Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 15904 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 15904 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21795/2023 R.G. seguito al regolamento di ufficio proposto nella causa vertente tra:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall ‘ AVV_NOTAIO (cf CODICE_FISCALE) e dall ‘ AVV_NOTAIO (cf CODICE_FISCALE), con domicilio digitale come in atti
– opponente nel giudizio di merito contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall ‘ Avvocatura dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come in atti
-opposta nel giudizio di merito –
a seguito dell ‘ ORDINANZA del TRIBUNALE di BOLZANO nel procedimento civile R. G. n. 2516/2022, depositata il 13/09/2023;
lette e ritenute le conclusioni scritte del Procuratore Generale, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice di pace di Bolzano; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
Rilevato che
il Tribunale di Bolzano ha, con ordinanza resa in data 13/09/2023, nel procedimento civile R.g. n. 2516 dell ‘ anno 2022, proposto regolamento di competenza di ufficio a seguito della declinatoria di competenza da parte del Tribunale di Palermo, con ordinanza del 17/06/2022, nell ‘ ambito di processo civile originato dall ‘ impugnazione, da parte della RAGIONE_SOCIALE, di una cartella di pagamento (n. NUMERO_DOCUMENTO 2019 00061983 30 NUMERO_DOCUMENTO, per oltre ventunomila euro -€ 21502,32 ) notificatale dall ‘ RAGIONE_SOCIALE della Provincia di Bolzano sulla base di verbali di accertamento di violRAGIONE_SOCIALE di norme del codice della strada emessi da varie amministrRAGIONE_SOCIALE italiane (Comuni, Province e Prefetture);
Considerato che
l ‘ elevazione del conflitto di competenza da parte del Tribunale di Bolzano è tempestiva, in quanto effettuata con ordinanza resa all ‘ esito della prima udienza di trattazione, ossia successivamente a riserva assunta in detta udienza (Cass. n. 25391 del 29/08/2023 Rv. 668822 – 01);
la notificazione della cartella è avvenuta, a mezzo PEC, in Bolzano, laddove RAGIONE_SOCIALE ha, incontestatamente, la sede legale, alla INDIRIZZO, cosicché deva applicarsi il disposto dell ‘ art. 480, comma 3, cod. proc. civ., in quanto la cartella di pagamento è assimilabile all ‘ atto di precetto;
l ‘ opponente contesta la mancanza di un idoneo titolo esecutivo nei propri confronti, quale soggetto noleggiatore dei veicoli nei cui confronti sono stati elevati i verbali di accertamento;
in tema di opposizione all ‘ esecuzione avverso una cartella di pagamento, emessa per il recupero di somme da sanzioni per violazione del codice della strada, qualora l ‘ opposizione si fondi sull ‘ illegittimità della cartella per il mancato esaurimento della procedura amministrativa di impugnazione del verbale presupposto dinanzi al AVV_NOTAIO, come avvenuto nella specie, la controversia verte sull ‘ esistenza di un valido titolo esecutivo, sicché competente a conoscere dell ‘ opposizione stessa è il Giudice di pace, in quanto già competente, per materia, a conoscere RAGIONE_SOCIALE controversie inerenti alla formazione dei titoli esecutivi suddetti, ai sensi degli artt. 6 e 7 d.lgs. n. 150 del 1/09/2011 (Cass. n. 40561 del 17/12/2021 Rv. 663729 – 01), ove -come nella specie -non venga in considerazione un’opposizione c.d. recuperatoria (di cui a Cass. Sez. U. n. 22080 del 22/09/2017 Rv. 645323 – 01);
non rileva il cumulo RAGIONE_SOCIALE sanzioni ai fini del valore, perché detta competenza per materia prescinde dall ‘ ammontare RAGIONE_SOCIALE sanzioni, non trattandosi nella specie di ordinanza ingiunzione, per la sola quale vige il criterio misto della competenza per materia con limite di valore, ai sensi dell ‘ art. 6, comma 5, lett. a) e b), del d.lgs. n. 150/2011 (Cass. n. 7460 del 15/03/2019 Rv. 653443 01), come correttamente evidenziato dal Tribunale rimettente;
deve, pertanto, statuirsi che la competenza a conoscere dell ‘ opposizione alla detta cartella esattoriale si individua in capo al Giudice di pace di Bolzano, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nei termini di legge;
p. q. m.
la Corte dichiara la competenza del Giudice di pace di Bolzano. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di