, ritenuta la competenza del Tribunale, ha apprezzato come fondate le doglianze della parte opponente, dichiarato inesistente il diritto dell’intimante a procedere esecutivamente per le stesse somme e condannato lo stesso intimante alla refusione delle spese di lite, previa compensazione di esse nella misura di un terzo.
r.g. n. 12664/2024 Cons. est. NOME COGNOME
Avverso detta pronuncia NOME COGNOME ha proposto « ricorso per regolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ. ed anche sulle spese di lite » articolato in nove motivi.
NOME COGNOME e NOME COGNOME resistono con unitaria memoria ex art. 47 cod. proc. civ..
Il P.G. conclude come in epigrafe.
Parte ricorrente deposita memoria illustrativa.
Il Collegio si è riservato il deposito dell ‘ ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell ‘ art. 380bis. 1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso per regolamento è affidato a nove motivi.
1.1. Il primo, per violazione degli artt. 7, 10, 17 e 27 cod. proc. civ., individua la competenza per valore del Giudice di pace sulla opposizione al precetto del 27 settembre 2023, dovendosi a tal fine aver riguardo alla porzione del credito oggetto di contestazione, nel caso di importo ammontante ad euro 1.901.
1.2. Il secondo lamenta l’erronea quantificazione della condanna alle spese di soccombenza, da determinare, ad avviso dell’impugnante, alla stregua dello scaglione tariffario corrispondente all’importo oggetto di contestazione, costituente il valore della controversia.
1.3. Il terzo rileva la nullità della sentenza per omessa motivazione sulla inapplicabilità dell’art. 88 cod. proc. civ. .
1.4. Il quarto denuncia la nullità della sentenza per non aver motivato in ordine alla compensazione delle spese di lite, la quale andava disposta sussistendo giusti motivi.
1.5. Il quinto prospetta « violazione di legge posta a base della decisione e della condanna alle spese » per avere il giudice territoriale « dichiarato che per interrompere la prescrizione è sufficiente una raccomandata A.R. e non un precetto benché il titolo sia di natura giudiziale »: sostiene, per contro, che l’atto di interruzione « classico » è
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costituito dal precetto « se vi è un titolo esecutivo che si notifica solitamente in modo congiunto ».
1.6. Il sesto ravvisa violazione di legge nella gravata pronuncia « atteso che l’art. 89 cod. proc. civ. prevede cancellazione delle frasi ingiuriose/diffamatorie e sconvenienti e condanna alle spese e non solo riduzione delle spese ».
1.7. Il settimo denuncia « nullità della decisione finale ed altresì dell’iter procedimentale ex artt. 156/157/159/161/162 cod. proc. civ. » in ordine all’opposizione al precetto notificato il 27 settembre 2023: assume che il giudice avrebbe dovuto disporre la separazione dei due giudizi di opposizione e che « la nullità dell’omessa separazione si comunica alla sentenza finale ».
1.8. L’ottavo ritiene violazione di legge per aver il Tribunale « deciso competenza e merito congiuntamente in vulnerazione palese degli artt. 38 nonché 91 e quindi 279 cod. proc. civ. ».
1.9. Il nono lamenta « violazione di legge per non aver considerato il Tribunale ‘unitariamente’ la decisione sulle spese ».
Espone che il giudice territoriale ha, sulla opposizione avverso il primo precetto, disposto la compensazione integrale delle spese tra parti e, sulla opposizione avverso il secondo precetto, condannato l’opposto alla refusione alla controparte delle spese di lite, previa compensazione di queste ultime nella misura di un terzo.
Osserva, in linea generale, che « il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa ‘nel suo insieme’, con riferimento all’esito finale della lite » e conclude nel senso che « l’Avv. COGNOME non era soccombente se non in minima parte e controparte in più parti e dunque esistere la reciproca soccombenza che il G.O. afferma ma non ne trae le conseguenze ».
Preliminare è la corretta qualificazione del regolamento esperito.
La sentenza impugnata, dopo aver statuito sulla competenza per valore in relazione ad ambedue le opposizioni all’esecuzione trattate,
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ha poi deciso sul merito delle stesse: dichiarando la cessazione della materia del contendere sulla prima (avente ad oggetto il precetto del luglio 2023) ed invece accogliendo la seconda (avente ad oggetto il precetto del settembre 2023).
Si versa allora in fattispecie di provvedimento che « pronuncia sulla competenza insieme col merito »: sicché il regolamento di competenza in scrutinio, a dispetto dell’operato richiamo all’art. 42 cod. proc. civ., va qualificato come « facoltativo » ai sensi dell’art. 43 cod. proc. civ..
Orbene, questo rimedio è connotato dalla limitazione del thema decidendum alle sole questioni di competenza, nonché a quelle, da esse dipendenti, relative alla disciplina delle spese di lite.
In sede di regolamento di competenza possono infatti essere sollevate soltanto questioni relative alla competenza, con esclusione di quelle che, riguardando la decisione della controversia, non attengono in modo diretto e necessario alla competenza, sia che si tratti di questioni processuali, sia che riflettano il rapporto sostanziale dedotto in giudizio (cfr. Cass. 13/06/2016, n. 12126; Cass. 19/09/2013, n. 21507; Cass. 21/07/2011, n. 15596).
Nello stesso ordine di idee, si è precisato che « la parte soccombente sia sulla competenza sia sul merito ed in conseguenza anche sulle spese giudiziali, qualora scelga, a norma dell ‘art. 43 cod. proc. civ. , di impugnare con il regolamento facoltativo (formalmente proposto come tale o oggettivamente qualificabile come tale) la sola statuizione sulla competenza ed abbia ragioni di contestazioni anche sulle spese giudiziali, deve impugnare la statuizione su di esse con il regolamento, atteso che altrimenti l ‘ esercizio dell ‘ impugnazione unicamente sulla competenza, consumando la possibilità di discutere sul merito, consuma anche quella di censurare la statuizione sulle spese » (così Cass. 26/07/2022, n. 23264) .
Da ciò discende l’inammissibilità del terzo, quinto, sesto, settimo ed ottavo motivo, i quali sollevano contestazioni non riferite, nemmeno
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in via mediata, alla statuizione sulla competenza né alla conseguente regolazione delle spese del giudizio.
Muovendo al vaglio delle ulteriori doglianze, il primo motivo è destituito di fondamento giuridico.
L’argomentazione del ricorrente si contrappone – senza offrire alcun idoneo spunto interpretativo per una rimeditazione critica -a consolidato indirizzo ermeneutico di legittimità, secondo cui nei giudizi di opposizione all’esecuzione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ., ai fini della competenza, il valore della controversia si determina in base al « credito per cui si procede » a norma dell ‘ art. 17 cod. proc. civ. e, cioè, con riferimento alla somma precettata nella sua interezza, non all’importo (eve ntualmente diverso ed inferiore) contestato ( ex aliis, Cass. 30/11/2021, n. 37581; Cass. 27/06/2018, n. 16920; Cass. 24/04/2009, n. 9784; Cass. 01/10/1998, n. 9755).
Conforme a diritto è dunque la (criticata con il motivo de quo ) affermazione di competenza del Tribunale in ordine alla opposizione all’esecuzione avverso il precetto del settembre 2023, avuto riguardo all’entità della somma totale con esso intimata (euro 23.839,99).
Risulta, per l’effetto, infondato anche il secondo motivo: il valore della lite da assumere a parametro di individuazione dello scaglione tariffario di riferimento per la liquidazione delle spese di lite va infatti ancorato all’intero importo precettato , non già – come invece opinato in ricorso all’entità delle voci di precetto contestate.
Infondato è altresì il quarto motivo.
La gravata pronuncia ha dato adeguatamente conto delle ragioni giustificanti la praticata deroga al principio della soccombenza e la disposta compensazione, tanto in relazione alla prima opposizione (rilevando la sostanziale ammissione della fondatezza dell’avversa eccezione ad opera dell’opposto, pur vittorioso sulla questione di competenza) quanto in ordine alla seconda opposizione (valorizzando, al riguardo, le espressioni sconvenienti adoperate dagli opponenti).
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Inammissibile è, invece, il nono motivo.
Come reso palese dall’inciso conclusivo del motivo sopra trascritto (« l’Avv. COGNOME non era soccombente se non in minima parte e controparte in più parti ») la formulata denuncia di irregolarità formale della sentenza (consistente nella duplice e separata statuizione sulle spese di lite) si risolve, nella prospettazione della parte ricorrente, in una contestazione in ordine alla misura della reciproca soccombenza, che si assume non essere stata correttamente valutata dal giudice.
Per consolidato orientamento di questa Corte, però, la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (cfr. Cass., 06/11/2023, n. 30771; Cass. 26/05/2021, n. 14459; Cass. 20/12/2017, n. 30592).
A tanto aggiungasi che la disciplina delle spese in concreto adottata si configura come una articolazione di quella da rendersi in maniera unitaria, paradigmaticamente più corretta, finendo, in sostanza, con il realizzare una declinazione operativa della deroga al principio della soccombenza costituito dalla compensazione parziale delle spese. Ed è appena il caso di rilevare che a soccombere, quando si accolga sia pur in minima parte un’opposizione esecutiva, è pur sempre l’opposto.
In definitiva: va rigettato il ricorso per regolamento e dichiarata la competenza ratione valoris del Tribunale di Pistoia sulla causa.
Il regolamento del presente giudizio segue la soccombenza.
Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente ai sensi dell’art.
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13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13: tale norma, difatti, si applica anche con riferimento al regolamento di competenza, stante la sua natura impugnatoria (Cass. 22/05/2014, n. 11331; Cass. 02/07/2020, n. 13636).
P. Q. M.
Rigetta il ricorso per regolamento di competenza e dichiara la competenza per valore del Tribunale di Pistoia.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.800 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione